Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialita' utilizzate nell'ambito degli studi di settore; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017 di approvazione di modifiche agli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 28 febbraio 2018;
Decreta:
Art. 1 Approvazione delle modifiche agli studi di settore
1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, le modifiche agli studi di settore in vigore per tale periodo di imposta, indicate nei successivi articoli. 2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta di cui al precedente comma, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita', ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. |
| Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
INTERVENTI CORRETTIVI PER LE IMPRESE CON DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER CASSA NEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2017
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
"TERRITORIALITA' DEI FACTORY OUTLET CENTER"
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA "AGGREGAZIONI COMUNALI" STUDIO YG44U - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI
STUDIO DI SETTORE WG72A - TRASPORTO CON TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO TERRITORIALITA' SPECIFICA
STUDIO DI SETTORE YK04U - ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 7
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO PROVINCIALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Interventi correttivi agli studi di settore per la gestione delle imprese minori in contabilita' semplificata
1. Sono introdotti interventi correttivi agli studi di settore sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. Tali correttivi si applicano nei confronti delle imprese minori in contabilita' semplificata che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Art. 3 Modifiche delle territorialita'
1. Le modifiche allo studio di settore YM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2. 2. Le modifiche allo studio di settore YG44U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 3. 3. Le modifiche allo studio di settore WG72A relative all'aggiornamento della «Territorialita' del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4. 4. Le modifiche allo studio di settore YK04U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5. 5. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2017, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 6. 6. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello provinciale a seguito dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso dell'anno 2017, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 7. |
| Art. 4 Modifiche alla Nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U
1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» dello studio di settore WG68U, indicate nel Sub Allegato 12.E al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, sono rispettivamente poste pari a 1,13 e 1,25. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio e alla benzina, con riferimento al 2017, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 2. Per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante acquisito da cisterne interne all'impresa o tramite consorzi o gruppi d'acquisto, l'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima. |
| Art. 5 Programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi di settore
1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Padoan |
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