Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2018 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 29 gennaio 2018
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa che sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 recante «Regolamento di organizzazione degli uffici, amministrativi della Giustizia amministrativa;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 15 dicembre 2017;
Visto il parere n. 2/2018 del 24 gennaio 2018, espresso dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale amministrativo dirigenziale e non, della Giustizia amministrativa;
Informate le organizzazioni sindacali con nota del 21 dicembre 2017 e sentite le stesse il 16 e 24 gennaio 2018;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione integrale del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005;

Decreta
l'approvazione dell'allegato regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2018

Il presidente: Pajno

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 331
 
Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I

Disposizioni preliminari
1. Finalita' e ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali della giustizia amministrativa e delle strutture amministrative del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, delle sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa.
2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale. 2. Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane.
1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilita' di indirizzo e controllo degli organi di vertice e responsabilita' gestionali della dirigenza;
b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
c) funzionalita' rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nonche' di trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come misura di adeguamento agli obblighi di pubblicazione vigenti e come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;
e) garanzia di trasparenza e di imparzialita', anche attraverso la istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, nonche' il conferimento ad unica struttura della responsabilita' complessiva di ciascun procedimento, in applicazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione europea;
g) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli;
h) formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
j) previsione di controlli interni, intesi a valutare la qualita', l'efficienza e l'economicita' del servizio reso, nonche' la corrispondenza alle esigenze dell'utenza.
2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parita' di trattamento e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. Gli uffici della giustizia amministrativa possono avvalersi anche di personale comandato e distaccato. Il distacco di personale militare e' obbligatorio, e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

Capo II

Organi della giustizia amministrativa
3. Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
1. Il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive programmatiche triennali, di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento di autonomia finanziaria, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo proponendo al Consiglio di presidenza, per le conseguenti deliberazioni, le linee generali dell'azione amministrativa. Sovrintende al controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza con relazione unitaria comprendente anche le valutazioni sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2, comma 7, del regolamento di autonomia finanziaria.
2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. In particolare:
a) presiede il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
b) individua gli obiettivi e i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa e propone al Consiglio di presidenza, per le competenti determinazioni, le conseguenti direttive;
c) propone, sentito il Consiglio di presidenza, la nomina del segretario generale della Giustizia amministrativa;
d) conferisce, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi di segretario delegato per il Consiglio di Stato e di segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali;
e) conferisce gli incarichi ai magistrati addetti al Segretariato generale della giustizia amministrativa, informandone preventivamente il Consiglio di presidenza;
f) sceglie i magistrati preposti all'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale e all'Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali, informandone preventivamente il Consiglio di presidenza;
g) su proposta del segretario generale, d'intesa con il segretario delegato del Consiglio di Stato e il segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali, conferisce gli incarichi ai dirigenti generali;
h) su proposta del segretario generale e sentiti il segretario delegato del Consiglio di Stato, il segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali e il direttore generale delle risorse umane, organizzative e finanziarie, nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'intero plesso del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, e ne valuta le prestazioni, alla stregua dei risultati raggiunti in relazione ai compiti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
i) fatte salve le competenze del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, esercita le attribuzioni che l'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demanda agli organi di Governo, dandone comunicazione al Consiglio medesimo.
3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce con proprio decreto, ove non diversamente disposto, le commissioni previste da norme di legge e di regolamento o da accordi sindacali.
4. Il Presidente e' assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal segretario generale e dai segretari delegati. 4. Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
2. E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo vicepresidente.
3. Alle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalita' del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianita' di ruolo.
4. Il Consiglio di presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovraintende il segretario del Consiglio di presidenza.
5. All'ufficio sono assegnati due dirigenti con incarico di seconda fascia. 5. Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.
1. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di Presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 3.
2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato dirige, a titolo gratuito, l'Ufficio studi, massimario e formazione e presiede la commissione di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
3. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti, si avvale di apposita segreteria. 6. Presidenti degli organi di giustizia amministrativa.
1. I presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, delle sezioni staccate degli stessi e degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti compiti:
a) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorita' ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture;
b) adottano l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformita' agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;
c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;
d) prospettano, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;
e) esercitano, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. 7. Segretariato generale della giustizia amministrativa.
1. L'ufficio del Segretariato generale e' composto dal segretario generale della Giustizia amministrativa, nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali. 8. Segretario generale della Giustizia amministrativa.
1. Il segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonche' di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della Giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; e' responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.
2. Nell'esercizio delle su indicate competenze, il segretario generale:
a) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
b) assegna, sentiti i segretari delegati, alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, nonche' ai tribunali amministrativi regionali le risorse umane e strumentali, secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) attribuisce, d'intesa con i segretari delegati, ai dirigenti gli incarichi di seconda fascia e i relativi obiettivi annuali;
d) propone al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con i segretari delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;
e) svolge, sentiti i segretari delegati, le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della Giustizia amministrativa;
f) sentiti i segretari delegati e i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di presidenza;
g) assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di presidenza, in stretto coordinamento con il segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo.
3. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal segretario generale, per quanto non di competenza dei segretari delegati.
4. Il segretario generale, su richiesta del direttore dell'ufficio studi, puo' attribuire specifiche competenze ad uno dei dirigenti con incarico di seconda fascia. 9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato.
1. Al segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:
a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
b) formula, sentito il segretario generale della Giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;
c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e d'intesa con il segretario generale la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;
d) formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con il segretario generale, la proposta di piano annuale per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dell'ufficio ricevimento ricorsi;
e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della Giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato. 10. Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
1. Al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:
a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
b) formula, sentito il segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i tribunali amministrativi regionali;
c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza e d'intesa con il segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai tribunali amministrativi regionali;
d) propone al Consiglio di presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria;
e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della Giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

Capo III

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
11. Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), tra i dirigenti di ruolo in servizio presso la Giustizia amministrativa in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione. La durata dell'incarico e' correlata alla durata dell'incarico dirigenziale ricoperto.
2. Il RPCT esercita le funzioni e i compiti previsti dalla legge in modo imparziale, con indipendenza, autonomia ed effettivita', con poteri di interlocuzione con l'organo di indirizzo politico e con l'intera struttura amministrativa della Giustizia amministrativa. Vigila sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione e svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Controlla e assicura la regolare attuazione delle istanze di accesso civico a lui indirizzate.
3. Il RPCT segnala al segretario generale e all'Ufficio di disciplina i nominativi dei dipendenti che hanno disatteso le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e ne da' informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione.
4. A supporto del RPCT e' costituita una unita' organizzativa. Il personale assegnato e' destinatario di specifica formazione.

Capo IV

Uffici centrali della Giustizia amministrativa
12. Ufficio dei servizi di presidenza.
1. L'ufficio dei servizi di presidenza e' alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Stato e svolge i seguenti compiti: segreteria particolare del Presidente del Consiglio di Stato, cerimoniale; predisposizione del piano della performance della Giustizia amministrativa e della relazione sulla performance e successivi adempimenti.
2. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia. 13. Ufficio stampa e comunicazione istituzionale, Ufficio rapporti
con le istituzioni comunitarie e internazionali.
1. Svolgono la propria attivita' in posizione di autonomia funzionale e riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio di Stato, nonche', tramite il medesimo, al Consiglio di presidenza:
a) l'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale;
b) l'Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in raccordo, ove necessario, con l'Ufficio studi, massimario e formazione di cui all'art. 14.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale e' preposto un magistrato. L'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale e' composto altresi' da un esperto estraneo all'amministrazione di comprovata esperienza. Al componente esterno spetta un compenso in relazione all'impegno richiesto, stabilito dal Presidente del Consiglio di Stato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali e' composto da un magistrato e, ove necessario, da un funzionario di alta professionalita' anche in posizione di fuori ruolo.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni gli uffici di cui al comma 1 si avvalgono dell'attivita' di segreteria assicurata dall'ufficio dei servizi di presidenza. 14. Ufficio studi, massimario e formazione.
1. E' istituito, quale organismo della Giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.
2. L'ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la Giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la Giustizia amministrativa;
d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche' le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;
e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica anche mediante pubblicazioni;
g) redige e aggiorna rassegne monotematiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la Giustizia amministrativa;
h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.
3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico-scientifico al Consiglio di presidenza ed al segretario generale della Giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico-scientifico, anche mediante proposte e pareri:
b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le specifiche tecnico-giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;
c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorita' referente della Giustizia amministrativa;
d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;
e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attivita' di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la Giustizia amministrativa;
f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di presidenza, ove deliberati, l'ufficio:
a) sottopone al Consiglio di presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonche' i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato e' pubblicato sul sito intranet della Giustizia amministrativa;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attivita' siano o meno riservate solo ai magistrati;
b.2) individua ed elabora le modalita' e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonche' di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);
b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;
b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti del tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei TAR, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresi' corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;
b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della Giustizia amministrativa;
b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;
b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di piu' attuale interesse per la Giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.
5. L'ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonche', ove possibile, la parita' di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale riduzione del compenso per l'ufficio.
6. All'ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non piu' di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.A.R. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di studio, ricerca, docenza e formazione.
7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:
a) sono nominati magistrati addetti all'ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, ovvero gratuiti, purche' compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente;
b) e' requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;
c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;
d) e' data preferenza, a parita' degli altri criteri, ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria, e, a ulteriore parita', ai magistrati con minore anzianita' anagrafica.
8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti T.A.R. e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di presidenza.
9. I magistrati addetti all'ufficio:
a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.
10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'ufficio per piu' di otto anni, anche non continuativi.
11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'ufficio sono indetti interpelli periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.
12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di presidenza puo' autorizzare l'ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della Giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il segretario generale della Giustizia amministrativa.
13. Il Consiglio di presidenza e l'ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'ufficio, e composto da:
a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;
c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;
d) il segretario generale della Giustizia amministrativa.
14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):
a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'ufficio per piu' di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:
a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;
b) delibera in ordine alle modalita' organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.A.R. un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attivita' prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di presidenza:
d.1) con le universita', con gli istituti di ricerca scientifica e con le scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'ufficio delle attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;
d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalita';
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'ufficio.
16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, e' corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.
17. L'ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area III, di cui due con il profilo «di traduttore interprete» nelle lingue europee piu' diffuse e almeno un dipendente di area II.
18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della Giustizia amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.
19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilita' alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.
20. L'ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.
21. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016. 15. Servizio per l'informatica.
1. Il servizio per l'informatica, di seguito denominato servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia amministrativa.
2. Il servizio predispone altresi' i dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' dell'elenco dell'acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00, e svolge le attivita' connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessa; verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatarie dei contratti stipulati per le finalita' di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Il servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualita' delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.
4. Al servizio e' preposto un magistrato amministrativo con funzione di responsabile che e' nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonche' della qualifica e dell'anzianita' di ruolo.
5. Il responsabile opera in conformita' e ai programmi e alle direttive emanati dal segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f).
In particolare, il responsabile:
a) coadiuva il segretario generale nella pianificazione delle attivita' che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attivita' istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
b) sovraintende alla rispondenza delle attivita' svolte dal servizio con le esigenze della Giustizia amministrativa e con le attivita' prestate, a tali fini, dal direttore generale per le risorse informatiche e dai dirigenti addetti agli uffici;
c) sovrintende alla programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici;
d) relaziona periodicamente al segretario generale sull'andamento del servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.
6. Il responsabile del servizio e' nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'.
7. Sono assegnati al servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualita' di addetti, nominati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il responsabile del servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al servizio. Si applica l'art. 14, comma 7, lettera d).
8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.
9. I magistrati addetti espletano la loro attivita' sulla base delle indicazioni date dal responsabile del servizio e operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguire l'attuazione.
10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del responsabile del servizio ad uno dei magistrati addetti.
11. Al magistrato responsabile del servizio e ai magistrati addetti spetta una indennita' nella misura che e' definita dal Consiglio di presidenza.
12. Il servizio e' articolato in una direzione generale per le risorse informatiche, in una segreteria, di livello non dirigenziale, e in quattro uffici di livello dirigenziale: Ufficio applicazioni software di livello dirigenziale di seconda fascia; Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche di livello dirigenziale di seconda fascia; pianificazione e controllo di livello dirigenziale di seconda fascia e Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione e formazione di livello dirigenziale di seconda fascia.
13. Il direttore generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attivita' degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal segretario generale e dal responsabile del servizio, esercitando le funzioni di cui all'art. 29.
14. Con propri ordini di servizio, il responsabile del servizio, sentito il direttore generale, organizza gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali e individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalita' della struttura.
15. La segreteria del servizio, di livello non dirigenziale, svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del direttore generale, e li coadiuva nelle attivita' di gestione del ciclo di programmazione e controllo del servizio; cura le relazioni istituzionali del servizio con altri soggetti pubblici e privati.
16. Gli uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attivita' necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del servizio.
17. Il servizio opera avvalendosi dei Poli informatici territoriali (PIT), che coordinano in sede locale le attivita' tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.
18. I PIT svolgono attivita' di coordinamento delle attivita' informatiche sul territorio, coordinano le attivita' di pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.
19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi:
a) Consiglio di Stato;
b) TAR Lazio, sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;
c) TAR Lombardia, sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle D'Aosta e il TAR Liguria;
d) TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino-Alto Adige, e per il TAR Friuli-Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il TAR Marche;
e) TAR Campania, sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;
f) TAR Puglia, sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;
g) TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.
20. I PIT operano all'interno degli uffici di supporto alle attivita' dei TAR e degli altri organi della Giustizia amministrativa di cui all'art. 27; il PIT operante presso il Consiglio di Stato e' costituito all'interno del servizio. 16. Uffici di supporto del Segretariato generale della giustizia
amministrativa.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del segretario generale e dei segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza:
a) l'ufficio di segreteria del Segretariato generale e di coordinamento dell'attivita' amministrativa, con compiti di: supporto all'attivita' del segretariato generale, in particolare, al fine di: coordinare l'attivita' degli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa; seguire e monitorare l'attivita' legislativa attinente alla Giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attivita' degli uffici amministrativi e sulla loro organizzazione; curare l'istruttoria per la valutazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei dirigenti con incarico di prima e di seconda fascia, in coordinamento con l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; svolgere attivita' ispettiva; monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa; coordinare la gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei vari gradi di giudizio nonche' il contenzioso per diritto all'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, generato dal ritardo nelle decisioni del giudice amministrativo;
b) l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni con il pubblico;
d) l'ufficio unico contratti e risorse;
e) l'ufficio gestione corrispondenza e protocollo informatico.
2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) e' proposto un unico dirigente con incarico di seconda fascia; all'ufficio di cui al comma 1, lettera d), e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.
3. Il segretario generale della Giustizia amministrativa, il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie. 17. Ufficio unico contratti e risorse.
1. L'ufficio procede all'affidamento dei contratti pubblici per la struttura centrale della Giustizia amministrativa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonche' concessioni, anche di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato. Alle stesse condizioni e in osservanza della medesima normativa procede altresi' all'indizione delle gare per la progettazione, lo sviluppo del sito web e dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici, coordinandosi con il direttore generale per le risorse informatiche. L'ufficio predispone i decreti di rescissione e risoluzione dei contratti.
2. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il dirigente nomina con atto formale un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'affidamento.
3. In caso di mancata designazione, l'incarico di RUP e' svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio.
4. L'ufficio, nelle materie di competenza, cura il relativo contenzioso. 18. Struttura del segretariato generale.
Il Segretariato generale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;
b) direzione generale per le risorse informatiche e la statistica. 19. Direzione generale per le risorse umane, organizzative,
finanziarie e materiali.
1. La direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali cura il reclutamento, la gestione e la formazione professionale del personale amministrativo e il relativo contenzioso; l'attivita' preparatoria ed esecutiva relativa ai provvedimenti concernenti il personale di magistratura; l'analisi e lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli organizzativi; cura altresi' la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, nonche' gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio per il personale di magistratura; l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale; l'ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali.
3. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.
4. Il direttore generale della direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali ha la qualifica di «datore di lavoro» del personale degli uffici centrali e del Consiglio di Stato, con potere di spesa ai sensi dell'art. 12 del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. 20. Direzione generale per le risorse informatiche e la statistica.
1. La direzione generale per le risorse informatiche e la statistica si struttura in quattro uffici di livello dirigenziale non generale:
a) «Ufficio applicazioni software» svolge attivita' di verifica e presidio del Sistema informativo della giustizia amministrativa - S.I.G.A., della scrivania del magistrato e delle altre applicazioni informatiche; gestisce i progetti applicativi, definisce il piano di interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva; segue i progetti di dematerializzazione della documentazione; determina le modalita' tecniche per garantire l'accesso alle banche dati esterne; presidia il servizio di help desk software; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio;
b) «Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche» svolge attivita' di gestione e conduzione operativa dei sistemi, degli apparati di rete e di sicurezza della Giustizia amministrativa; cura l'implementazione delle politiche di sicurezza; presidia le attivita' di gestione operativa delle postazioni di lavoro e il servizio di help desk hardware; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio;
c) «Ufficio pianificazione e controllo» svolge attivita' di definizione dei piani annuali e trimestrali in coerenza con le strategie dell'amministrazione e verifica i risultati pianificati; effettua la programmazione operativa degli obiettivi strategici; programma gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva sui sistemi informativi; compie analisi di mercato; sovrintende la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ITC (Information and Communications Technology); definisce accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; cura la partecipazione della Giustizia amministrativa a progetti comunitari e di cooperazione internazionale, anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea; coordina e supporta le attivita' dei Poli informatici territoriali (PIT); gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio;
d) «Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione e formazione» provvede alla elaborazione delle rilevazioni statistiche, anche su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dell'Ufficio studi massimario e formazione; presidia la gestione applicativa dei siti internet ed intranet, svolge attivita' di definizione del piano di interventi evolutivi; promuove gli interventi di comunicazione; realizza, sulla base delle direttive del Segretariato generale, gli interventi di pubblicazione e rivisitazione delle sezioni dei siti; promuove, coordina ed organizza gli interventi legati alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sui sistemi informativi, sui software e sulle postazioni di lavoro; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio.
2. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali. 21. Ufficio per il personale di magistratura.
1. L'ufficio per il personale di magistratura svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale di magistratura, fatte salve le competenze di altri uffici.
2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:
a) l'istruttoria e la predisposizione degli schemi di provvedimento concernenti lo stato giuridico, il conferimento di uffici direttivi e semi-direttivi, i trasferimenti di sede e i congedi straordinari e parentali nonche' la predisposizione degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio di Stato concernenti la composizione delle sezioni, dell'adunanza plenaria e il riparto delle materie tra le sezioni;
b) l'attivita' di ricognizione delle vacanze dei posti di magistratura presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali;
c) il procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento dei magistrati, valide anche come porto d'armi, e dei loro familiari, ivi compreso il conto giudiziale.
3. L'ufficio cura gli adempimenti connessi ai concorsi per l'assunzione dei magistrati amministrativi e svolge attivita' di supporto alle commissioni di concorso.
4. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia. 22. Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione.
1. L'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale amministrativo nonche' cura le relazioni sindacali.
2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:
a) la gestione del personale amministrativo, con compiti in materia di assunzioni, mobilita', formazione, disciplina, stato giuridico, banca dati del personale, servizi sociali e cura il relativo contenzioso;
b) il procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento del personale amministrativo, ivi compreso il conto giudiziale;
c) la predisposizione del piano triennale fabbisogni;
d) la predisposizione degli atti e provvedimenti concernenti il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale;
e) le dotazioni organiche e formazione del personale, con compiti di analisi e gestione della formazione e di analisi e programmazione dei fabbisogni;
d) l'attivita' preparatoria in materia di rapporti con le organizzazioni sindacali e l'attivita' di supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale;
e) l'organizzazione e lo sviluppo, con compiti di analisi, sviluppo e coordinamento dei processi organizzativi, d'intesa con l'ufficio per l'informatica, per quanto di sua competenza; l'acquisizione ed elaborazione di elementi per la valutazione della qualita' dei servizi; l'esame dell'impatto delle innovazioni legislative sull'assetto organizzativo; il coordinamento dei progetti finalizzati.
3. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia. 23. Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e
previdenziale.
1. L'ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale svolge compiti di bilancio e contabilita' relativamente a tutti gli uffici della Giustizia amministrativa.
2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:
a) la gestione del bilancio, con i compiti di predisporre lo schema di piano e di programma relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; la redazione dello schema del bilancio di previsione e dello schema per l'attribuzione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale; curare gli adempimenti contabili;
b) il coordinamento delle sedi periferiche per l'uniforme gestione e razionalizzazione delle spese;
c) il trattamento economico, fisso e accessorio del personale di magistratura e amministrativo;
d) il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale di magistratura e amministrativo;
e) gli adempimenti fiscali del sostituto di imposta.
3. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia. 24. Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi
generali.
1. L'ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali svolge compiti di programmazione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi generali per l'amministrazione centrale della Giustizia amministrativa.
2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:
a) la predisposizione dei dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' dell'elenco dell'acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00;
b) l'attivita' contabile connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessi;
c) la programmazione dei lavori straordinari degli edifici demaniali e l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature, etc.; la gestione dei beni immobili del Consiglio di Stato, con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; la gestione amministrativa dei consulenti tecnici di tutti gli uffici;
d) i compiti di consegnatario della sede centrale;
e) la gestione di beni e servizi strumentali per le esigenze degli uffici centrali, con i compiti di accertare i relativi fabbisogni;
f) la sicurezza e l'igiene ambientale, definendo, coordinando e monitorando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale;
g) la gestione degli archivi e del servizio automezzi;
h) la gestione della cassa centrale;
i) la gestione dei servizi di portineria.
3. All'ufficio per le risorse materiali e' assegnato, per lo svolgimento dell'attivita' di competenza, personale tecnico.
4. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia. 25. Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.
1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria e' preposto, in regime di autonomia funzionale, al controllo di regolarita' amministrativa contabile e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
2. All'ufficio e' preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

Capo V

Uffici di supporto dell'attivita' consultiva e giurisdizionale
26. Uffici di supporto alle attivita' del Consiglio di Stato e del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
1. Presso le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono istituiti uffici di segreteria di livello dirigenziale non generale che svolgono compiti di supporto all'attivita' della sezione e del Presidente. Alla segreteria delle sezioni consultive e' preposto un solo dirigente con incarico di seconda fascia.
2. La segreteria delle sezioni consultive svolge anche compiti di supporto alla sezione consultiva per gli atti normativi e all'adunanza generale del Consiglio di Stato.
3. L'attivita' di segreteria dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e' svolta dalla segreteria della sezione giurisdizionale designata dal Presidente del Consiglio di Stato.
4. Nel Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il dirigente con funzioni di segretario generale svolge anche le funzioni di dirigente della segreteria giurisdizionale, e istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico ovvero individua in un funzionario appartenente all'area terza ovvero, ove non possibile, un dipendente dell'area seconda, il responsabile per le relazioni con il pubblico. 27. Uffici di supporto alle attivita' dei tribunali amministrativi
regionali.
1. Presso ogni tribunale amministrativo regionale, comprensivo delle sezioni staccate, sono istituiti uffici di segreteria generale, ai quali sono preposti dirigenti con incarico di seconda fascia, quali segretari generali, con compiti amministrativi e di supporto del Presidente nell'attivita' giurisdizionale del rispettivo tribunale.
2. Fanno eccezione a quanto previsto al comma 1:
a) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, nel quale in aggiunta al segretario generale, alle sezioni prima e seconda e' preposto un solo dirigente con funzioni di supporto dei rispettivi presidenti nell'attivita' giurisdizionale e il dirigente della terza sezione che oltre a tali compiti di supporto e' anche segretario generale della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale Latina;
b) il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, per il quale e' previsto un dirigente anche per la sezione staccata di Lecce;
c) il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, per il quale e' previsto un dirigente anche per la sezione staccata di Catania;
d) il Tribunale amministrativo del Piemonte in cui il segretario generale ha anche le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo per la Valle d'Aosta.
3. I segretari generali dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate istituiscono gli uffici relazioni con il pubblico o, in mancanza, individuano, in un funzionario appartenente all'area terza, il responsabile per le relazioni con il pubblico. 28. Ufficio per il processo amministrativo.
1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presso ogni tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate e' istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo e' istituito presso ogni sezione esterna.
2. All'ufficio per il processo e' assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal segretario generale del tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso ufficio giurisdizionale, nonche' coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
3. L'ufficio per il processo e' una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal Presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione. Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attivita' connesse all'ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, puo' nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attivita' e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo. Il criterio organizzativo generale e' che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unita' amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo.
5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal Presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del servizio dell'informatica, anche su richiesta del Presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.
6. Il servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalita' di utilizzo e restituzione. Il servizio per l'informatica assicura altresi' la necessaria accessibilita' al sistema e il supporto formativo e di assistenza.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il segretario generale della Giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalita' dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5.

Capo VI

Attribuzioni dirigenziali
29. Funzioni dei dirigenti generali.
1. I dirigenti preposti alle direzioni generali esercitano i compiti e assumono le responsabilita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. In particolare:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretariato generale nelle materie di rispettiva competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Segretariato generale;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale;
d) salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d), adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei rispettivi uffici, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) promuovono e resistono alle liti concernenti la gestione organizzativa ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
2. Il dirigente generale per le risorse umane stipula i contratti relativi a tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti con incarico di seconda fascia della Giustizia amministrativa.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali riferiscono al segretario generale della giustizia amministrativa sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il segretario generale lo richieda o lo ritenga opportuno.
4. I dirigenti generali si avvalgono di apposite segreterie. 30. Funzioni dei dirigenti con incarico di seconda fascia.
1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale esercitano i compiti e assumono le responsabilita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili, nonche' i compiti previsti dalla normativa di settore. In particolare:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle direttive del segretario generale e, per quanto di rispettiva competenza, del segretario delegato per il Consiglio di Stato e del segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dall'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. L'espletamento di tali compiti da parte del dipendente delegato non implica, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile.

Capo VII

Disposizioni finali
31. Abrogazioni e disciplina transitoria.
1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 nonche' ogni disposizione regolamentare contraria al presente regolamento o con esso incompatibile.
2. La disciplina degli uffici di livello dirigenziale si applica a decorrere dal primo marzo 2018.
 
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