Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2018
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Kiwi Latina» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1486 del 20 agosto 2004.


IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1486/2004 della Commissione del 20 agosto 2004 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Kiwi Latina», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 71 del 24 febbraio 2018.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 27 febbraio 2018

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato

Disciplinare dell'indicazione geografica protetta
Kiwi Latina

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta Kiwi Latina e' riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 

Art. 2.

Descrizione

Frutti della specie botanica Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.
Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosita' morbida, calice leggermente infossato;
polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.
I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:
interi (ma senza peduncolo);
sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
sufficientemente sodi, ne' molli, ne' avvizziti, ne' impregnati di acqua;
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
praticamente privi di parassiti;
praticamente privi di danni provocati da parassiti;
privi di umidita' esterna anormale:
privi di odore e/o sapore estranei.
I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a 6,2°Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie. Categoria «Extra» - peso: > 90 g.
I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varieta'.
Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualita' e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio. Categoria I - peso: > 80 g.
I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualita'.
I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.
Devono presentare le caratteristiche tipiche della varieta'. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purche' non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto ne' la sua conservazione:
un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);
un lieve difetto di colorazione.
Tolleranze di calibro
Nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria Extra puo' variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I puo' variare da 77 a 79 g.
 

Art. 3.

Zona geografica

La zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina e Roma).
Per la Provincia di Latina n. 9 comuni di cui 7 per l'intero territorio e 2 in parte; per la Provincia di Roma n. 15 comuni di cui 3 in parte e 12 per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona e' marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.
Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, cosi' da evidenziare i punti del limite, che normalmente e' rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi ecc.
La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del Comune di Artena.
Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontinia, Priverno, Sezze, Cori, Sermoneta, Cisterna di Latina, Aprilia.
Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna.
Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si ha: incrocio della SS 148 (gia' strada Mediana) con la Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest lungo la SS 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada Litoranea, quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400 metri; si taglia trasversalmente «Valle D'Oro» in linea retta immaginaria con direzione ovest fino al confine provinciale Latina-Roma; si prosegue verso N-0 seguendo il confine provinciale che delimita prima il Comune di Latina, indi quello di Aprilia da quello di Nettuno. Si prosegue sempre lungo il confine provinciale Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta, C.le la Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da dove ci si dirige a Nord fino al Bivio per Pratica di Mare; che si attraversa e si prosegue fino al confine comunale di Pomezia con Roma; da qui seguendo il confine comunale verso nord-est, si riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo spigolo nord e ci si collega con il confine Sud-Ovest di Albano; si incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel Gandolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione dapprima verso Nord poi verso Est e quindi verso Sud ove raggiunge Castel Gandolfo; prosegue su quest'ultimo in direzione Sud-Est fino a riincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione Sud-Est fino ad Ariccia, indi in direzione Est, raggiunge il confine di Genzano di Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il confine territoriale di Velletri. Da qui si derige verso nord fin dove incontra il confine del Comune di Lariano; prosegue lungo questo confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad immettersi sul confine di Palestrina.
Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso nord e va ad incontrare il confine del Comune di Palestrina, che segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in direzione sud-est fino al confine ovest del Comune di Sermoneta che percorre verso sud-est . Prende il confine verso sud-est e percorrendo tutto il semiperimetro nord del Comune di Sezze raggiunge il Comune di Priverno che con andamento prima verso est poi verso sud e sud-ovest incontra il Comune di Pontinia. Percorre tutto il lato est, attraversa la ss 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul Fiume Sisto; da qui si dirige verso nord fino alla migliara 53 che, percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla SS 148 la rotonda all'altezza di Borgo Vodice da cui si e' partiti.
 

Art. 4.

Prova dell'origine

La Provincia di Latina e' stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'actinidia, a partire dai primi anni 70.
Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che gia' alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.
Nel 1978 e' stato organizzato a Torino il primo convegno sull'actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino e' stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.
Nel 1981, a distanza di tre anni, e' stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della Camera di commercio I.A.A. di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la citta' di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della Provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualita' e pezzatura.
L'importanza dell'actinidia laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana e' stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, gia' risultato nello «Studio conoscitivo sull'actinidia in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.
Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano (Gorini et al, 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili caratteristiche del Kiwi di Latina.
Nel corso di questi 30 anni, sia la stampa quotidiana sia le riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed interazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina, L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo, Rivista di Frutticoltura, Asiafrait Magazine, solo per citarne alcuni) hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo sviluppo dell'actinidia nella Provincia di Latina, la quale offre un habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si e' registrato un potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione dei frutti nonche' una metodologia di coltivazione innovativa che ha come conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova Zelanda e Giappone).
Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di un «panel test», dopo 3 mesi di conservazione frigorifera, i frutti maturi sono stati valutati per il grado di accettabilita' che teneva conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di accettabilita' molto elevato (Gorini et al, 1987).
Questa maggiore piacevolezza e sapidita' tipica di dolce-acidulo gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di piu' fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a quelli della zona di origine. E' noto ed accertato che in alcune zone di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bonta' dei frutti e lo stato vegetativo delle piante supera quelli di origine.
La maggiore radiazione globale e la mancanza o quasi di gelate precoci da' la possibilita' di posticipare la raccolta fino alla seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il raggiungimento al momento della raccolta nei frutti di un contenuto zuccherino minimo di 6,2 gradi Brix.
Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi, assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due o tre mesi in piu' rispetto alla media.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di 1 anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.
I nuovi impianti sono realizzati con piante certificate secondo la normativa vigente.
Le forme di allevamento adottate sono:
tendone;
pergoletta.
Il numero di piante per ettaro non deve essere inferiore a 400.
Il terreno e' lavorato e/o diserbato o inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.
La dotazione naturale di acqua e' integrata dalla irrigazione praticata al fine di raggiungere il giusto apporto idrico.
La raccolta del frutto, senza il peduncolo, avviene quando il grado Brix ha un valore minimo di 6.2°Brix e la durezza (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.
Il prodotto viene conservato in celle frigorifere, sia in atmosfera normale che controllata, al massimo fino al mese di luglio dell'anno successivo alla raccolta.
Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare un massimo di 450 mila frutti/ettaro.
Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 380 quintali.
Le operazioni di confezionamento del Kiwi Latina devono avvenire nell'area geografica di produzione al fine di garantire le caratteristiche del frutto. Una eccessiva movimentazione di carico e scarico causa ammaccature e lesioni della sottile buccia del frutto, determinando un significativo decadimento delle caratteristiche qualitative del prodotto.
 

Art. 6.

Rapporto con la zona
Clima.
Il clima e' temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15°C, da una minima media di 8-10°C, da una massima media di 28-30°C e una umidita' relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino al mese di luglio dell'anno successivo alla raccolta e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12° Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.
Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuita' di approvvigionamento nel tempo.
Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere piu' precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita. Suolo.
I suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilita' e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'actinidia. Professionalita'.
L'area dove l'Actinidia si e' insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'Actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Cio' ha consentito un facile adattamento alle tecniche piu' idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualita'.
 

Art. 7.

Struttura di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'Organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' INEQ con sede in Via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud) - Tel. 0432 940349 - Fax 0432 943357 - e-mail info@ineq.it- PEC: ineq@qnetpec.it
 

Art. 8.

Etichettatura

Denominazione «Kiwi Latina».
Il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'e' la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno e' riportata la denominazione «KIWI LATINA» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, KIWI in alto e LATINA nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi e' raffigurata una coccinella rossa puntata di nero. La rivendicazione dei colori e' la seguente:
rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.
Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.
Il marchio deve essere apposto sulla confezione e sui singoli frutti.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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