Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 gennaio 2018
Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Secondo elenco.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto, in particolare, l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e la sottomisura 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Visto il decreto 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura;
Preso atto degli ulteriori prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017 ai sensi dell'art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 21 dicembre 2017;
Esaminata la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 13 dicembre 2017, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;
Ritenuto di parametrare per l'anno 2018 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:
alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da ISMEA con nota 21 dicembre 2017, per le produzioni vegetali, zootecniche e per gli animali oggetto di abbattimento forzoso;
ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali comunicati dall'AIA in data 13 dicembre 2017;
ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori unitari massimi delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico (mancati redditi), gia' stabiliti con il citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili, dei costi di
ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento
delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al
settore zootecnico, con polizze agevolabili e per l'adesione ai
fondi di mutualizzazione per l'anno 2018

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, dei costi di ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018, sulla base del Piano assicurativo agricolo 2018 citato nelle premesse, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'autorita' competente.
 
Allegato

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate
- Anno 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di determinazione
di ulteriori prezzi unitari massimi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2018, saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).
Roma, 29 gennaio 2018

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 135
 
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