Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2018 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 21 marzo 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 24, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Considerato che, nella media valle dell'Agno, il vasto acquifero sotterraneo, ove attingono i pozzi destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, e' stato contaminato da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);
Considerata, altresi', la compromissione dei sistemi di risorgiva della media pianura e dei relativi corsi d'acqua afferenti che ha provocato la contaminazione di una parte considerevole della rete idrografica, interessando il territorio delle province di Vicenza, Verona e Padova;
Tenuto conto che, nonostante sia gia' in atto un piano per l'attuazione di misure volte a ridurre, nell'immediato, l'inquinamento dei suddetti sistemi di approvvigionamento idrico, si rende comunque necessario avviare ulteriori interventi strutturali di carattere straordinario;
Considerato che l'evoluzione della situazione di criticita' sopra descritta, comportando un grave pregiudizio per la salute pubblica, e' suscettibile di determinare gravi ripercussioni alla popolazione interessata;
Viste le note della regione Veneto del 19 settembre 2017, del 18 dicembre 2017, del 10 gennaio 2018, del 6 febbraio 2018, del 5 marzo 2018 e del 7 marzo 2018;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° marzo 2018 con la quale si ritiene che sussistano i requisiti necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza, si condividono gli interventi volti al superamento dell'emergenza e si conferma la disponibilita' del finanziamento a copertura degli interventi emergenziali e le successive note del 21 marzo 2018;
Considerato, in particolare, che nella suddetta nota del 1° marzo 2018, si afferma che i Piani economico finanziari e tariffari, allegati al programma degli interventi presentato dalla regione Veneto in data 26 febbraio 2018, non sono sufficienti a dimostrare la capacita' della tariffa del servizio idrico integrato di garantire la copertura degli investimenti non finanziati con contributo pubblico e che risulta indispensabile superare tale carenza nella prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;
Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 9 marzo 2018, prot. n. CG/14406 e del 20 marzo 2018, prot. n. CG/17007 del 21 marzo 2018;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza conseguente alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle risorse idropotabili;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4) Per l'attuazione degli interventi, nel limite complessivo di euro 56.800.000, si provvede quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale e' stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
 
Art. 2

1) Gli interventi di cui all'art. 1, nonche' gli ulteriori interventi prioritari per la regione Veneto, di carattere non emergenziale, da individuare sentiti l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posti a carico delle tariffe idriche, ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, sono inseriti nel Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio.
 
Art. 3

1) Il monitoraggio degli interventi e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I medesimi interventi sono classificati sul MOP come "Piano acquedotti". Ciascun intervento oggetto di monitoraggio e' identificato dal codice unico di progetto (CUP).
2) Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovra' essere informato in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nel corso della fase emergenziale.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
 
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