Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 febbraio 2018
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;
Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016;
Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017;
Visto lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA), approvato dall'Assemblea dei soci del 3 ottobre 2017 e trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 23 ottobre 2017;
Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
 
Allegato 1

STATUTO-TIPO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Milano il Consorzio denominato Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio (in breve "il Consorzio" o "RICREA"), con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.
2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all'attivita' di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare ne' direttamente ne' indirettamente il fondamentale diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale.
3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2070 e puo' essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalita' indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.
5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli dal 2602 al 2615-bis del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.
7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico con le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge.
 
Art. 2.

Consorziati

1. Partecipano a RICREA le imprese appartenenti alle seguenti categorie:
a) fornitori di materiali di imballaggio in acciaio, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»);
b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciaio, categoria che comprende anche gli importatori di imballaggi vuoti non destinati alle merci da essi stessi prodotti (di seguito «Trasformatori»).
Sono tenuti a partecipare a RICREA le imprese sopra indicate che non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La partecipazione e' obbligatoria anche nel caso in cui un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non ottenga o non abbia ancora ottenuto il riconoscimento nonche' di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio se l'acciaio e' il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.
3. Possono inoltre partecipare a RICREA le imprese appartenenti alle seguenti categorie:
a) auto-produttori di imballaggi in acciaio, categoria che comprende le imprese che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio per destinarli a contenere le merci da essi stessi prodotte (di seguito, Autoproduttori);
b) i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono aderire al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che agiscono esclusivamente in loro nome e conto. Pertanto, tutte le conseguenze economiche e giuridiche dell'adesione gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.
5. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate.
6. Il numero dei consorziati e' illimitato.
 
Art. 3.

Oggetto del Consorzio

1. L'attivita' del Consorzio e' conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicita', trasparenza e di libera concorrenza nelle attivita' di settore.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio in acciaio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:
a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati in acciaio;
d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
3. RICREA, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro:
a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili per gli imballaggi in acciaio;
b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;
d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.
5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio puo':
a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente collegate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;
b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;
d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti o necessari od opportuni.
6. RICREA puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
b. il CONAI medesimo;
c. i consorzi, le societa', le associazioni, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attivita' del Consorzio.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere partecipazioni in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalita' determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati o costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.
9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.
10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
12. RICREA si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.
 
Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei Produttori e dei Trasformatori.
2. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare a RICREA con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'.
3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e a versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a euro 516,00 e da uno variabile, che si aggiunge al primo. L'importo variabile e' determinato sulla base dei criteri indicati nel regolamento approvato ai sensi dell'art. 19; il regolamento determina altresi' le modalita' di adesione e i relativi adempimenti e disciplina i casi e gli effetti delle eventuali variazioni della quota.
4. Il Consiglio d'amministrazione controlla le richieste di adesione presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti.
5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, contestualmente a tale trasferimento. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.
 
Art. 5.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al valore della quota determinata secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Qualora il fondo consortile diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite ed entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo il fondo deve essere reintegrato nell'ammontare originario previa deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed alle procedure da esso approvate.
4. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.
5. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
6. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a un fondo di riserva conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Art. 6.

Finanziamento delle attivita' del Consorzio

1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.
2. I mezzi finanziari per il funzionamento di RICREA provengono:
a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera h);
b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed e' utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggio secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attivita' di settore;
c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in acciaio ripresi raccolti o ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse;
d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalita';
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate al precedente art. 5, commi 3 e 4;
g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' consortili.
 
Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. RICREA accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.
3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata se questa e' superiore a € 400,00 euro (quattrocentroeuro).
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera h);
c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio e' il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.
 
Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
(a) l'Assemblea;
(b) il Consiglio di amministrazione;
(c) il Presidente e, qualora nominati, i Vicepresidenti;
(d) il Collegio sindacale;
(e) il Direttore generale, laddove previsto.
 
Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione e' superiore a euro 516,00 (cinquecentosedicieuro/00) il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori euro 516,00 interamente versati. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto nell'art. 12;
b) elegge i due componenti effettivi e un supplente, nonche' il Presidente del collegio sindacale in base a quanto disposto nell'art. 15;
c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una societa' di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6;
e) approva i programmi di attivita' e di investimento di RICREA;
f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di carica al Presidente e ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;
h) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalita' statutarie;
i) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10;
j) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.
 
Art. 10.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede di RICREA, divulgato attraverso il sito web del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza, della seconda convocazione.
3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.
4. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche dai consorziati che detengono complessivamente quote che attribuiscano almeno un quinto dei voti dei consorziati ai sensi dell'art. 9, comma 1.
5. L'assemblea puo' altresi' essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consorzio, dal Collegio sindacale qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.
6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o facendosi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse piu' di due deleghe alla stessa persona, salvo che si tratti di un'associazione imprenditoriale di categoria.
7. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati consorziati che detengono quote di partecipazione che assicurano piu' della meta' dei voti complessivamente attribuiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.
8. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano di eta'; in assenza anche di un Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.
9. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione o, per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.
10. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.
 
Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico;
b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;
c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.
3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.
 
Art. 12.

Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione e' composto da dodici o, se sono presenti consorziati appartenenti alla categoria dei Recuperatori e Riciclatori, da quattordici membri. Nel Consiglio sono presenti:
a) due amministratori espressione della categoria dei Produttori;
b) nove amministratori espressione della categoria dei Trasformatori;
c) due amministratori espressione delle categoria, qualora sussistente, dei Recuperatori e Riciclatori, se possibile in rappresentanza proporzionale sia dei ricuperatori sia dei riciclatori consorziati;
d) uno amministratore espressione della categoria degli Autoproduttori.
2. Il regolamento previsto dall'art. 19 determina le modalita' e i sistemi di voto per lista per la nomina degli amministratori nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Qualora gli amministratori espressione di una o piu' delle categorie di consorziati diverse da quella dei Produttori e dei Trasformatori non vengano per qualunque ragione nominati, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito, nel numero dei componenti effettivamente nominati, se risultano eletti almeno gli amministratori espressione della categoria dei Produttori e dei Trasformatori.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.
5. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a. nomina fra i propri componenti il Presidente e, se del caso, i Vicepresidenti;
b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
d. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci devono essere trasmessi al CONAI;
e. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali contributi di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera, a) a carico dei consorziati; stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
g. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
h. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del Consorzio;
i. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
j. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
k. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
l. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna;
m. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;
n. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita';
o. autorizza il Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
p. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
q. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r. delibera sull'esclusione dei consorziati;
s. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;
t. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi in acciaio dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
u. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
v. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente e ai Vicepresidenti talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o ai Vicepresidenti o ad uno o piu' consiglieri o al direttore generale specifici incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni indicate nelle lettere a), b, d) e), f), g), h), l), t), u), v) del precedente comma 5.
9. Nomina, se del caso il Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri.
 
Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di un altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'amministratore cessato, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.
4. Gli amministratori possono essere sempre revocati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail con avviso di ricevimento, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza la meta' piu' uno dei componenti.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede di RICREA sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano di eta' o, in caso di assenza o di impedimento di questi ultimi, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.
12. Il verbale della riunione del consiglio e' redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.
15. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinandone contenuti e limiti ed eventuali modalita' di esercizio ai sensi di quanto previsto all'art. 2381 del c.c.
 
Art. 14.

Presidente. Vicepresidenti

1. Il Presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti espressione della categoria dei Produttori o dei Trasformatori. Possono essere inoltre eletti fino a due Vicepresidenti tra i componenti del consiglio di amministrazione espressione delle categorie di consorziati di cui al precedente art. 2 comma 1 lettere a) e b). Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
2. Qualora il Presidente o i Vicepresidenti cessino anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente o Vicepresidente sono scelti tra gli amministratori espressione della stessa categoria del Presidente o del Vicepresidente cessati. Il nuovo Presidente o Vicepresidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
b. la firma consortile;
c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
e. l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
g. accertare che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente piu' anziano di eta'.
6. I compiti e le funzioni dei Vicepresidenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 15.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.
2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.
4. I sindaci nominati dall'Assemblea possono essere revocati da quest'ultima solo per giusta causa.
5. Il Collegio sindacale:
a. controlla la gestione del Consorzio;
b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
8. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.
 
Art. 16.

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio e' esercitato dal collegio sindacale o da una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro secondo quanto determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c).
2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione legale:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
3. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
5. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
6. La societa' di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
7. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
8. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
10. L'Assemblea revoca l'incarico alla societa' di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 
Art. 17.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e gli incarichi del direttore generale sono determinati dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;
e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorita', il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.
 
Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui e' preposto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario del Consorzio e dalla nota integrativa ed e' accompagnato dalla relazione sulla gestione.
7. Il bilancio consuntivo e' depositato presso il Registro delle imprese.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.
10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.
11. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.
 
Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attivita' il Consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.
 
Art. 20.

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:
a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;
b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;
c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalita' ivi previsti.
3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega.
 
Art. 21.

Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori
e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori, come previsto dall'art. 218 del decreto legislativo n. 152/2016 commi q ed r.
2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse, cosi' come previsto dall'art. 218 del decreto legislativo n. 152/2016 commi q ed r.
 
Art. 22.

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 aderiscono a RICREA inviando domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.
3. Le imprese iscritte nelle categorie dei Produttori e dei Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita' con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.
4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.
5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza al CONAI.
6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Autoproduttori, dei Recuperatori e Riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.
7. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Il regolamento di cui all'art. 19 puo' prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.
9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.
10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
 
Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformita' alle norme applicabili.
 
Art. 24.

Vigilanza

1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico con le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione; se non e' possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.
 
Art. 25.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.
 
Art. 26.

Disposizione transitoria

1. Le quote di partecipazione dei consorziati iscritti nel libro di cui all'art. 12, comma 5, lettera c) alla data di approvazione del presente statuto sono rideterminate secondo i nuovi criteri riportati nel regolamento all'art. 3 comma 1.
2. A partire dal triennio successivo all'approvazione del presente statuto trovera' applicazione quanto stabilito all'art. 3 comma 4 del regolamento consortile.
 
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