Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 febbraio 2018
Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Vizzini (circondario di Caltagirone) dall'elenco delle sedi ripristinate.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261;
Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita';
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, e successive variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, con cui e' stato previsto il differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 76;
Vista la nota del 4 settembre 2017, con cui il sindaco del Comune di Vizzini ha evidenziato l'impossibilita' di sostenere gli oneri economici connessi al funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Vizzini, chiedendo al Ministero della giustizia l'attribuzione di un congruo contributo annuale, finalizzato al mantenimento del presidio giudiziario;
Vista la nota del 26 ottobre 2017 con cui il Ministero della giustizia ha rappresentato che tale richiesta risulta del tutto estranea al quadro normativo previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Vista la nota del 13 febbraio 2018 con cui il Presidente della Corte d'appello di Catania ha chiesto la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Vizzini, in considerazione delle difficolta' rappresentate dal Comune, da ultimo con nota del 21 novembre 2017, di sostenere le spese di mantenimento per il funzionamento dell'ufficio, facendo istanza di procedere alla soppressione del presidio giudiziario;
Sottolineato che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e all'erogazione del servizio-giustizia costituisce il presupposto necessario per realizzare la fattispecie delineata dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che la rappresentata impossibilita' da parte del Comune di Vizzini, nei termini prospettati, di assumere gli oneri derivanti dal funzionamento del rispettivo ufficio del giudice di pace, determina il venir meno di un requisito essenziale dell'istanza di ripristino;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'Ufficio del giudice di pace di Vizzini dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dall'allegato 1 al gia' citato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

1. L'Ufficio del giudice di pace di Vizzini cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Caltagirone.
 
Art. 2

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, nonche' la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 429
 
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