Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 aprile 2018
Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa Montana Valle del Tramazzo societa' cooperativa agricola», in Tredozio.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuata nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa montana Valle del Tramazzo Societa' cooperativa agricola» con sede in Tredozio (Forli-Cesena) conclusa in data 11 agosto 2017 e il successivo verbale di accertamento concluso in data 1° dicembre 2017 - con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' rilevate e che, in sede di accertamento, permanevano talune gravi irregolarita' per le quali la cooperativa non aveva fornito prova dell'effettivo superamento;
Considerato che a carico dell'ente venivano riscontrate le seguenti irregolarita':
1) irregolarita' nella convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 7 novembre 2017, in contrasto con le previsioni dell'art. 2369 del codice civile e art. 22 dello statuto;
2) mancata esibizione della documentazione riguardante i contratti stipulati relativi al prestito sociale ricevuto dai soci, cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento interno, in attuazione all'art. 4 del vigente statuto oltre alle disposizioni di cui alle vigenti norme, con riferimento all'art. 11 decreto legislativo 385/1993;
3) mancata regolarizzazione della posizione lavorativa di alcuni soci e mancata esibizione dei contratti instaurati con i soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 5 dello statuto,
4) mancato perseguimento dello scopo mutualistico dell'ente atteso che risultavano presenti nella compagine sociale soci lavoratori privi di regolare rapporto di lavoro ed al contempo risultavano formalmente impiegati nelle attivita' sociale lavoratori dipendenti non soci. Inoltre l'amministratore unico, la cui carica risultata rivestita a titolo gratuito, non risultava aver instaurato alcuno scambio mutualistico con l'ente in quanto privo di contratto di lavoro;
4) irregolarita' nella procedura di ammissione e recesso dei soci;
5) irregolare tenuta dei libri sociali;
6) mancato pagamento delle somme spettanti ai soci a seguito dei decreti ingiuntivi, con decorrenza immediata, emessi dal giudice del lavoro del Tribunale di Forli' per vertenze di lavoro;
Vista la nota n. 61537 trasmessa via Pec in data 12 febbraio 2018, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;
Viste le note pervenute in data 21 e 22 febbraio 2018 con le quali la cooperativa ha fatto pervenire, per il tramite dell'avv. Gabriele Valentini, le proprie controdeduzioni in ordine alla citata comunicazione di avvio del procedimento e ha rappresentato che l'ente ha provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale con durata fino all'approvazione del bilancio 2019;
Preso atto che nelle citate controdeduzioni preliminarmente si eccepisce in ordine alle contestazioni relative alla violazione delle previsioni degli articoli 2369 del codice civile e 22 dello statuto, avendo la cooperativa convocato l'assemblea dei soci in seconda convocazione nello stesso giorno ed a distanza di poche ore dalla convocazione della prima assemblea andata deserta;
Considerato che le contestazioni si concretano, pero', in mere giustificazioni nelle quali si riferisce che l'assemblea dei soci e' stata convocata - come di prassi - dalla societa' che tiene la contabilita' della cooperativa e che ne segue le vicende societarie e gestionali;
Considerato, altresi', che le medesime osservazioni vengono formulate anche in ordine al ritardo nella predisposizione del bilancio d'esercizio e che le stesse a nulla rilevano ai fini delle contestazioni, rientrando la convocazione dell'assemblea e la predisposizione dei bilanci nelle prerogative esclusive dell'organo gestorio;
Tenuto conto che relativamente alla mancata regolarita' dei contratti di lavoro instaurati con i soci, nella nota di controdeduzioni la cooperativa si limita a dichiarare che il prossimo organo gestorio provvedera' a regolarizzarli, con cio' implicitamente ammettendo la sussistenza della citata grave irregolarita';
Considerato che in ordine alla contestata irregolare tenuta dei libri sociali, la nota di controdeduzione si limita a rappresentare che l'ente ha provveduto alla regolarizzazione del libro soci e che ogni ulteriore correzione potra' essere apportata senza alcuna difficolta' dal nuovo organo amministrativo e che le medesime considerazioni vengono svolte in ordine alla mancata esibizione della documentazione riguardante i contratti di finanziamento stipulati con i soci relativi al prestito sociale con cio' ammettendo tali irregolarita';
Tenuto conto che anche dalle controdeduzioni risulta che la cooperativa non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione dei tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Forli' per il pagamento di omesse retribuzioni nei confronti di tre lavoratori dell'ente;
Considerato, quindi, che dall'esame delle evidenze ispettive e delle controdeduzioni si rileva che le irregolarita' contestate appaiono sintomatiche di una grave disfunzione dell'organo amministrativo della cooperativa in oggetto, tale da integrare i presupposti della gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Ritenuto che le controdeduzioni formulate dalla cooperative non sono suscettibili di far mutare l'orientamento di questo Ufficio, si ritiene opportuna l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, al fine di sanare le complesse irregolarita' rilevate in sede di ispettiva;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di gestione commissariale, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Adriano Tortora;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Cooperativa montana Valle del Tramazzo Societa' cooperativa agricola» con sede in Tredozio (Forli-Cesena) C.F. 01635800400, costituita in data 5 luglio 1984, e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Adriano Tortora nato a Milano (C.F. TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino, 8/A e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 aprile 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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