Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2018
Disposizioni per lo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. - costituiti per l'area tecnologica della Mobilita' sostenibile, ambiti «mobilita' delle persone e delle merci» e «gestione degli apparati e degli impianti di bordo», unificate con le prove di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.



IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78, nella versione aggiornata, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia, CODE STCW 95 nella versione aggiornata, di seguito denominato Codice STCW;
Visti gli articoli 123 e 124 del Codice della navigazione e del Regolamento attuativo;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016 concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, concernente i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP);
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto l'art. 1, comma 48, della citata legge n. 107, il quale dispone l'emanazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Linee guida, da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di unificare le prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. afferenti all'area Tecnologica della Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di' esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia;
Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2017, con il quale sono state emanate le Linee Guida di cui all'art. 1, comma 48 della legge n. 107/2015 sopracitata, nel quale si dispone, in deroga alla normativa di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 713, l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. con le prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di superamento degli esami per il conseguimento del certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina;
Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 762 il quale dispone che la struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sara' definita con provvedimento congiunto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale;

Decretano:

Art. 1
Finalita'

1. Ferme restando le disposizioni del decreto direttoriale 22 novembre 2016 relativo ai programmi, alla struttura ed alle procedure d'esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza della gente di mare, il presente decreto disciplina le procedure per lo svolgimento delle prove di esame unificate di cui all'art. 2, comma 3 del decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762.
 
Art. 2
Commissioni di esame unificato - Composizione e compiti

1. La commissione di esame di cui all'art. 4 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, nell'ambito delle sessioni degli esami di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del MIT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto interministeriale n. 762 del 4 ottobre 2016, limitatamente agli allievi di cui al successivo art. 3, comma 4, e' integrata da:
a) un esperto del mondo del lavoro designato dal comitato tecnico scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore - I.T.S. - , con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attivita' di tirocinio;
b) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione territorialmente competente.
2. I due membri integrati hanno voto deliberativo esclusivamente ai fini della valutazione delle competenze dei programmi effettuati durante il percorso I.T.S.
3. La commissione come definita accerta le competenze obbligatorie previste dagli articoli 7 e 10 del decreto medesimo e dal decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.
 
Art. 3
Sessione di esame unificato

1. Gli Istituti tecnici superiori interessati allo svolgimento delle prove di esame unificate, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono inoltrare alla Direzione marittima, nel cui territorio di giurisdizione hanno sede gli Istituti tecnici superiori richiedenti, una richiesta per l'effettuazione delle prove d'esame unificate.
2. L'istanza di cui al comma precedente, e' integrata con il nominativo dei membri di cui all'art. 2, comma 1, designati dagli Organismi competenti.
3. La Direzione marittima che ha ricevuto la richiesta di sessione di esame unificato trasmette all'Istituto tecnico superiore interessato il bando di esame.
4. L'Istituto tecnico superiore interessato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, trasmette alla Direzione marittima l'elenco dei candidati, ammessi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, per i quali e' stata richiesta la sessione di esame unificato.
5. La Direzione marittima, nell'ambito delle sessioni ordinarie di esame, in funzione del numero degli allievi iscritti, comunica all'Istituto tecnico superiore la data in cui si svolgeranno tali prove di esame.
6. All'elenco di cui al comma 4 devono essere allegate le previste quietanze di pagamento della tassa di ammissione agli esami di cui all'art. 50 della legge n. 82/1963 e successive modifiche e integrazioni.
7. Gli oneri connessi alla commissione di esame unificata sono a carico dell'Istituto tecnico superiore richiedente per quanto attiene ai membri aggiuntivi.
 
Art. 4
Ammissione alla sessione di esame unificato

1. L'ammissione alla sessione di esame unificato avviene secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016 e dal precedente art. 3, comma 4.
2. A tal fine l'Istituto Tecnico Superiore provvede a richiedere alla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato all'esame, tramite PEC, l'accertamento dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, allegando all'istanza copia della domanda in bollo per ogni singolo allievo, che dovra' essere successivamente inviata in originale.
3. La Direzione marittima, acquisita la documentazione di cui al precedente comma, a seconda della disponibilita' dei membri della Commissione, convoca la Commissione di esame unificato nell'ambito delle sessioni ordinarie come da precedente art. 3, comma 5.
4. Gli allievi indicati dall'Istituto tecnico superiore possono accedere esclusivamente alla sessione unificata presso la Direzione marittima territorialmente competente.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, in caso di esito negativo di una delle prove, ovvero di tutte le prove, l'allievo ha facolta' di ripeterla nella sessione successiva di esame unificato presso la stessa Direzione marittima, ovvero in altra Direzione marittima con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 5
Attestato di superamento d'esame

1. Il superamento dell'esame unificato consente agli allievi dei percorsi I.T.S. di ottenere il diploma di «Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale» e di «Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo» e l'attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
2. L'attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina e' rilasciato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, dalla Direzione marittima, presso la quale e' istituita la commissione d'esame unificato.
3. Il diploma di «Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale» e di «Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo» e' rilasciato dal Ministero dell'universita', dell'istruzione e della ricerca.
4. Le Autorita' Marittime di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nelle cui matricole gli allievi sono iscritti, rilasciano il certificato di competenza.
 
Art. 6
Aggiornamento dei programmi di esame

1. Nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa in materia di formazione ed addestramento, che richiedano la revisione dei programmi di esame di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016, i programmi di esame unificato saranno automaticamente aggiornati.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale
per la vigilanza sulle
autorita' portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Coletta
Il direttore generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione
Palermo
 
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