Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 20 febbraio 2018 |
Revoca dell'abilitazione del «Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva dell'Istituto Berna», ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre corsi di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Berna» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre (Venezia), corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso nella sede di Mestre (Venezia); Visto il decreto in data 16 aprile 2012 di autorizzazione al cambio della denominazione da «Isituto Berna» a «corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna»; Vista la nota pervenuta con prot. 3974 dell'8 febbraio 2018, con la quale il predetto Istituto ha comunicato di non avere piu' attivato corsi a far data dall'a.a. 2015/2016 ed ha, pertanto, chiesto la revoca dell'abilitazione; Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata al «Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna» l'abilitazione ad istituire e ad attivare, nella sede di Mestre (Venezia), corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 16 novembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2018
Il Capo del Dipartimento: Mancini |
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