Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, supplemento ordinario n. 176; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 luglio 2006 di modificazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoiatria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 13 gennaio 2015, nell'esprimere il prescritto parere in ordine al citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, ha sottolineato positivamente la «valorizzazione data alle attivita' professionalizzanti dello specializzando ...» e «all'integrazione tra la rete formativa universitaria ed extrauniversitaria»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017, recante «Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"»; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 14 settembre 2015, nell'esprimere il prescritto parere in ordine al citato decreto interministeriale 16 settembre 2016 ha evidenziato che «i titoli di studio conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento, oggetto del presente parere, hanno il medesimo valore legale, ai fini concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, di quelli rilasciati nell'ambito dell'ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»; Considerata, pertanto, l'esigenza di integrare la tabella B allegata al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, con i nuovi titoli di specializzazione di cui ai citati decreti ministeriali 1° agosto 2005 e successive modificazioni, 4 febbraio 2015 e 16 settembre 2016, al fine di consentire ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel Servizio sanitario nazionale; Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella seduta del 13 marzo 2018; Vista la richiesta di integrazione della summenzionata tabella B, pervenuta dal Centro nazionale trapianti, concernente «l'inserimento della specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti tra le specializzazioni/servizi equipollenti e specializzazioni affini previste per l'area di Sanita' pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, valide per la valutazione dell'attivita' di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti»; Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella seduta del 20 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, e' integrata come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Lorenzin |
| Allegato A
All'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito elencate, le seguenti specializzazioni: Area Medica e delle specialita' mediche: Medicina fisica e riabilitazione - scuole equipollenti: Medicina fisica e riabilitativa; Medicina dello sport - scuole equipollenti: Medicina dello sport e dell'esercizio fisico; Medicina fisica e riabilitativa; Oncologia - scuole equipollenti: Oncologia medica. Area Chirurgica e delle specialita' chirurgiche: Chirurgia plastica e ricostruttiva - scuole equipollenti: Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Area di odontoiatria: Odontoiatria - scuole equipollenti: Chirurgia orale; Odontoiatria pediatrica. Area della Medicina diagnostica e dei servizi: Anestesia e rianimazione - scuole equipollenti: Anestesia rianimazione e terapia intensiva; Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Biochimica clinica - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica; Patologia clinica e biochimica clinica; Farmacologia e tossicologia clinica - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica; Cure palliative - scuole equipollenti: Anestesia rianimazione e terapia intensiva; Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Malattie infettive e tropicali; Oncologia medica; Medicina trasfusionale - scuole equipollenti: Patologia clinica e biochimica clinica; Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica; Patologia clinica e biochimica clinica. Area di Sanita' pubblica: Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e biometria; Organizzazione dei servizi sanitari di base - scuole equipollenti: Medicina di comunita' e delle cure primarie; Direzione medica di presidio ospedaliero - scuole equipollenti: Patologia clinica e biochimica clinica (*); Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti (*); (*) - Equipollenza valida solo per la valutazione dell'«Attivita' di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti». Epidemiologia - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e biometria. Area di Farmacia: Farmacia ospedaliera - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica; Farmaceutica territoriale - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica. Area di Fisica sanitaria: Fisica sanitaria - scuole equipollenti: Fisica medica. Area di Chimica: Chimica analitica - scuole equipollenti: Farmacologia medica; Farmacologia e tossicologia clinica; Patologia clinica e biochimica clinica. |
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