Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 marzo 2018
Revoca del Consiglio di amministrazione della «Lucerna - societa' cooperativa edilizia», in Monza e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Lucerna - Societa' cooperativa edilizia» con sede in Monza - codice fiscale 02099630960 conclusa in data 3 settembre 2016 nonche' del supplemento di ispezione straordinaria, concluso 25 gennaio 2018 con la proposta di gestione commissariale, di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerato che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa ha posto in essere talune gravi irregolarita', espressive di un non corretto funzionamento dell'ente, rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; in particolare si e' riscontrato che: non sono state prodotte le domande di ammissione dei soci e domande di prenotazione degli immobili; il legale rappresentante dell'ente ha dichiarato di non avere nessun documento sociale relativo alle persone che hanno inoltrato esposto al MISE lamentando la mancata restituzione delle quote versate; non e' stata fornita alcuna relazione sottoscritta dal legale rappresentante sullo stato degli attuali contenziosi in ambito civile e penale; non sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi degli anni 2016 e 2016;
Considerato che le predette irregolarita' sono altresi' sintomatiche di una possibile violazione del principio di parita' di trattamento tra soci di cui all'art. 2516 del codice civile, nonche' del principio di correttezza nell'amministrazione dell'ente, sancito in materia dagli articoli 2475-ter, 2391 e 2391-bis del codice civile e, in generale, riconducibile al canone generale di buona fede nell'attuazione dei rapporti negoziali, sancito dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile ed avente rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione;
Vista la nota 83864, trasmessa in data 8 marzo 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;
Esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla cooperativa in data 20 marzo 2017, nei termini indicati nella comunicazione di avvio;
Vista la nota n. 108068 del 27 marzo 2017 con cui, in esito alle predette controdeduzioni, era stata disposta la sospensione del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, fino all'esito del supplemento di ispezione straordinaria;
Viste le citate risultanze del supplemento ispettivo, concluso in data 25 gennaio 2018, con la conferma della proposta dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Federico Vismara;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Lucerna - Societa' cooperativa edilizia» con sede in Monza, (C.F. 02099630960), costituita in data 6 novembre 1990, e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Federico Vismara, nato a Milano il 26 aprile 1977 (C.F VSMFRC77D26F205C), domiciliato in Monza, via Cavallotti n. 11, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di ispezione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica aliana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 16 marzo 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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