Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 gennaio 2018
Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni e le province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualita' 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n 238/CSR;
Considerata la necessita' di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche al fine di rafforzare le capacita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonche' l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilita' dei servizi di politica attiva del lavoro;
Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualita' agli utenti.
 
Art. 2
Definizioni

1. L'accreditamento e' la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di legalita', non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialita'.
3. I regimi di accreditamento definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i requisiti generali di ammissibilita', i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 3
Destinatari

1. Le disposizioni di cui al capo II del presente decreto si applicano ai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro.
2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento, devono prevedere i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per l'accreditamento ai servizi per il lavoro e porre in essere le attivita' di controllo collegate.
3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione o della Provincia autonoma, nell'albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
 
Art. 4
Requisiti generali di ammissibilita'

1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro devono dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 2.
2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono avere un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.
 
Art. 5
Requisiti di ammissibilita'
di carattere giuridico-finanziario

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le societa' di capitali al fine di garantire la solidita' economica;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) per le societa' cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;
c) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidita' economica per i soggetti diversi dalla societa' di capitali, dalle societa' cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) avere uno statuto che preveda tra le attivita' quella per cui si chiede l'accreditamento;
e) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:
1) condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
2) sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
3) sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento;
g) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
h) essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilita'.
 
Art. 6
Requisiti strutturali

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) conformita' delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
b) conformita' delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
c) conformita' delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilita' e visitabilita' per le persone con disabilita';
d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attivita', in coerenza con il servizio effettuato;
e) garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
f) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;
g) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
h) indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;
2) orario di apertura al pubblico;
i) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
2) il nominativo del responsabile della unita' organizzativa;
l) possesso della documentazione attestante l'affidabilita' e qualita' con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).
2. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta nella Provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni sede operativa deve avere idonei spazi dedicati a:
a) accoglienza e informazioni;
b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla privacy;
c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate.
 
Art. 7
Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento

1. Ogni sistema di accreditamento, nell'ambito delle proprie specificita' territoriali, puo' prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
2. I requisiti aggiuntivi riguardano:
a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal presente decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera f);
b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni;
c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e g), che operano nella sede operativa;
d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilita' e qualita' con riferimento al:
1) certificazione del bilancio;
2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.
 
Art. 8

Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto
il territorio nazionale

1. Per i soggetti di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la possibilita' di operare e' subordinata alla disponibilita', in ciascuna regione in cui si intende svolgere attivita' soggetta ad accreditamento, di almeno una sede operativa avente i requisiti strutturali previsti dall'art. 6, fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio dell'attivita' previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta nella Provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi, deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.
2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.
 
Art. 9
Modalita' di accreditamento

1. L'Anpal, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano si dotano di un sito web dedicato alla procedura telematica di accreditamento e di un elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.
 
Art. 10

Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei
soggetti gia' accreditati presso un'altra regione

1. I soggetti gia' accreditati presso una regione, che presentano richiesta di accreditamento presso un'altra regione o provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7. In tal caso, la procedura e' semplificata, non occorre produrre la documentazione gia' fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze gia' oggetto di verifica.
2. Tra le regioni e le province autonome vige, ai fini dell'accreditamento ai servizi al lavoro, il principio di leale collaborazione istituzionale. L'Anpal garantisce la cooperazione applicativa dei diversi sistemi di accreditamento presenti sul territorio.
 
Art. 11

Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione e orientamento

1. I soggetti in possesso di accreditamento regionale alla formazione e all'orientamento possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la procedura e' semplificata e non occorre produrre la documentazione gia' fornita in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento. In tali casi, il soggetto richiedente presenta una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti gia' dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi del provvedimento di accreditamento alla formazione e all'orientamento.
 
Art. 12
Validita' dell'accreditamento

1. I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni all'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento.
2. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attivita' svolta dai soggetti accreditati, con indicatori specifici sulla performance e sulla qualita' dei servizi.
 
Art. 13
Sospensione, revoca e sanzioni

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano, in qualunque momento, il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento e, a tal fine, dispongono adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformita' nello svolgimento delle attivita' oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarita' riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarita'. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o piu' requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.
5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato puo' continuare a svolgere eventuali attivita' finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'albo nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;
b) gravi irregolarita' nello svolgimento delle attivita' oggetto di accreditamento;
c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
7. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non puo' presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.
8. In caso di revoca dell'accreditamento il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali attivita' finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
 
Art. 14

Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni utili a
garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro

1. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attraverso la realizzazione della cooperazione applicativa prevista dall'art. 10, comma 2.
2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l'obbligo di inviare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'Anpal, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento da parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2 e' finalizzato anche alle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
 
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri regimi di accreditamento ai criteri definiti dal presente decreto entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi i regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono partecipare alle misure finanziate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione di continuita'. A seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati secondo il precedente regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime.
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti accreditati a operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti di cui al presente decreto e garantire, in ogni sede operativa, un'unita' di personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2018

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 347
 
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