Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 marzo 2018 |
Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Forli'». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009; Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea; Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la IGT «Forli'» e s.m.i.; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Forli'»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare della predetta IGT; Visto il decreto 29 luglio 2016 concernente l'autorizzazione al «Consorzio Vini di Romagna», con sede in Faenza (RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini a IGT «Forli'», ai sensi dell'art. 72 del reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 luglio 2016; Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10661 - 14 febbraio 2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, dell'art. 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini IGT «Forli'», concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10, legge n. 238/2016, alla proposta di far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia passito al di fuori della medesima legge, alla tempestiva comunicazione all'ICQRF competente per territorio delle operazioni di fermentazione e rifermentazione dei mosti anche parzialmente fermentati con residuo zuccherino al di fuori del periodo definito e, da ultimo, all'aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238; Considerato che per la citata modifica minore di cui agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta: in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna; ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole della citata Regione; sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Forli'», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Forli'», cosi' come approvato con provvedimento ministeriale 29 luglio 2016 concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale 29 luglio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto. 2. La modifica al disciplinare della IGT «Forli'» di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2018
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Forli'».
a) L'art. 5: «5.6. E' consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica «Forli'» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.», e' integrato come ultimo comma con il seguente testo: «In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e' consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forli'» in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forli'» nella tipologia Passito, nonche' effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica «Forli'» nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Forli'» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all'ufficio territoriale competente.». b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.». c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.». |
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