Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 15,
40, 41, 43, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense):
"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense.
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
(Omissis)."
"Art. 15. Albi, elenchi e registri.
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti
e tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera
professione. Per coloro che esercitano la professione in
forma collettiva sono indicate le associazioni o le
societa' di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da
enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio
professionale per qualsiasi causa, che deve essere
indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subito
provvedimento disciplinare non piu' impugnabile,
comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati
stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il
domicilio professionale nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle societa'
comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di
tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario
ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla
legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
e dei registri, le modalita' di iscrizione e di
trasferimento, i casi di cancellazione e le relative
impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai
consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento
emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito
internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono
pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro
della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di
appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai
procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai
procuratori generali della Repubblica presso le corti di
appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi
del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio
dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e
gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,
sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine,
l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31
dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli
elenchi, nonche' le modalita' di redazione e pubblicazione
dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal
CNF."
"Art. 40. Accordi tra universita' e ordini forensi.
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono
stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, con le universita' per la disciplina dei
rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione
di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le
facolta' di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il
perseguimento dei fini di cui al presente capo."
"Art. 41. Contenuti e modalita' di svolgimento del
tirocinio.
1. Il tirocinio professionale consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le
capacita' necessarie per l'esercizio della professione di
avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a
fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e'
condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo
17.
4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad
attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e
puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di
conflitto di interesse.
5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per
diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi,
senza alcun giustificato motivo, anche di carattere
personale, comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata
previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine
della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge.
6. Il tirocinio puo' essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione
all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio
legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario
per non piu' di dodici mesi;
c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione
europea presso professionisti legali, con titolo
equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio
della professione;
d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il
corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli
studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento del diploma di laurea in
giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per
almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o
presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due
avvocati contemporaneamente, previa richiesta del
praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di
lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al
praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
periodo di un anno.
10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di
cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu' di
tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa
valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale. Negli studi legali privati, al praticante
avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura
dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere
riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per
conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto
professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e
tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel
registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita'
professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la
responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari
non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito
penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,
in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in
base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione
decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito
registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
caso di sospensione dall'esercizio professionale non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che
permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto
adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le
relative procedure di controllo da parte del competente
consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del
tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta',
alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante
avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validita' dello svolgimento del
tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante puo', per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo
ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi
che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto."
"Art. 43. Corsi di formazione per l'accesso alla
professione di avvocato.
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso
uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza
obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a
diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo
professionale tenuti da ordini e associazioni forensi,
nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei
corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini
e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera
da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in
modo da ricomprendervi, in quanto essenziali,
l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di
ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per
l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei
corsi di formazione da parte del praticante avvocato
nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, che sono affidate ad una commissione composta da
avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da
garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza."
"Art. 44. Frequenza di uffici giudiziari.
1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici
giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti
il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. "
"Art. 45. Certificato di compiuto tirocinio.
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto
il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del
tirocinio svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti
completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio."
"Art. 46. Esame di Stato.
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed
in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal
Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) a redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova
scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale; nonche' di altre due materie, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto tributario, diritto
ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni
componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio
complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o
negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali
costituiscono motivazione del voto che viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova
orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalita' e le procedure di
svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione
delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi
alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con
il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A
tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni
anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul
banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei
candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove
scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della
giustizia.
8. I candidati non possono portare con se' testi o
scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti di
telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si
svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li
riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e'
escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno
o piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi
relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la pena della reclusione
fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e
nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio
distrettuale di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i
provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna
materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure
dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario
della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di
cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente
natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 73. Formazione presso gli uffici giudiziari.
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso
di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie.
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro
il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1
sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli
avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
«i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
e V, del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
«euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
«euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
«euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
«euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
«euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole:
«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»
sono inserite le seguenti: «e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.";
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota
pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e'
destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui
al terzo periodo e' destinata a fronteggiare le
imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle
connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai
programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento
dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari
stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro
straordinario; l'autorizzazione al prolungamento
dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
straordinario e' disposta, in deroga alla normativa
vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore
a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 25 per cento
all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno
formativo del personale amministrativo della giustizia
amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75
per cento alle spese di funzionamento degli uffici della
giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal
comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile
di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici
giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di
almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il
Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco
degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi
nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli
obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma
1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma
3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza
cautelare, al deposito della sentenza di merito che
definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al
primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per
cento.
13. L'organo di autogoverno della magistratura
tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma
11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto
delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al
riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
della giustizia amministrativa, tenendo conto della
produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per
gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta,
in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione
degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia" sono soppresse;
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: "e in due giornali indicati
nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore
della magistratura con provvedimento motivato puo'
attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le
funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche
penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.".

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 43 della citata legge 31 dicembre
2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.
3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:
a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attivita' formative, sede e spazi disponibili, capacita' ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.
5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine puo' organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine puo' organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Universita', ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.
7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127):
"Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni
legali.
1. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal
presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
puo' essere articolato sulla durata di un anno.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1,
lettera c), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
"Art. 29. Compiti e prerogative del consiglio.
1. Il consiglio:
a) (Omissis).
b) (Omissis).
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del
tirocinio forense. A tal fine, secondo modalita' previste
da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole
forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere
proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei
praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio
sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
(Omissis).".
 
Art. 3

Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attivita' professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresi' assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.
2. I corsi prevedono, in conformita' all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:
a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense;
d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformita' al principio di sinteticita' e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovra' essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.

Note all'art. 3:
- Per gli articoli 41, 43 e 46 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Docenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attivita' di formatore.
3. E' ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
 
Art. 5

Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalita' ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonche' la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.
2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi puo' chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica gia' svolto ai fini della nuova iscrizione, da' conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.
 
Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.
2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualita' e l'omogeneita' dell'offerta formativa.
3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti piu' meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7

Partecipazione ai corsi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilita' di assicurare l'effettivita' della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformita' a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilita' di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Universita' accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalita' telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalita' telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attivita' non pregiudichi l'effettivita' della formazione.
2. Il tirocinante e' esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

Note all'art. 7:
- Per gli articoli 40 e 41 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Verifiche intermedie e verifica finale

1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
 
Art. 9

Commissione nazionale per la tenuta della banca dati

1. Presso il Ministero della giustizia e' istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione puo' operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalita' previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione e' incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche' con l'eventuale attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
3. La commissione elabora, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3;
b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.
4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformita' all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.
6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonche' degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.
 
Art. 10

Decorrenza degli effetti

1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2018

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 395
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone