Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 marzo 2018 |
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2017. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73; Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73; Atteso che le varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varieta' indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2027:
Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2020.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2018
Il direttore generale: Gatto |
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