Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera q);
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
Visto il codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio della riserva di codice

1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 82, 83 e
85, lettera q), della citata legge 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario):
«82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti
legislativi per la riforma della disciplina in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di
giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per la
riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi
e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono
adottati, su proposta del Ministro della giustizia,
relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi
e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente
alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I relativi schemi sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.».
«85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma
82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento
penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
lettere da a) a p) (Omissis).
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio
della riserva di codice nella materia penale, al fine di
una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e
quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della
pena, presupposto indispensabile perche' l'intero
ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai
principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel
codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da
disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto
oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in
particolare i valori della persona umana, e tra questi il
principio di uguaglianza, di non discriminazione e di
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di
profitto della persona medesima, e i beni della salute,
individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e
dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita'
ambientale, dell'integrita' del territorio, della
correttezza e trasparenza del sistema economico di
mercato;».
 

Tabella A
(di cui all'articolo 8, comma 1)

=================================================================
|  Disposizioni abrogate | Corrispondenti disposizioni del |
| dall'art. 7 | codice penale |
+=============================+=================================+
|Articoli 1152 e 1153 del | |
|codice della navigazione, | |
|approvato con regio decreto | |
|30 marzo 1942, n. 327 | Articolo 601 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 7, comma 4, | |
|decreto-legge 31 dicembre | |
|1991, n. 419, convertito con | |
|modificazioni, dalla legge 18| |
|febbraio 1992, n. 172 | Articolo 69-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 12-sexies della | |
|legge 1° dicembre 1970, n. | |
|898 |  Articolo 570-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 della legge 8 | |
|febbraio 2006, n. 54 |  Articolo 570-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 6 della legge 4 | |
|aprile 2001, n. 154 |  Articolo 388 |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 della legge 13 | |
|ottobre 1975, n. 654 |  Articolo 604-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 del decreto-legge| |
|26 aprile 1993, n. 122, | |
|convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 25| |
|giugno 1993, n. 205 |  Articolo 604-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 17 della legge 22 | |
|maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-bis  |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 18 della legge 22 | |
|maggio 1978, n. 194 |  Articolo 593-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 1, 4 e 5 del | |
|decreto-legge 15 dicembre | |
|1979, n. 625, convertito, con| |
|modificazioni, dalla legge 6 | |
|febbraio 1980, n. 15 | Articolo 270-bis.1 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 3 e 4 della legge 26| |
|novembre 1985, n. 718 | Articolo 289-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 7 e 8 del | |
|decreto-legge 13 maggio 1991,| |
|n. 152, convertito con | |
|modificazioni dalla legge 12 | |
|luglio 1991, n. 203 | Articolo 416-bis.1 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 12-sexies, commi 1 e| |
|2-ter, del decreto-legge 8 | |
|giugno 1992, n. 306, | |
|convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 7 | |
|agosto 1992, n. 356 | Articolo 240-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 22-bis della legge | |
|1° aprile 1999, n. 91 | Articolo 601-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 9 della legge 14 | |
|dicembre 2000, n. 376 | Articolo 586-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 4 della legge 16 | |
|marzo 2006, n. 146 | Articolo 61-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 260 del decreto | |
|legislativo 3 aprile 2006, n.| |
|152 | Articolo 452-quaterdecies |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 55, commi 5 e 6, | |
|secondo periodo del decreto | |
|legislativo 21 novembre 2007,| |
|n. 231 | Articolo 493-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 12-quinquies, comma | |
|1, del decreto-legge 8 giugno| |
|1992, n. 306, convertito, con| |
|modificazioni, dalla legge 7 | |
|agosto 1992, n. 356 | Articolo 512-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

Modifiche in materia di tutela della persona

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 289-bis e' inserito il seguente:
«Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.»;
b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;
c) dopo l' articolo 570 e' inserito il seguente:
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»:
d) dopo l'articolo 586 e' inserito il seguente:
«Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.»;
e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II e' inserito il seguente:

«Capo I-bis

Dei delitti contro la maternita'

Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.
Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.»;
f) dopo il secondo comma dell'articolo 601 sono aggiunti i seguenti:
«La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.»;
g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»;
h) all'articolo 602-ter, alinea, dopo la parola: «601», sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma»;
i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l'articolo 604 e' inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis

Dei delitti contro l'eguaglianza

Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;
2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 388, 601, 601-bis
e 602-ter del codice penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di
protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice
civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto
nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel
procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o
contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprieta', del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore della
societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario
a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una
falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa.».
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su
una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia,
abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e'
aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
anni.
«Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona
vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende,
acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,
procura o tratta organi o parti di organi prelevati da
persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di
organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico
e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la
multa da euro 50.000 a euro 300.000.
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi
da persona che esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio
della professione.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o
propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con
qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica,
annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi
di cui al primo comma.».
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i
reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo
comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o
l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del
presente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso approfittando della situazione di necessita' del
minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta'
ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore
degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un
minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602,
la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto
e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal
loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato
di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena
e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e'
commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche,
narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la
salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso
nei confronti di tre o piu' persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e'
aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle
condotte, un pregiudizio grave.».
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente
sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi
in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi
atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle
reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-bis, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in
composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o
tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia
stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli
articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo
comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo
comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2,
513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis,
609-quater e 644 del codice penale;
d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice
civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della
navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia
fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge
17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di
carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645,
attuativa della XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice
penale;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure
di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice
penale;
p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18
novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di
armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in
composizione collegiale, salva la disposizione
dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena
della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche
nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della
pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.».
 
Art. 3

Modifiche in materia di tutela dell'ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:
«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».
2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale [o presso la pretura];
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis,
sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter , 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
 
Art. 4

Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente:
«Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento). - Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»;
b) dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente:
«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;».
 
Art. 5
Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalita'
di terrorismo e di altri gravi reati

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). - Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.»;
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze). - Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»;
c) dopo l'articolo 270-bis e' inserito il seguente:
«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti). - Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non e' punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.»;
d) dopo l'articolo 416-bis e' inserito il seguente:
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».
 
Art. 6

Modifiche in materia di confisca
in casi particolari

1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.».
2. Al comma 4-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-bis del codice penale».
3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche' quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»;
b) dopo l'articolo 183-ter e' inserito il seguente:
«Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). - 1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e' presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».
4. Dopo l'articolo 578 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' inserito il seguente:
«Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1. Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.».
5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l'articolo 85 e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».
6. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del
citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
(abrogato).
2.
2-bis.
2-ter. (abrogato).
2-quater
3.
4.
4-bis. (abrogato).
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma dell'articolo 240-bis
del codice penale da destinarsi per l'attuazione delle
speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.
4-quinquies. (abrogato).
4-sexies. (abrogato).
4-septies. (abrogato).
4-octies. (abrogato).
4-novies. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi
particolari. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1. Nel caso
in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende,
societa' ovvero beni di cui sia necessario assicurare
l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel
Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni. Con decreto motivato
dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti
puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli
indicati al periodo precedente.
1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un
amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si
applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione
e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche'
quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del
sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro
e confisca in casi particolari previsti dall'articolo
240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri
casi di sequestro e confisca di beni adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento
di confisca emesso dalla corte di appello e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e
1-quinquies si applicano anche nel caso indicato
dall'articolo 578-bis del codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 301 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca). - 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto o il profitto.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di
trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati
allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano
accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o
l'autonomia in difformita' delle caratteristiche
costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni
alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e
la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del
codice penale se si tratta di mezzo di trasporto
appartenente a persona estranea al reato qualora questa
dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego
anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di
vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto
confiscati per il delitto di contrabbando, qualora
l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta
non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono
acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a
norma del titolo II del libro VI del codice di procedura
penale.
5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo
240-bis del codice penale.».
 
Art. 7

Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Note all'art. 7:
- La legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), modificata dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 1970, n. 306.
- La legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966),
modificato dal presente decreto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n. 337, S.O.
- Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
(Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,
etnica e religiosa), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.
- La legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria
della gravidanza), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978, n. 140.
- Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico
e della sicurezza pubblica), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre
1979, n. 342.
- La legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale contro la
cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18
dicembre 1979), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1979, n.
342.
- Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172 (Istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio
1992, n. 1.
- Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1991, n. 110
- La legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti),
modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
- La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta
contro il doping), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2000, n.
294.
- La legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), modificata dal presente decreto, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2006, n. 50.
- La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,
S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96.
- La legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari), modificata dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2001, n. 98.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), modificato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133.
 
Art. 8

Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.

Note all'art. 8:
- Per l'articolo 12-sexies del citato decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, vedi note all'articolo 6 del presente
decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
«Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma
1) (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 295 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43:
«Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e'
punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di
dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la
reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a
mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente
dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli
di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto
contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere
delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra
quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la
reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti
di confine dovuti e' maggiore di euro 49.993,03 (lire
novantasei milioni e ottocentomila).».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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