Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 marzo 2018
Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale

di concerto con

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;
Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;
Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»;
Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, come integrato dal decreto dirigenziale 29 marzo 2011, recante: «Modifiche al decreto 8 giugno 2005 concernente obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria», adottato dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»;
Visto l'art. 6 del decreto 19 gennaio 1993 relativo al versamento dell'IVA da parte del consumatore finale per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovo di provenienza comunitaria;
Visto il comma 2 dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 29, il quale prescrive che: «L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo»;
Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Considerato quanto disposto dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui gli Stati membri hanno l'obbligo di lottare contro le attivita' illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive;
Considerata altresi' l'opportunita' di predisporre adeguati strumenti per la raccolta di informazioni necessarie ad assicurare, alle autorita' degli Stati membri dell'Unione europea competenti in materia di controlli fiscali, il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo;
Ritenuto pertanto di dover adeguare le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell'IVA;

Decreta:

Art. 1

Procedura per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea.

1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell'operazione. Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, connessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 - Elementi identificativi, dell'imposta relativa alla prima cessione interna.
2. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea.
Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono l'obbligo del versamento dell'IVA mediante modello di versamento F24 - Elementi identificativi.
3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' altresi' effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
4. Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento puo' essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro societa' costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entita', per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o societa' costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti dal presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria e' assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti.
6. I documenti relativi all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si e' realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.
 
Art. 2

Caratteristiche della comunicazione
da effettuare al Dipartimento per i trasporti

1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
b) il numero di identificazione individuale di cui all'art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonche' la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per «esportazione»;
d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.
2. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell'acquisto contiene:
a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sara' immatricolato il veicolo;
b) il numero di identificazione individuale di cui all'art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonche' la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per «esportazione»;
d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione;
e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
3. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, devono produrre una comunicazione contenente:
a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
d) la data della cessione;
e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione;
f) i dati identificati dell'acquirente straniero.
 
Art. 3

Modalita' e termine
per la comunicazione.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono essere effettuate:
a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;
b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
2. Per i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, puo' essere effettuata alternativamente:
a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
3. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) la data di ricezione della comunicazione;
b) il protocollo attribuito alla comunicazione;
c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione e' riferita.
4. Il termine per l'invio della comunicazione e' stabilito in quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
 
Art. 4

Immatricolazione.

1. L'immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 1 avviene previa verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:
a) risultino tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ;
b) risultino trasmesse in via telematica dall'Agenzia delle entrate, le informazioni disponibili relative all'assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano;
c) non risultino, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione sul territorio nazionale dell'autoveicolo.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1 non consente di procedere all'immatricolazione.
3. L'immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli di cui al comma 1 potra' essere resa procedibile laddove, a seguito di nuova verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via telematica i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero rimosse le cause ostative di cui al comma 1, lettera c).
 
Art. 5

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entrera' in vigore il 5 aprile 2018. A decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto 30 ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, adottati dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2018

Il Capo Dipartimento
per i trasporti, la
navigazione, gli affari
generali e del personale
Chiovelli

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
Ruffini
 
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