Gazzetta n. 78 del 4 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 febbraio 2018
Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 53, recante disposizioni in materia di «incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi» dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e ss.mm.ii.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST) e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1 elenca gli enti pubblici di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16 «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito anche solo MIUR) il cui ammontare e' ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l'anno 2017»;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;
Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio "ricerca e innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)»;
Vista la delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014, che al punto 2 prevede le «Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 - 2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;
Viste la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con note prot. n. 1515 del 17 novembre 2016 e prot. n. 322 del 16 marzo 2017, e la relativa comunicazione di avvenuta approvazione di detta proposta di rimodulazione, resa con nota prot. 1584-P del 2 maggio 2017, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale (di seguito anche solo PON) «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (di seguito anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito anche solo TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 luglio 2015, n. 4972, concernente l'approvazione del PON «Ricerca e Innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito anche solo FESR) e dal Fondo sociale europeo (di seguito anche solo FSE) - Programmazione 2014-2020 - a titolarita' del MIUR;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»;
Vista la Politica di coesione per il periodo 2014-2020 ed, in particolare, la nuova governance multilivello introdotta che prevede un Quadro strategico comune (di seguito anche solo QSC) e, per ciascun Stato membro, un Accordo di partenariato e specifici programmi operativi;
Visto il QSC che delinea la strategia d'investimento globale per l'implementazione della politica di coesione a livello europeo - allegato 1 del succitato regolamento;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia - allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito le priorita' di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell'ambito della descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l'indicazione del risultato atteso «Potenziamento della capacita' di sviluppare l'eccellenza nella R & I» tramite l'azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» dove e' illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;
Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito anche solo ESFRI) ed, in particolare, l'aggiornamento della Roadmap europea delle infrastrutture di ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
Viste le conclusioni del Consiglio di competitivita' del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorita' nazionali compatibili con le priorita' e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilita' a lungo termine;
Considerato, in particolare, che nelle medesime conclusioni viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;
Considerate le condizionalita' ex ante, previste dalla succitata Politica di coesione 2014-2020 per garantire che sussistano le condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di pianificazione e strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia degli investimenti;
Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione e' soddisfatta»;
Visto il decreto ministeriale n. 577 del 18 luglio 2016, di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGRIC/0015316 del 2 agosto 2016 di trasmissione del PNIR alle Autorita' di gestione FESR dei Programmi operativi regionali;
Visto il decreto ministeriale n. 999 del 18 dicembre 2017, riguardante le «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione"»;
Considerato che il Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, avviata il 18 settembre 2017 con nota prot. 0015291, ha approvato l'applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del regolamento (UE) 1303/2013 relativamente all'avviso per la presentazione di progetti di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
Preso atto del documento «Long-Term Sustainability of Research Infrastructures» inerente alle tematiche della sostenibilita' a lungo termine delle Infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), predisposto a valle dello studio di un apposito gruppo di lavoro istituito dall'ESFRI nell'estate 2016 che ribadisce che gli investimenti in IR eccellenti sono uno strumento per aumentare la competitivita' regionale e una componente chiave delle politiche europee di coesione, in quanto intrinsecamente modellano le regioni dove sono localizzate;
Vista la nota del MIUR prot. n. 3052 del 22 febbraio 2018 con cui l'Autorita' di gestione ritiene il presente avviso coerente con quanto previsto dall'Azione II.1 del PON «Ricerca e Innovazione 2014 - 2020» e dal Sistema di gestione e controllo del programma;

Decreta:
1. Definizioni
Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:
1. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita';
2. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l'ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) individuato dal MIUR quale soggetto ammesso a presentare la proposta progettuale di cui al presente avviso, nonche' responsabile dell'attuazione della stessa. Tale definizione vale anche nella fase successiva alla pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento;
3. Soggetto co-proponente (di seguito, anche solo co-proponente): soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n. 218/2016 e/o le Universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente. Tale definizione vale anche nella fase successiva alla pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento;
4. Beneficiario/i, ai sensi del regolamento UE 1303/2013 (di seguito, anche solo beneficiario) organismo pubblico responsabile dell'avvio e dell'attuazione della proposta progettuale. Nel presente avviso, tale organismo e' individuato anche come «soggetto proponente» e «soggetto co-proponente»;
5. Unita' operativa: istituto, dipartimento, laboratorio, sede operativa o altra forma nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale. L'Unita' operativa deve insistere su una unica sede e fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente;
6. Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
7. Infrastruttura di ricerca pre-progetto: l'infrastruttura di ricerca esistente all'atto della presentazione della domanda;
8. Infrastruttura di ricerca potenziata: gli impianti, le risorse e i relativi servizi costituenti tutta o parte dell'infrastruttura esistente e che saranno oggetto del potenziamento. Il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca esistente potra' riguardare una o piu' tipologie di intervento tra: (i) il potenziamento diffuso di tutta l'infrastruttura di ricerca, (ii) il potenziamento di una sua parte circoscritta, (iii) il potenziamento in termini di ampliamento (estensione) dell'infrastruttura di ricerca esistente. La disciplina relativa alle misure che non costituiscono aiuti di stato si applichera' a quelle parti dell'infrastruttura che beneficeranno del potenziamento: all'intera infrastruttura di ricerca, alla parte circoscritta che beneficera' del potenziamento, all'ampliamento che verra' realizzato con il progetto proposto;
9. Area meno sviluppata (MS): comprende le regioni il cui PIL pro-capite e' inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);
10. Area in transizione (TR): comprende le regioni il cui PIL pro-capite e' compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27 (Abruzzo, Molise e Sardegna);
11. Area del programma: una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre piu' di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni. Nel caso specifico del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, trattasi dell'area geografica corrispondente alle regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e alle regioni meno sviluppate: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
12. Area al di fuori dell'Area del programma: aree del territorio nazionale non ricomprese nell'Area del programma;
13. Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e co-proponente/i;
14. ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures: Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. ESFRI realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, societa', patrimonio culturale, energia. L'ESFRI e' stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001;
15. CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
16. Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti beneficiari a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori;
17. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto;
18. In itinere: il periodo decorrente dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
19. Ex post: il periodo successivo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
20. PON: Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014 - 2020 a titolarita' del MIUR;
21. FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.;
22. Obiettivo finale: lo scopo del progetto, mirato alla realizzazione di beni e servizi rispondenti alle esigenze individuate nella proposta coerente con le finalita' dell'avviso di cui al seguente art. 2. L'obiettivo finale si concretizza in risultati (prodotti/processi/servizi) definiti dalle caratteristiche e dalle prestazioni da ottenere, dalle specifiche quantitative da conseguire e dalle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere. L'obiettivo finale del progetto viene perseguito tramite uno o piu' obiettivi realizzativi;
23. Obiettivo realizzativo: sono i principali moduli o elementi componenti del prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, come risultati intermedi o parziali, funzionanti nonche' funzionali e necessari per il conseguimento dell'obiettivo finale del progetto. Un obiettivo realizzativo viene descritto dalle attivita' necessarie, dai suoi attuatori (con riferimento ai soggetti proponenti e co-proponenti), nonche' dai costi e dai tempi necessari per la sua implementazione;
24. Coordinatore scientifico di progetto: e' colui/colei il quale/la quale e' responsabile della qualita' e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attivita' svolte con gli obiettivi previsti. Pianifica le attivita' del progetto in fase di proposta e ne segue l'andamento in fase di attuazione, monitorando eventuali scostamenti e proponendo al legale rappresentante del soggetto proponente eventuali variazioni legate a motivi tecnico-scientifici. E' responsabile della documentazione tecnico-scientifica di rendicontazione, intermedia e finale.
Il coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca.
Per soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera da a) a q), deve essere un dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario.
Per il soggetto di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera r), deve essere un dipendente presso il soggetto proponente nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera b) della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
b) ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;
c) professore associato o professore ordinario, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;
25. Responsabile scientifico per obiettivo realizzativo: e' colui/colei il quale/la quale e' responsabile della qualita' e dei contenuti tecnico-scientifici e dei tempi di attuazione del suo obiettivo realizzativo e affianca il coordinatore scientifico nella gestione complessiva del progetto. Supporta, altresi', il coordinatore nella redazione della relazione tecnica bimestrale e della redazione della relazione tecnica di fine progetto sull'andamento delle attivita' di progetto. Il responsabile scientifico per obiettivo realizzativo deve essere un dipendente a tempo indeterminato presso il proponente o eventuali co-proponenti nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario;
d) ricercatore a tempo indeterminato;
e) professore associato o professore ordinario.
Il responsabile scientifico per obiettivo realizzativo puo' essere altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il proponente o eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b) della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
26. Referente scientifico per obiettivo realizzativo: riferisce al responsabile scientifico di obiettivo realizzativo sull'andamento delle attivita' relative all'obiettivo realizzativo affidate alle unita' operative in capo all'eventuale ulteriore partecipante all'obiettivo realizzativo, laddove presente. E' tenuto a segnalare tempestivamente eventuali criticita'. Il referente scientifico per obiettivo realizzativo deve essere un dipendente a tempo indeterminato presso il proponente o eventuali co-proponenti nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario;
d) ricercatore a tempo indeterminato;
e) professore associato o professore ordinario.
Il referente scientifico per obiettivo realizzativo puo' essere altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il proponente o eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b) della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
27. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigente o non dirigente a tempo indeterminato del soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre al MIUR;
28. Referente amministrativo degli eventuali co-proponenti: personale dirigente o non dirigente a tempo indeterminato del/i soggetto/i proponente/i che si interfaccia con il responsabile amministrativo del progetto in merito alla documentazione finanziario-amministrativa per la rendicontazione intermedia e finale da produrre al MIUR;
29. Commissione di valutazione delle proposte progettuali (di seguito anche solo CDV o Commissione): la Commissione le cui funzioni sono definite all'art. 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999;
30. Esperto tecnico-scientifico (di seguito anche solo ETS): l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art. 13, commi 2 e seguenti, del presente avviso;
31. Esperto economico-finanziario (di seguito anche solo EEF): l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art. 13, commi 2, 5 e 10, del presente avviso;
32. Gruppo istruttorio (di seguito anche solo GI): il Gruppo istruttorio le cui funzioni sono definite all'art. 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999. 2. Finalita' dell'avviso
1. Il presente avviso prevede il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricerca individuate dal MIUR come prioritarie nel PNIR 2014-2020 e ammissibili per l'accesso ai fondi del PON; si tratta delle infrastrutture di ricerca funzionali all'implementazione di progetti che risultino rispondenti ad uno o piu' ambiti ESFRI e che risultino, altresi', di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, con la capacita' di garantire l'autosostentamento nel medio e lungo termine ed attivare interventi nelle regioni meno sviluppate o in transizione.
2. I progetti di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca esistente (infrastruttura di ricerca pre-progetto) potranno riguardare una o piu' tipologie di intervento tra: (i) il potenziamento diffuso di tutta l'infrastruttura di ricerca, (ii) il potenziamento di una sua parte circoscritta, (iii) il potenziamento in termini di ampliamento (estensione) dell'infrastruttura di ricerca esistente.
3. Il progetto di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca e' ritenuto completato quando tutte le attivita' previste nel progetto finanziato con il decreto di concessione e le variazioni consentite risultino realizzate e l'infrastruttura di ricerca potenziata pienamente utilizzabile; inoltre, detto progetto e' ritenuto completato quando tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari ed il relativo contributo pubblico sia stato corrisposto ai medesimi beneficiari.
4. Gli effetti previsti dal potenziamento dovranno avere una efficacia di almeno 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo finale ai soggetti beneficiari.
5. Ai fini del rispetto del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, l'infrastruttura di ricerca potenziata che beneficera' delle misure che non costituiscono aiuti di Stato previste dal presente avviso dovra' essere utilizzata quasi esclusivamente per attivita' di natura non economica, ovvero per attivita' economica purche' unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al 20% della capacita' annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca potenziata. Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il numero di anni indicati al precedente comma 4.
6. Laddove l'infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di attivita', i loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilita' separata. Laddove le infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato.
7. Ai fini del mantenimento della stabilita' delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013, laddove - entro 5 anni dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi un cambio di proprieta' di un'infrastruttura di ricerca che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, l'agevolazione finanziaria all'operazione concessa in virtu' del presente avviso deve essere rimborsata dal beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti non sono stati soddisfatti. Il termine dei 5 anni e' elevato a 10 anni qualora l'infrastruttura di ricerca sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea. Tali vincoli si applicano all'intera infrastruttura di ricerca o ad una sua parte in funzione della tipologia di potenziamento prevista.
8. Le infrastrutture di ricerca individuate, in accordo con il PNIR, sono:
a. Aerosols Clouds and Traces gases Research Infrastructure Network (di seguito, anche solo ACTRIS - RI);
b. Central European Research Infrastructure Consortium, costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/392/UE del 24 giugno 2014 (di seguito, anche solo CERIC-ERIC);
c. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/526/UE del 6 agosto 2014 (di seguito, anche solo DARIAH-ERIC);
d. Distributed High Throughput Computing and Storage - DHTCS (ora confluito nel progetto IPCEI-HPC-BDA - Important Project of Common European Interest on High Performance Computing and Big Data enabled Applications, come documentato nel Piano triennale di attivita' dell'INFN 2016-2018 e nel FOE 2017 - decreto ministeriale n. 608 dell'8 agosto 2017 - di seguito, anche solo IPCEI-HPC-BDA);
e. European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure, costituito in ERIC con decisione di esecuzione (UE) 2017/996/UE della Commissione del 9 giugno 2017 (di seguito, anche solo ECCSEL-ERIC);
f. European Life-science Infrastructure for Biological Information (di seguito, anche solo ELIXIR);
g. European Marine Biological Resource Centre (di seguito, anche solo EMBRC);
h. European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory, costituito in ERIC con decisione di esecuzione (UE) 2016/1757/UE della Commissione del 29 settembre 2016 (di seguito, anche solo EMSO-ERIC);
i. European Plate Observing System (di seguito, anche solo EPOS);
j. The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (EuroBioImaging, di seguito anche solo EuBI);
k. Integrated Carbon Observation System, costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2097/UE del 26 ottobre 2015 (di seguito, anche solo ICOS-ERIC);
l. European Research Infrastructure for Heritage (di seguito, anche solo E-RHIS);
m. Cubic Kilometre Neutrino Telescope (di seguito, anche solo KM3-NET);
n. e-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research, costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione europea 2017/499/UE del 17 marzo 2017 (di seguito, anche solo LIFEWATCH-ERIC);
o. Laboratori nazionali del Gran Sasso (di seguito, anche solo LNGS);
p. Laboratori nazionali del Sud (di seguito, anche solo LNS);
q. Sardinia Radio Telescope (di seguito, anche solo SRT);
r. Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research (di seguito, anche solo STAR). 3. Soggetti ammissibili
1. I soggetti proponenti ammessi alla presentazione della proposta progettuale per le infrastrutture di ricerca individuate sono i seguenti:
a. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura ACTRIS - RI;
b. l'Area Science Park di Trieste per l'infrastruttura CERIC - ERIC;
c. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura DARIAH - ERIC;
d. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura DHTCS (ora IPCEI-HPC-BDA);
e. l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale per l'infrastruttura ECCSEL - ERIC;
f. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura ELIXIR;
g. la Stazione zoologica Anton Dohrn per l'infrastruttura EMBRC;
h. l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per l'infrastruttura EMSO - ERIC;
i. l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per l'infrastruttura EPOS;
j. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura EuBI;
k. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura ICOS - ERIC;
l. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura E-RIHS;
m. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura KM3-NET;
n. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura LIFEWATCH - ERIC;
o. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura LNGS;
p. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura LNS;
q. l'Istituto nazionale di astrofisica per l'infrastruttura SRT.
Tali enti/istituzioni di ricerca sono identificati come soggetti proponenti in quanto destinatari di specifici finanziamenti a valere sul Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE);
r. L'Universita' della Calabria per l'infrastruttura STAR.
L'Universita' della Calabria e' identificata quale soggetto proponente in quanto gerente l'attivita' scientifica, organizzativa e gestionale dell'infrastruttura, ai sensi del decreto del rettore dell'Universita' n. 1313 del 28 ottobre 2016.
2. Per ciascuna infrastruttura di ricerca, il soggetto proponente puo' partecipare da solo o in compagine con uno o piu' soggetti co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo ex art. 15 di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplini la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli e le responsabilita' di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. Resta fermo che la responsabilita' finanziaria nei confronti del MIUR verte solo in capo al soggetto proponente. Pertanto, il proponente, anche ove agisca in compagine, sara' responsabile dell'importo concesso dal MIUR e sara' chiamato a rispondere dell'attuazione dell'intero progetto; sara' altresi' tenuto al rimborso, nei casi di cui all'art. 19 del presente avviso dell'intero ammontare delle risorse erogate dal MIUR.
3. In particolare l'accordo, di cui al precedente comma 2, dovra' indicare almeno:
a. la responsabilita' nei confronti del MIUR del soggetto proponente, individuato nell'elenco di cui sopra, in ordine al coordinamento delle attivita' progettuali, all'attuazione del progetto ed a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse;
b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto;
c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;
d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o disciplinare, che comportino la revoca del finanziamento in danno del soggetto proponente;
e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilita' economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del MIUR;
f. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente ad assicurare la stabilita' del progetto entro i limiti di cui all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a garantire il rispetto della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno a tenere una contabilita' separata relativamente alle attivita' economiche e non economiche e con le modalita' indicate al precedente art. 2, comma 6;
h. le modalita' ed i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal MIUR dal soggetto proponente al/i co-proponente/i;
i. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di osservare gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013);
j. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda di partecipazione, la presa d'atto (allegato C) relativa agli obblighi di cui alla precedente lettera i.
4. L'accordo, di cui al precedente comma 2, dovra', inoltre, riportare le responsabilita' finanziarie di ciascun membro della compagine nei casi di inadempimento relativo alle attivita' di progetto, ognuno per le quote di attivita' spettanti, fermo restando che il MIUR si rivarra' solo sul proponente per l'intero importo.
5. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto proponente dovra' essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a:
a. rappresentare la compagine nei rapporti con il MIUR;
b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e l'eventuale variazione dello stesso;
c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal MIUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione del rapporto concessorio;
d. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo;
e. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto.
6. L'accordo, di cui al comma 2, deve essere firmato dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, od anche da procuratore munito di procura speciale.
7. La durata temporale dell'accordo di cui al comma 2 che precede e' di almeno 10 anni, decorrenti dal pagamento finale al proponente, ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013. 4. Risorse utilizzate
1. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati a valere sull'Asse II - Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro 286.094.904,00. Le risorse sono distribuite secondo la seguente ripartizione:
a) euro 34.083.920,00 sono riservati per l'Area in transizione;
b) euro 252.010.984,00 sono riservati per l'Area meno sviluppata;
2. Il Comitato di sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ha approvato l'applicazione dell'art. 70, paragrafo 2, lettera b) del regolamento 1303/2013. Alla luce di cio' sara' possibile realizzare investimenti localizzati al di fuori dell'Area del programma, a patto che il vantaggio che ne consegua sia a favore dell'Area del programma, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) una quota non superiore al 15% del sostegno del PON a ciascun progetto potra' essere spesa per investimenti localizzati al di fuori dell'Area del programma a condizione che il vantaggio sia a favore dell'Area del programma;
b) per il combinato disposto degli articoli 70 e 93 del regolamento 1303/2013, tali risorse devono essere imputate pro quota per ciascuna delle due aree; a tal fine, il soggetto proponente dovra' indicare l'imputazione delle risorse, indicandola nella «Scheda tecnica di proposta progettuale» di cui all'allegato B) al presente avviso, in ragione della ricaduta che tali investimenti produrranno in ciascuna delle due distinte aree.
3. La dotazione di cui al precedente comma e' integrata con euro 40.000.000,00 di risorse FSC provenienti dal Piano Stralcio «Ricerca e Innovazione» 2015 - 2017 a beneficio di investimenti localizzati nell'Area del programma, di cui fino ad un importo massimo di euro 2.600.000,00 destinato ad investimenti localizzati fuori dall'Area del programma e prioritariamente per le finalita' di cui al successivo art. 16, comma 4. Il MIUR si riserva di integrare detta quota per garantire il finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili.
4. Le risorse di cui sopra verranno utilizzate sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili. 5. Massimali di investimento - Intensita' del finanziamento
1. L'intensita' del finanziamento copre il 100% dei costi ammissibili fino ad un importo massimo di euro 20.000.000,00 per ciascun progetto.
2. Il costo totale del progetto presentato ed il finanziamento richiesto a valere sul presente avviso non devono essere inferiori ad euro 5.000.000,00.
3. Laddove il soggetto proponente intenda presentare un progetto avente un costo totale superiore all'importo di euro 20.000.000,00, deve indicare le fonti di finanziamento per la copertura della parte eccedente l'importo massimo ammissibile. In tale eventualita', ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013, fermo restando che un'operazione puo' ricevere sostegno da uno o piu' fondi SIE oppure da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione, si ribadisce che le singole voci di spesa indicate in una domanda di pagamento nell'ambito del PON non possono ricevere il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma e per ciascuna voce che costituisce la parte eccedente si applicano tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999.
4. Il Comitato di sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ha approvato l'applicazione dell'art. 70, paragrafo 2, lettera b) del regolamento 1303/2013, nelle modalita' di seguito rappresentate:
a. possibilita' di riconoscere tra i soggetti beneficiari anche soggetti localizzati al di fuori dell'Area del programma, ma comunque ubicati nel territorio italiano, i quali potranno quindi realizzare le proprie attivita' di rafforzamento infrastrutturale al di fuori delle aree meno sviluppata ed in transizione, purche' sia garantito che il progetto nel suo complesso:
abbia ricadute positive nell'Area del programma, in termini di sinergie scientifiche ed investimenti funzionali al rafforzamento del tessuto economico locale;
sia capace di contribuire allo sviluppo tecnologico tramite l'accesso ad attrezzature, risorse e competenze scarsamente reperibili nell'offerta di mercato locale, assicurando al contempo la fruizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenze non presenti nei territori interessanti l'Area del programma;
b. le spese ammissibili sostenute in aree al di fuori dall'Area del programma non potranno superare il 15% delle spese totali del progetto di rafforzamento infrastrutturale, ammissibili al PON, garantendo pertanto il rispetto del vincolo di cui all'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 1303/2013;
c. verra' garantita per tutti i soggetti beneficiari l'applicazione delle medesime procedure di gestione e controllo.
5. La eventuale quota eccedente il 15% del totale dei costi ammissibili del progetto indicati fuori dall'Area del programma non verra' finanziata.
6. La realizzazione della parte non agevolabile del progetto rientra negli obblighi del beneficiario/i ai fini del raggiungimento dell'obiettivo finale. 6. Requisiti dei progetti
1. E' ammessa la presentazione di un solo progetto per ciascuna infrastruttura di ricerca.
2. La proposta progettuale nel suo insieme dovra' rispettare tutti i seguenti requisiti:
R1: ciascun soggetto proponente dovra' garantire la coerenza tra l'azione di potenziamento infrastrutturale e la missione dell'infrastruttura di ricerca. L'obiettivo che il progetto intende perseguire dovra' risultare rispondente ad uno o piu' ambiti ESFRI, alle finalita' del PON e, nello specifico del presente avviso, agli obiettivi e alle priorita' PNIR;
R2: il progetto dovra' risultare di notevole impatto sulle traiettorie di sviluppo della SNSI;
R3: in accordo con le priorita' di investimento del PON (Asse II, Linea di azione II.1), il progetto dovra' riguardare potenziamento, ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture di ricerca individuate sul territorio nazionale, al fine di:
a. rafforzarne l'impatto e il rilievo europeo;
b. sostenere le comunita' dei ricercatori con competenze e tecnologie italiane, partecipando alla realizzazione della Roadmap ESFRI;
c. potenziare le caratteristiche di unicita' e/o eccellenza in tutto il territorio nazionale;
R4: il progetto dovra' descrivere il soggetto proponente e gli eventuali soggetti co-proponenti, nonche' il loro modello organizzativo;
R5: il progetto dovra' descrivere l'obiettivo finale e la motivazione della sua scelta;
R6: il progetto dovra' descrivere l'articolazione delle singole attivita' proposte per obiettivi realizzativi, che concorrano alla realizzazione dell'obiettivo finale con una chiara descrizione della loro funzionalita' e necessita';
R7: il progetto dovra' descrivere la tempistica con riferimento alle relative attivita';
R8: il progetto dovra' descrivere il ruolo di ciascun partecipante in ciascuna attivita' del progetto;
R9: il progetto dovra' articolare il costo per ciascun obiettivo realizzativo e per ciascuno dei beneficiari;
R10: il progetto dovra' elencare tutti i beni e servizi strumentali oggetto della proposta progettuale e fornire una stima preliminare dei costi degli stessi;
R11: il progetto dovra' presentare un piano di gestione che evidenzi la capacita' prospettica dell'infrastruttura di ricerca di autosostenersi per il periodo indicato all'art. 2, comma 4;
R12: Il progetto dovra' stimare l'impatto potenziale in termini di ricadute sul territorio anche in riferimento alle attivita' svolte fuori dall'Area del programma, su aspetti quali la valorizzazione dell'eccellenza scientifica, la creazione di conoscenza e innovazione, la capacita' di contribuire allo sviluppo tecnologico e alla competitivita' delle imprese, la capacita' di attrarre investimenti e la capacita' di generare opportunita' di sviluppo e di auto-sostenibilita' nel medio-lungo periodo;
R13: il progetto dovra' argomentare in merito al valore aggiunto, a livello europeo, dell'iniziativa proposta e del contributo finanziario richiesto;
R14: il progetto dovra' argomentare in merito alla rilevanza scientifica e tecnologica dell'iniziativa proposta a livello internazionale anche in coerenza con i requisiti ESFRI;
R15: il progetto dovra' illustrare la strategia prevista per l'eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca potenziata, unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al 20% della capacita' annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca potenziata; laddove l'infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di attivita', i loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilita' separata; laddove le infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato; il presente requisito deve rimanere soddisfatto per l'intero periodo di ammortamento (e comunque per la durata prescritta all'art. 2, comma 4);
R16: il progetto dovra' elencare elementi di valutazione e verifica qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti (es. deliverables e milestones). 7. Durata e termini di realizzazione del progetto
1. La durata massima di ciascuno dei progetti, indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i 32 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo richiesta di proroga.
2. E' ammessa un'unica proroga del progetto, fermo restando che la durata complessiva del progetto stesso non puo' eccedere 36 mesi. La richiesta di proroga e' approvata dal MIUR solo se adeguatamente motivata dal proponente, previo nulla osta dell'ETS in itinere e dell'EEF in itinere.
3. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non sono considerate ammissibili. In ogni caso non saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento dei fondi SIE relativi al periodo di programmazione in corso. 8. Spese ammissibili e divieto di cumulo
1. Le spese ammissibili sono quelle:
a. effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilita' della spesa, come specificato nel successivo comma 7, relative ai beni come riportati nell'allegato B) del presente avviso e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
2. Ai sensi dell'allegato I della comunicazione della Commissione 2014/C 198/01, le spese ammissibili corrispondono a spese per gli investimenti in attivita' materiali ed immateriali; con riferimento a questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai beni che non esauriscono la loro utilita' in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale.
3. In particolare, i costi ammissibili per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca sono:
a. strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori «chiavi in mano», ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
b. un ampliamento (estensione) di strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari esistenti presso l'infrastruttura di ricerca all'atto della presentazione della proposta, ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
c. impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione scientifica;
d. licenze software e brevetti direttamente correlati al potenziamento proposto.
4. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformita'/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento purche' esplicitamene stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.
5. Sono comunque esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per le procedure di gara.
6. Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito della compagine.
7. Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Cionondimeno e' facolta' dei proponenti iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e comunque all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 17 del presente avviso.
8. Ai fini della rendicontazione, i costi ammissibili afferenti alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi al netto dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
9. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario/i abbia gia' fruito, per lo stesso bene, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.
10. Le spese sostenute fuori dall'Area del programma saranno agevolabili fino ad un massimo del 15% dei costi massimi ammissibili del progetto di cui all'art. 5, comma 1, come gia' riportato all'art. 5, comma 4, lettera b, del presente avviso.
11. Laddove il progetto sia parte di un progetto piu' ampio, al fine di accertare un eventuale cumulo del finanziamento a valere sul presente avviso con altri finanziamenti pubblici, nonche' di verificare che l'ammontare complessivo dei finanziamenti configuri la fattispecie del Grande progetto cosi' come definito all'art. 100 del regolamento n. 1303/2013, il proponente deve indicare:
il costo complessivo del progetto, compresa la parte non finanziata dal PON con il presente avviso;
eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, anche a valere su risorse dei Programmi operativi regionali, destinati alla realizzazione del progetto piu' ampio. 9. Modalita' e termini di presentazione della domanda di
partecipazione
1. La domanda di partecipazione, conforme all'allegato A) di cui al presente avviso, dovra' essere presentata in lingua italiana, a pena di esclusione e di irricevibilita', esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it) a partire dalle ore 12,00 del 5 aprile 2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 (CET) del 15 giugno 2018. A tal fine, il MIUR, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, inviera' tramite PEC al legale rappresentante del soggetto proponente un'utenza abilitata alla presentazione della domanda di partecipazione per ciascuna infrastruttura di ricerca per la quale e' stato identificato come soggetto proponente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente avviso. Tramite tale utenza sara' possibile eseguire tutte le attivita' relative alla compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione e condividere con altre utenze registrate la visualizzazione della domanda in compilazione.
2. Tramite lo sportello telematico di cui al comma 1 che precede sara' possibile: registrare eventuali ulteriori utenze, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, scaricare i modelli delle dichiarazioni e degli altri allegati, richiedere supporto tecnico, nonche' inoltrare eventuali richieste di chiarimenti per la compilazione della domanda entro i termini prescritti all'art. 22, comma 3, del presente avviso.
3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, completa di tutti i documenti di cui all'art. 10. Eventuale documentazione integrativa che il soggetto proponente intenda allegare alla presentazione della domanda di finanziamento dovra' essere meramente a complemento e non sostituiva di quanto direttamente riportato nell'allegato B. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalita' di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso.
4. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo con l'allegato B, i riferimenti del coordinatore scientifico di progetto e del responsabile amministrativo del progetto.
5. Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovra' indicare tutte le unita' operative dove verra' implementato il progetto.
6. La domanda e' resa nella forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e dovra' contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
7. Le domande presentate con modalita' e tempi diversi da quelli sopra descritti saranno considerate irricevibili. 10. Dichiarazioni e documenti a corredo della domanda di
finanziamento
1. A corredo della domanda di partecipazione, da compilare secondo l'allegato A), il proponente dovra' fornire, avvalendosi dello sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it), i documenti di seguito indicati:
a. per ciascuna proposta progettuale, «Scheda tecnica di proposta progettuale» di cui all'allegato B) al presente avviso, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal coordinatore scientifico di progetto;
b. in presenza di co-proponente/i, per ciascuna proposta progettuale, copia dell'«accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990», contenente le indicazioni di cui all'art. 3 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i;
c. per ciascuna proposta progettuale, copia conforme all'originale dell'atto o degli atti attestanti la disponibilita' dei locali/terreni/impianti e strumentazioni interessati dalla realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura di ricerca, ove non gia' in uso a titolo di proprieta'. Se i titoli di disponibilita' quali, ad esempio, comodato e affitto, prevedono una durata inferiore ai 10 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario/i, il proponente e/o il/i co-proponente/i dovranno rilasciare idonea dichiarazione di impegno a garantire l'efficacia del potenziamento nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, del presente avviso;
d. eventuali manifestazioni di interesse da parte del settore produttivo;
e. eventuale lettera a firma del direttore generale dell'ERIC, che dichiari che il progetto e' funzionale alle attivita' dell'ERIC corrispondente;
f. per ciascuna proposta progettuale, presa d'atto del Codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto del/i co-proponente/i, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato C);
g. per ciascuna proposta progettuale, disciplinare di concessione del finanziamento finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto del/i co-proponente/i, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato D).
2. La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma che precede dovra' essere redatta obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese, riportando nelle due versioni i medesimi contenuti di forma e di sostanza. In caso di difformita' tra le due versioni, prevarra' quella in lingua italiana.
3. La documentazione di cui alla lettera e) del comma 1, laddove presentata, dovra' essere redatta esclusivamente in lingua inglese. 11. Ricezione della proposta progettuale
1. Le domande di partecipazione all'avviso che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 1 dell'art. 10 che precede, fatto salvo quanto previsto alle lettera d) ed e), saranno considerate irricevibili.
2. Fermo restando che e' ammessa la trasmissione di una sola domanda di partecipazione per ciascuna infrastruttura di ricerca, fino alla scadenza fissata per la presentazione della domanda e' possibile modificare una proposta non ancora trasmessa. Nessun documento puo' essere presentato autonomamente dopo la trasmissione della domanda. Nessun documento puo' essere presentato autonomamente dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda.
3. Il MIUR non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del soggetto proponente, ne' per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 12. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale
1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati, e' effettuata, di norma entro 45 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle proposte, l'istruttoria formale-amministrativa di ammissibilita' della domanda volta a verificare il rispetto della modalita' di presentazione, della completezza della documentazione obbligatoria richiesta e della tempistica. Tale istruttoria e' effettuata dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR.
2. Il MIUR si riserva la facolta' di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, ad esclusione di quelli incidenti sulla Scheda tecnica di proposta progettuale, possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il MIUR assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 10 giorni perche' sia regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la proposta e' esclusa dalla procedura di valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
3. Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con riserva alla valutazione effettuata da esperti tecnico-scientifici e da esperti economico-finanziari, nominati dalla Commissione di valutazione. 13. Modalita' di valutazione della proposta progettuale
1. La Commissione di valutazione delle proposte progettuali nominata dal MIUR e' composta da 7 membri individuati dal CNGR tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalita' in materia di infrastrutture di ricerca nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea. Il CNGR indica anche chi, tra i membri della Commissione, assume le funzioni di Presidente. E' facolta' del CNGR indicare membri supplenti della Commissione.
2. La Commissione, preso atto dei progetti ammessi con riserva alla valutazione, nomina per ciascun progetto un Gruppo istruttorio formato da 3 esperti tecnico - scientifici (ETS) e 1 esperto economico - finanziario (EEF) per espletare la procedura di valutazione di ciascun progetto. Designa altresi' uno degli ETS del gruppo istruttorio come relatore per il progetto assegnato nei confronti della Commissione.
3. Gli ETS, italiani e/o stranieri, sono individuati dalla Commissione e nominati dal MIUR, nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con le modalita' indicate nella lettera di incarico, sulla base dei criteri di cui all'art. 14 che segue.
5. L'EEF e' individuato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti della Commissione europea.
6. La valutazione della proposta progettuale da parte del gruppo istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS sulla base della documentazione presentata, secondo un modello di Relazione individuale di valutazione (di seguito anche solo RIV). Per ogni criterio e' assegnato un punteggio entro un intervallo definito, nonche' una soglia minima.
7. Ciascun ETS nelle singole RIV opera altresi' la valutazione di congruita' e pertinenza dei singoli beni fornendo indicazioni sulla numerosita' e costo unitario ritenuti congrui e pertinenti ai fini degli obiettivi proposti.
8. Nelle singole RIV, inoltre, dovranno essere inseriti per ciascun criterio i punteggi e relative motivazioni e le richieste di eventuali approfondimenti necessari ai fini dell'attivita' di seguito illustrata. Il relatore, infatti, dovra' effettuare la verifica in loco prima della redazione del Rapporto di valutazione provvisorio (di seguito, anche ESR provvisorio), riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri ETS del gruppo istruttorio. Il portale web messo a disposizione dal MIUR fornisce una piattaforma per il dialogo telematico fra gli esperti ed un tempo massimo per il raggiungimento del consenso. Su proposta del GI sono ammesse fino ad un massimo di 3 visite del relatore per ciascun progetto, da effettuare presso le unita' operative indicate nella domanda di partecipazione dal soggetto proponente.
9. A seguito del consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta collegialmente alla Commissione la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto dei singoli RIV.
10. L'esperto economico finanziario, dopo aver acquisito l'ESR definitivo, si esprime sulla sostenibilita' economico finanziaria o meno della proposta progettuale, accompagnata da un giudizio motivato. L'eventuale valutazione di non sostenibilita' da parte dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria della proposta progettuale.
11. Acquisiti tutti gli ESR definitivi e le valutazioni degli esperti economico finanziari, la Commissione, per ciascun progetto e nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti negli ESR definitivi, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti. La Commissione, inoltre, analizza il budget di ogni progetto e le relative indicazioni provenienti dall'ESR definitivo, determinando la necessita' di ogni singolo bene contenuto nell'elenco, la numerosita', il costo congruo, e, di conseguenza, sia l'ammontare complessivo del finanziamento, sia proporzionalmente la determinazione delle attivita' da realizzare fuori dall'Area del programma, per un importo massimo pari al 15% dei costi ammissibili di progetto.
12. Con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti in ragione delle risorse disponibili rispettivamente assegnate alle regioni in transizione ed alle regioni meno sviluppate. Il MIUR si riserva di valutare la possibilita' di finanziare quanto non coperto dalle risorse del FESR con le risorse a valere sul FSC. 14. Criteri di valutazione della proposta progettuale
1. In accordo con i criteri di selezione previsti dal PON, la valutazione della proposta progettuale si basa sui criteri generali e sui criteri specifici elencati nella tabella che segue. In particolare, i criteri di valutazione generali consentono di verificare il contributo che il progetto fornisce al perseguimento della strategia del PON, mentre i criteri di valutazione specifici consentono di valutare il contributo che il progetto fornisce al raggiungimento degli obiettivi propri della Linea di azione II.1, priorita' di investimento 1a e delle finalita' del PNIR.
2. Ai criteri di seguito numerati da C1 a C9, di esclusiva competenza degli ETS, corrisponde un intervallo di punteggio massimo per valori interi in base al livello di soddisfacimento del criterio stesso ed una soglia minima, come dettagliato nella tabella successiva.
3. Le proposte progettuali che per ciascun criterio raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, tenuto fermo quanto riportato al successivo comma 4, saranno inserite in graduatoria dalla Commissione; le proposte progettuali che anche per un solo criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima non saranno inserite in graduatoria dalla Commissione.
4. Il criterio di sostenibilita' C10 «Sostenibilita' economico-finanziaria del progetto» e' di esclusiva competenza dell'EEF, che vi attribuisce una valutazione «sostenibile» o «non sostenibile». L'eventuale valutazione di non sostenibilita' da parte dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria della proposta progettuale.
5. In particolare, la valutazione della proposta progettuale si basa sui criteri definiti nelle tabelle che seguono.

Parte di provvedimento in formato grafico
15. Formazione della graduatoria
1. L'attivita' di valutazione dei progetti si conclude con la predisposizione di una graduatoria delle proposte progettuali. A parita' di punteggio complessivo (somma del punteggio ottenuto nei criteri da C1 a C9), prevarra' il progetto con il maggior punteggio totale per la valutazione dell'impatto del progetto (somma del punteggio ottenuto nei criteri da C7 a C9). A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio totale per la valutazione della qualita' della proposta progettuale (somma del punteggio ottenuto nei criteri da C3 a C6). In caso di ulteriore parita', prevale il progetto con il maggiore importo complessivo dei costi ammissibili a finanziamento. La graduatoria con gli importi concessi e' pubblicata sul sito del MIUR entro, di norma, 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della proposta progettuale.
2. I progetti saranno finanziati, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente con le risorse del PON. Il MIUR si riserva di finanziare la parte non coperta dal PON con risorse del FSC.
3. Il MIUR provvede, nei giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul proprio sito, all'invio tramite PEC di apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.
4. Il MIUR, sulla base della graduatoria, adotta il conseguente decreto di concessione del finanziamento, che, opportunamente registrato presso i competenti organi di controllo, e' trasmesso tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente accettarlo entro 15 giorni mediante sottoscrizione dell'atto d'obbligo. La mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione. 16. Variazioni di natura soggettiva ed oggettiva
1. In caso di variazioni di natura oggettiva o soggettiva, il soggetto proponente e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al MIUR.
2. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
3. Fermo restando l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:
a. variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la qualita' e il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici dichiarati;
b. variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, previo assenso dell'esperto tecnico scientifico e approvazione del MIUR;
c. variazioni degli elementi dell'elenco beni strumentali essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico, previo assenso dell'esperto tecnico-scientifico ed approvazione del MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della variazione non puo' eccedere il 20% del finanziamento concesso.
Qualunque eventuale variazione al cronoprogramma di spesa, cosi' come comunicato nelle relazioni bimestrali, potra' essere sottoposta all'attenzione dell'ETS ed e' comunque soggetta all'approvazione del MIUR.
4. Premesso che la spesa sostenuta per le attivita' realizzate al di fuori dall'Area del programma, ai sensi dell'art. 70 del regolamento 1303/2013, non puo' in alcun modo eccedere il 15% della spesa ammessa complessiva del progetto finanziato, tale percentuale dovra' essere ricalcolata in funzione dell'effettiva spesa complessivamente sostenuta. Poiche', tuttavia, l'ottenimento di riduzioni dei prezzi di acquisto dei beni non puo' avere ricadute negative sulla parte di attivita' realizzata al di fuori dell'area del Programma, il MIUR finanziera' con risorse a valere sul FSC, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quanto eventualmente non rimborsato dal FESR. 17. Rendicontazione e controlli in itinere
1. Il soggetto proponente, entro 30 giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, produce, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione relativa alla spesa sostenuta e quietanzata. Con cadenza bimestrale, secondo le modalita' indicate dal MIUR, il soggetto proponente presenta la domanda di pagamento corredata da una relazione tecnica sull'andamento del progetto e con l'indicazione di eventuali variazioni. Il MIUR, all'esito positivo dei controlli di cui al comma successivo, procede, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, alla erogazione di quanto dovuto.
2. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed europee applicabili in materia, il MIUR svolge i controlli di primo livello, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, nonche' il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma di spesa aggiornato.
3. Eventuali esiti negativi delle valutazioni sopra richiamate determineranno l'adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti.
4. Il finanziamento concesso verra' erogato esclusivamente al soggetto proponente che ripartira' tra gli eventuali soggetti co-proponenti le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del MIUR.
5. Il proponente e' tenuto a produrre - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale - la relazione tecnica finale relativa all'intero progetto realizzato, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo finale previsto dalla Scheda tecnica di proposta progettuale cosi' come approvata. 18. Anticipo
1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto; tale richiesta deve essere esplicitata nella Scheda tecnica di proposta progettuale (allegato B) indicando data di erogazione e importo. In accordo con il cronoprogramma approvato, il MIUR provvedera' ad erogare l'anticipo ove richiesto.
2. Al raggiungimento del 90% della erogazione della spesa rendicontata e dichiarata ammissibile, il MIUR sospendera' le ulteriori erogazioni fino alla domanda di pagamento del saldo finale. Qualora il beneficiario, entro l'ottavo mese dalla data di erogazione dell'anticipo, non abbia rendicontato spesa per almeno l'80% dell'importo ricevuto a tale titolo, l'anticipo sara' recuperato a valere sulle successive rendicontazioni di spesa. 19. Casi di riduzione, sospensione e revoca del finanziamento
1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di controllo o di altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in caso di inosservanza di uno o piu' obblighi posti a carico del beneficiario, il MIUR si riserva la facolta' di attivare procedimenti amministrativi che determinino:
a) riduzione del finanziamento;
b) sospensione cautelativa del finanziamento;
c) revoca del finanziamento.
2. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di riduzione del finanziamento qualora il beneficiario sia inadempiente, ovvero commetta delle irregolarita' nello svolgimento dei propri adempimenti. In particolare, in caso di:
a) attivita' svolta da soggetto non autorizzato;
b) mancato rispetto dell'obbligo di consentire verifiche;
c) variazioni sostanziali non autorizzate di cui all'art. 16, comma 3, lettera b) e c);
d) non corretta esecuzione delle procedure di selezione del contraente;
e) attivita' svolta in assenza di requisiti previsti (sede, attrezzature, professionalita' degli operatori, ecc.);
3. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del beneficiario emergano gravi indizi di irregolarita' con riguardo alla non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo ovvero mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' indicati nel punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarita'. Nell'ipotesi in cui l'irregolarita' sia accertata, il MIUR procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato al comma successivo.
4. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di revoca parziale o totale del finanziamento concesso, sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di spesa aggiornato fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
b) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all'art. 7, comma 1 per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art. 7, comma 2;
c) mancata trasmissione della rendicontazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo deroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;
d) utilizzo delle attrezzature materiali ed immateriali acquisite mediante i finanziamenti di cui al presente avviso per un fine diverso da quello oggetto del finanziamento;
e) mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni;
f) mancato rispetto da parte dei beneficiari della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
g) mancato mantenimento dell'efficacia del potenziamento di cui all'art. 2, comma 4, del presente avviso;
h) ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il sano svolgimento del progetto.
5. Qualora a seguito dei controlli saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al beneficiario sara' richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticita' riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal MIUR. Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sara' facolta' del MIUR procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonche' adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi piu' gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme gia' erogate, inclusa la possibilita' di richiedere il risarcimento del danno.
6. Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 4 e 5, si provvede ai recuperi delle somme dovute anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del MIUR (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente. Medesima modalita' viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso. 20. Interruzione
1. Nei casi di interruzione del progetto, unicamente per cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario/i, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, eroghera' il contributo spettante, commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. 21. Obblighi di informazione e pubblicita'
1. Tutti i progetti finanziati a valere sulle risorse di cui al presente avviso sono soggetti agli obblighi di informazione e pubblicita'.
2. I beneficiari degli interventi sono tenuti al rispetto di quanto prescritto al punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 22. Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VIII - Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale - della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del MIUR.
3. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere inviati esclusivamente tramite lo sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it) fino alle ore 12,00 del 30 maggio 2018. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalita' diversa.
4. Il presente avviso sara' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile.

Roma, 28 febbraio 2018

Il direttore generale: Di Felice

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018, registrazione n. 1-527

Avvertenza:
Il decreto direttoriale n. 424 del 28 febbraio 2018,
corredato dei relativi allegati, e' reperibile sul sito
internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca al link
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-concession
e-di-finanziamenti-finalizzati-al-potenziamento-di-infrastr
utture-di-ricerca-in-attuazione-dell-azione-ii-1-del-pon-ri
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