Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 aprile 2018 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Rinascita societa' cooperativa», in Samatzai. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria nei confronti della societa' cooperativa «Rinascita Societa' cooperativa» con sede in Samatzai (Cagliari), (C.F. 00464580927) conclusa in data 10 maggio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 9 ottobre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento le irregolarita' non risultavano sanate e precisamente: mancato inserimento nello statuto sociale di un esplicito riferimento al perseguimento dello scopo mutualistico, secondo le previsioni di cui all'art. 2511 del codice civile e delle regole per la ripartizione degli utili cosi' come previsto dall'art. 2521 del codice civile e dell'art. 2545-quater del codice civile; Tenuto conto, altresi', che l'art. 20 dello statuto della cooperativa in argomento prevede la possibilita' di nominare un organo amministrativo monocratico o collegiale anche fino a revoca, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e che comunque alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma; Rilevato, inoltre, che dalla consultazione del registro delle imprese si e' riscontrato che la cooperativa e' amministrata da una un organo collegiale nominato fino a revoca, in contrasto con la citata normativa; Vista la nota n. 58245 trasmessa via Pec in data 8 febbraio 2018, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto che la citata nota n. 58245 in data 8 febbraio 2018, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non e' stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte della cooperativa; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorita' con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Fabrizio Lucca;
Decreta:
Art. 1
Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Rinascita Societa' cooperativa» con sede in Samatzai (Cagliari) C.F. 00464580927 costituita in data 5 novembre 1976, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Fabrizio Lucca (codice fiscale LCCFRZ 75M 23B 354Q) nato a Cagliari, il 23 agosto 1975, ivi domiciliato in via Andrea Galassi, 2 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 6 aprile 2018
Il direttore generale: Moleti |
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