Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2018
Certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2017. (Decreto n. 35717).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1;
Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;
Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualita' prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - e al versamento al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;
Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;
Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno;
Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
Visto l'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, lettere a), c) e seguenti, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
Visto l'art. 1, comma 476, della legge n. 232 del 2016, che prevede che, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte corrente un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475;
Visto il comma 477 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 478 del mancato conseguimento del predetto saldo;
Visto l'art. 1, comma 478 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli enti locali di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplina il sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012;
Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto;
Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;
Viste le intese sancite nell'esercizio 2017 dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;
Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell'ambito del «patto di solidarieta' nazionale orizzontale», in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 28 luglio 2017 sul sito della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1. L'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;
Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti;
Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta dell'8 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

Certificazione

1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, ivi inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, secondo il prospetto «Certif. 2017» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti all'invio della certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro il termine perentorio del 12 aprile 2018, in attuazione del comma 3 dell'art. 44 del decreto n. 189 del 2016.
3. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 mediante le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi degli anni successivi riferiti alle intese ed ai patti di solidarieta' «orizzontali».
5. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell'anno 2017 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
6. Gli enti locali certificano, ai fini della premialita' di cui al comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finale tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo il prospetto «Certif. 2017/A» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
7. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.
8. A decorrere dal 1° aprile 2018, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017.
9. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2017. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018.
10. Decorso il termine del 30 giugno 2018, ovvero a partire dal 1° luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.
 
Allegato
A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI
Le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, di cui all'art. 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 (modello MONIT/17), cosi' come modificato nella Sezione 2 (celle 2B, 5B e 8B) con riferimento agli impegni di spesa in conto capitale per investimenti assunti, a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali, non oggetto di monitoraggio in BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2017 (modello MONIT/17 - secondo semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nella predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2017, e' stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2017» risulta, pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio II semestre 2017 (modello MONIT/17 - colonna b) Dati gestionali), direttamente dagli enti nel sistema web.
Si ricorda, in particolare, che nell'anno 2017 e' stata prevista apposita sezione (Sezione 2 - modello MONIT/17) dedicata alla rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le intese regionali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, e i patti di solidarieta' di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, del patto di solidarieta' nazionale orizzontale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del patto di solidarieta' nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita' (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente).
A tal fine, giova precisare che:
gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2017), nonche' del relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);
gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017.
Di conseguenza, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei suddetti patti di solidarieta' devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono stati attribuiti.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.
A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».
Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello «Certif. 2017» e le celle del modello «MONIT/17»:
la cella 1 «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica» e' pari alla riga N), colonna (b) dati gestionali, della Sezione 1 del modello MONIT/17;
la cella 4 «Obiettivo di saldo finale di competenza 2017» e' pari alla riga O), colonna (b) dati gestionali, della Sezione 1 del modello MONIT/17;
la cella 5 «Spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 con intese regionali e patti di solidarieta' nazionali e non utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti, art. 1, legge n. 232/2016 e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017» e' pari alla somma delle celle 3), 6) e 9), della colonna (b) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/17;
la cella 6 «Obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati» e' pari alla riga Q), colonna (b) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/17.
Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, sono tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma 1 del medesimo art. 43-bis, per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire nella cella 2 del modello «Certif. 2017»:
nel caso di investimenti di cui all'art. 43-bis finanziati con avanzo di amministrazione, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2017), nonche' il relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);
nel caso di investimenti di cui all'art. 43-bis finanziati con operazioni di indebitamento, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017, con le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni esigibili nell'anno di riferimento (2017) e non anche il Fondo pluriennale vincolato di spesa.
La cella 3 del modello «Certif. 2017» riporta, poi, automaticamente il «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica» rideterminato sulla base degli impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Inoltre, gli enti locali compilano il modello «Certif. 2017/A», inserendo le entrate riscosse e le spese pagate nell'anno 2017 in termini di cassa totale (gestione in conto competenza ed in conto residui), al fine di determinare il saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali. Il conseguimento di un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali costituisce, infatti, uno dei requisiti per accedere alla premialita', in attuazione dell'art. 1, comma 479, della legge di stabilita' 2017.
Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2017 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/17) per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello». Resta fermo che per le autonomie speciali la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel territorio sara' valutata a livello complessivo di comparto. B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE
L'art. 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017, prevede la sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31 dicembre 2017 del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 che prospettera' a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il modello «Certif. 2017» contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2017 del proprio ente.
Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:
Fase 1: utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»;
Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del servizio finanziario - organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
Fase 3: accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato». Per procedere con l'invio e' necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del servizio finanziario - organo di revisione);
Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione «Certificazione digitale» e verificando che il campo «stato» finale del documento riporti la dicitura «inviato e protocollato».
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul manuale utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».
Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2017. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2017. C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD
ACTA
Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e, pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, del predetto articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio 2018 e attesti:
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilita' 2017, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilita' 2017, si applicano tutte le sanzioni previste per gli enti locali dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.
Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2018), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2018).
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal 31 maggio 2018 e sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 (entro il 29 giugno 2018), attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilita' 2017, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' di cui al comma 476 (divieto di assunzione di personale e versamento al bilancio dell'ente delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta);
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilita' 2017, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.
Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.
Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire dal 1° luglio 2018), in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1, commi 470, 471, 473 e 475, della legge n. 232 del 2016.

Parte di provvedimento in formato grafico
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Il comma 473 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno.
Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2017 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con le modalita' sopra richiamate.
Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal 1° luglio 2018), gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 474 il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo, in caso di mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 gia' accertato con la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesta il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al citato comma 466;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.
Cio' al fine di individuare l'ammontare delle sanzioni da irrogare e le conseguenti risorse da assegnare a titolo di premialita', entro il 30 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016.
Le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2017 contenuti nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun ente locale ricadente nel territorio, al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione.
Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verra' reso disponibile un «modello di controllo della congruenza dei dati». Tale modello mettera' a confronto - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2017 (MONIT/17) e nel modello della Certificazione 2017 (cella 2 della «Certif. 2017» e dati «Certif. 2017/A») e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2017, trasmesse, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Si rammenta che gli enti locali che non rispettano il termine previsto per l'approvazione del rendiconto e il termine di trenta giorni dalla approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
L'applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello dei termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione e per l'invio delle relative informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi del comma 477 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza mediante l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di una nuova certificazione entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. E. PREMIALITA'
Il comma 479, lettere b), c) e d), dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti locali che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:
conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.
Gli incentivi sono di due tipi: una premialita' economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo di solidarieta' comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e' determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio);
c) le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 90 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ritardato invio della certificazione

1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, con le modalita' precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2018 e attesti:
il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.
4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2018), ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2018). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2018), attesti:
il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale e al versamento al bilancio dell'ente delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta;
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.
5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017 il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2017 dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.
6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.
7. A decorrere dal 31 maggio 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2018.
 
Art. 3
Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di
finanza pubblica

1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti a comunicare l'inadempienza mediante l'invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.
2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 232 del 2016, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, alle sanzioni di cui al comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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