Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19 aprile 2017, dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della commissione speciale del 14 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo», al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresi' nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103,
S.O.
- Il decreto 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza
tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal
regolamento generale di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
materia di lavori pubblici), abrogato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n.
109, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A - Schemi Tipo (Art. 1, comma 4)
GARANZIE FIDEIUSSORIE
1. Normativa di riferimento

1. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:
===================================================================== | Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo | +=======================+=======================+===================+ | | | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. | | | per la cauzione |50/2016, art. 93, comma| 1.1 singola | | provvisoria | 1 |1.1.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. | | | per la cauzione | 50/2016, art. 103, | 1.2 singola | | definitiva | comma 1 |1.2.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | |Decreto legislativo n. | | | Garanzia fideiussoria |50/2016, art. 35, comma| 1.3 singola | | per l'anticipazione | 18 |1.3.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | |Decreto legislativo n. | | | Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 103, | 1.4 singola | | per la rata di saldo | comma 6 |1.4.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | |Decreto legislativo n. | | | Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 104, | 1.5 singola | | per la risoluzione | comma 1 |1.5.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | |Decreto legislativo n. | | | Garanzia fideiussoria | 50/2016, art. 104, | 1.6 singola | | di buon adempimento | comma 1 |1.6.1 piu' garanti | +-----------------------+-----------------------+-------------------+
2. Definizioni

1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
e) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
f) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
g) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
h) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
l) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
o) «Decreto»: il presente provvedimento;
p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
q) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
r) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
s) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
aa) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.
3. Schema tipo 1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4. Schema tipo 1.1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, seconda parte, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice,
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario .

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. Schema tipo 1.2.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
7. Schema tipo 1.3 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Lavori) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
8. Schema tipo 1.3.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
9. Schema tipo 1.4 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
10. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
11. Schema tipo 1.5 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma Garantita

La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.

L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.

La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
12. Schema tipo 1.5.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.

La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
13. Schema tipo 1.6 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento

GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione», di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.

L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
14. Schema tipo 1.6.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti

GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA
DA PIU' GARANTI
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore,
se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e
Garanti)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione» di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'.

La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.

La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).

Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.

Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
 
Allegato B - Schede Tecniche (Art. 1, comma 5) ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
Art. 3

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123, e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2018

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 172

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 marzo
2004, n. 123, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
 
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