Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2018
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CEM - Centro enologico meridionale S.r.l. unipersonale, in Ortona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 128 del 5 giugno 2015 con il quale il laboratorio CEM - Centro enologico meridionale S.r.l. unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), s.p. 538 km 7,400 - Caldari Stazione, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 marzo 2018;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 febbraio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Considerato che per le prove Litio e Umidita' sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio CEM - Centro enologico meridionale S.r.l. unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), s.p. 538 km 7,400 - Caldari Stazione, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato
===================================================================
| Denominazione della prova | Norma / metodo |
+===============================+=================================+
|Tenore zuccherino |OIV-MA-AS2-02 R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Zuccheri riduttori |OIV-MA-AS311-02 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico |OIV-MA-AS312-01A R2016 Met. 4B |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |DM 12/03/1986 SO GU n. 161 |
|Umidita' |14/07/1986 Met. I pag. 101 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' fissa |OIV-MA-AS313-03 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile |OIV-MA-AS313-02 R2015 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Acido sorbico |OIV-MA-AS313-14A R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Alcalinita' delle ceneri |OIV-MA-AS2-05 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Biossido di zolfo |OIV-MA-AS323-04B R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Biossido di zolfo |OIV-MA-AS323-04A R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ceneri |OIV-MA-AS2-04 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Cloruri |OIV-MA-AS321-02 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |OIV-MA-AS2-03B R2012 + |
|Estratto non riduttore |OIV-MA-AS311-02 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Estratto secco totale |OIV-MA-AS2-03B R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |DM 12/03/1986 SO GU n. 161 |
|Litio |14/07/1986 Met. XXX pag. 47 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Metanolo |OIV-MA-AS312-03A R2015 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ocratossina A |OIV-MA-AS315-10 R2011 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Saccarosio |OIV-MA-AS311-03 R2016 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Solfati |OIV-MA-AS321-05A R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale |OIV-MA-AS313-01 R2015 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Calcio |OIV-MA-AS322-04 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Caratteristiche cromatiche |OIV-MA-AS2-07B R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ferro |OIV-MA-AS322-05A R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Glucosio e fruttosio |OIV-MA-AS311-02 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Magnesio |OIV-MA-AS322-07 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Massa volumica a 20°C e | |
|densita' relativa a 20°C |OIV-MA-AS2-01A R2012 Met. B |
+-------------------------------+---------------------------------+
|pH |OIV-MA-AS313-15 R2011 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Potassio |OIV-MA-AS322-02B R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Rame |OIV-MA-AS322-06 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Sodio |OIV-MA-AS322-03B R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE |
|Titolo alcolmetrico volumico |1234/2007 allegato III p.to 14 + |
|potenziale |allegato XI ter p.to 15 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |OIV-MA-AS311-02 R2009 + |
| |OIV-MA-AS312-01A R2016 Met. 4B + |
|Titolo alcolmetrico volumico |Reg. CE 1234/2007 allegato III |
|totale |p.to 15 + allegato XI ter p.to 15|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico |OIV-MA-AS312-01A R2016 Met 4B |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Zinco |OIV-MA-AS322-08 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Sovrappressione |OIV-MA-AS314-02 R2003 |
+-------------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 13 marzo 2022 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio CEM - Centro enologico meridionale S.r.l. unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 marzo 2018

Il dirigente: Polizzi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone