Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 24 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in localita' della provincia di Trento nelle quali e' parlato il ladino, il mocheno e il cimbro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento», e, in particolare gli articoli 01 e 2; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento
1. All'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le universita' ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonche' ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative in coerenza con le finalita' del presente decreto.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' citato nella nota al titolo. Si riporta, di seguito, il testo vigente degli articolo 01 e 2, come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 01 (Finalita'). - 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia. 2. Le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le universita' ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonche' ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative in coerenza con le finalita' del presente decreto.». «Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle localita' ladine della provincia di Trento, cosi' come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi scolastici. 2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle localita' ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina. 3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1. 4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie. 4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato. 4-ter. Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma. 5. Le finalita' di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».
Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto legislativo, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»; b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente comma: «4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»; c) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto legislativo, e' riportato nelle note alle premesse. |
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