Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 27 marzo 2018
Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Disciplina delle modalita' di rateizzazione dei premi sospesi. (Provvedimento n. 69).


L'ISTITUTO
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», ed in particolare l'art. 48, comma 2;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione dei termini» convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l'art. 18-undecies, commi 1 e 2;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», ed in particolare l'art. 2 bis, commi 24 e 25;
Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Differimento della sospensione
dei termini per il pagamento dei premi

1. Fino alla data del 31 maggio 2018 alle imprese di cui all'art. 1 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 dello stesso Provvedimento, limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti.
2. I beni di cui al comma 1 hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016.
3. Le somme gia' versate al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.
 
Art. 2

Sinistri accaduti durante
il differimento del periodo di sospensione

1. Ai sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione si applica quanto previsto dall' art. 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.
 
Art. 3

Rateizzazione dei premi relativi a coperture non
colpite da sinistro durante il periodo di sospensione

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'art. 1, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilita' per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso piu' favorevole alle esigenze dell'assicurato.
 
Art. 4

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito Internet dell'IVASS.
Roma, 27 marzo 2018

per il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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