Gazzetta n. 78 del 4 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 gennaio 2018
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-bis introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma 160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ed in particolare la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l'allegato relativo agli stati di previsione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l'art. 3, comma 9;
Visto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento;
Visto altresi' l'art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti;
Considerato che in attuazione delle predette disposizioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015 sono stati definiti i criteri per la redazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Dato atto che la predetta programmazione scade in data 31 dicembre 2017;
Considerati i finanziamenti delle prime annualita' della predetta programmazione, con particolare riferimento alla popolazione e al patrimonio scolastico;
Considerata altresi', la situazione del patrimonio edilizio delle istituzioni scolastiche statali come emerge dai dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
Dato atto che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori risorse pari a 1,7 mld;
Ritenuto necessario procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, cui possono essere conferite le ulteriori risorse di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto 2013 e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica;
Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione di tempi certi entro i quali i piani regionali devono essere trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Tenuto conto ai fini della predisposizione della nuova programmazione 2018-2020, dei criteri condivisi con le Regioni, ANCI e UPI per l'individuazione degli interventi da finanziare;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 in data 23 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprieta' degli enti locali, o di proprieta' della Regione per la sola Regione Valle d'Aosta, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dall'avvenuta adozione del decreto di approvazione della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, e' autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 2

Piani regionali

1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualita' 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualita' tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potra' trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche.
4. Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorita' definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' gli eventuali ribassi d'asta comunque resisi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertati in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e riassegnati alle medesime Regioni, secondo criteri, tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'intervento.
7. Qualora il termine per la proposta di aggiudicazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, non possa essere rispettato da parte degli enti locali beneficiari per gli interventi autorizzati, la proroga del medesimo termine e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3
Criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione
degli interventi da ammettere a finanziamento.

1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita' agli interventi nell'ordine di seguito indicato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilita' delle strutture;
c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purche' l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d'Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Non sono ammessi a finanziamento:
a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilita' sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
4. Nell'ambito delle priorita' di intervento definite dal comma 1 le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:
a) della necessita' di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
b) del livello di progettazione;
c) del completamento dei lavori gia' iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi gia' sostenuti;
d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;
e) della valutazione della sostenibilita' del progetto;
f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita' territoriali.
 
Art. 4

Ipotesi di revoca

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede con proprio decreto, sentite le Regioni, alla revoca dei finanziamenti nelle seguenti ipotesi:
a. l'intervento per il quale non venga presentata proposta di aggiudicazione entro i termini fissati dal decreto di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto;
b. non siano state aggiornate le sezioni dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio scolastico oggetto dell'intervento;
c. l'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve eventuali quote di cofinanziamento;
d. l'intervento sia stato avviato prima dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
e. l'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso regionale.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse revocate sono riassegnate alle Regioni di riferimento per essere rifinalizzate ad altri interventi presenti nella programmazione regionale delle medesime Regioni.
 
Art. 5

Stati di avanzamento e monitoraggio

1. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l'apposito sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni di cui al precedente comma 1, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita' che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui le spese in questione risultano esigibili sulla base degli stati di avanzamento lavori del cronoprogramma. In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte degli Enti locali.
3. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'avvenuta attestazione e trasmissione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione e' trasmessa all'Osservatorio per edilizia scolastica di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1996, n. 23 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2018

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n. 245
 
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