Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 24
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in localita' della provincia di Trento nelle quali e' parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento», e, in particolare gli articoli 01 e 2;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

1. All'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le universita' ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonche' ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative in coerenza con le finalita' del presente decreto.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela
delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia
di Trento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e'
citato nella nota al titolo. Si riporta, di seguito, il
testo vigente degli articolo 01 e 2, come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 01 (Finalita'). - 1. In attuazione dei principi
contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la
provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e
promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le
caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della
provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e
coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua
ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente
a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini
dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.
2. Le finalita' di tutela e di promozione della lingua
e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono
perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e
cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di
Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del
Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern,
tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle
stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia
autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella
medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze
e secondo i rispettivi ordinamenti.
2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le
universita' ricadenti nel territorio della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione
nonche' ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione
di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca
scientifica e le attivita' culturali e formative in
coerenza con le finalita' del presente decreto.».
«Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle
localita' ladine della provincia di Trento, cosi' come
individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da
disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405 , e successive modifiche. Il ladino puo' altresi'
essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le
modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica delle localita' ladine che
hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole
diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati, a
richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura
ladina.
3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per
le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo
del personale - direttivo e docente - della provincia di
Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle
localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono
riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche
rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul
restante territorio provinciale a coloro che, in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i
posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a cui
e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste
da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la
cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di
insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di
insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto
dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con
incarichi a tempo determinato o con assegnazioni
provvisorie.
4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle
localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato,
accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento
secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal
fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle
procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle
predette scuole, i posti vacanti sono riservati e
attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto
all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante
territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso
ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo
modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale.
Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di
insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli
eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a
tempo determinato.
4-ter. Il personale insegnante, a cui e' stato
attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma
4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di
insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.
5. Le finalita' di tutela della lingua e della cultura
ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla
provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione
professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle
caratteristiche formative e didattiche dei corsi
medesimi.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo 01 del decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente comma:
«4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»;
c) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente comma:
«4-ter. Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone