Estratto determina AAM/PPA n. 178 del 21 febbraio 2018
Codice pratica: N1B/2017/1665BIS. E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DAFLON anche nella forma farmaceutica/dosaggio e confezioni di seguito indicate: Confezioni: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 023356064 (base 10) 0Q8SP0 (base 32); «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister - PVC/AL - AIC n. 023356076 (base 10) 0Q8SPD (base 32). Principio attivo frazione flavonoica purificata, micronizzata costituita da: diosmina, flavonoidi espressi in esperidina. Titolare AIC: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 50, Rue Carnot, 92284 - Suresnes Cedex (Francia).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la confezione «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL (AIC n. 023356064) e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C. Per la confezione «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL (AIC N. 023356076) e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe Cnn.
Classificazione ai fini della fornitura
Per la confezione «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL (AIC n. 023356064) e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Per la confezione «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL (AIC n. 023356076) e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |