Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2018
Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi compensativi per favorire la ripresa in caso di danni nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi;
Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;
Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola e' finalizzato a: lettera a), interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; lettera b), rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;
Visto l'art. 1, comma 508, della legge n. 205 del 2017 che stabilisce le modalita' di finanziamento del Fondo rispettivamente per le finalita' di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 507;
Visto l'art. 1, comma 509, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di intervento che devono tener conto della densita' degli allevamenti avicoli sul territorio;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, recante modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2014, n. 22;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016, recante il Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2017, n. 38;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento o sovracompensazione a seguito delle misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, con cui sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016, con la quale la stessa Autorita' ha confermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresenta il mezzo piu' efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', sia del sottotipo H5 che del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattivita';
Considerato che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo piu' efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicita' tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali;
Tenuto conto del dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, protocollo n. 8246 del 30 marzo 2017, integrato, da ultimo, con i dispositivi direttoriali protocollo n. 19967 del 31 agosto 2017, protocollo n. 24698 del 30 ottobre 2017 e protocollo n. 2309 del 31 gennaio 2018, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sul territorio nazionale, e che tra l'altro individua le aree ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicita' H5 e H7;
Considerati gli esiti della missione della «Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions» svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) nella riunione del 30 novembre-1° dicembre 2017;
Vista la nota protocollo n. 692 del 17 gennaio 2018 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria - ha trasmesso alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute la relazione tecnico-scientifica concernente il protocollo per la classificazione delle regioni in base al livello di rischio di introduzione e di diffusione dell'influenza aviaria, ai fini della ripartizione del Fondo per l'emergenza avicola;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella riunione del 23 gennaio 2018;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 41/CSR);

Adottano
il seguente decreto:

Art. 1

Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva del settore avicolo

1. A favore delle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, per favorire la ripresa economica e produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall'art. 2, comma 1, del presente decreto;
b) interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio, secondo le condizioni e le modalita' indicate nel comma 3, ultimo periodo, e comma 3-bis, dell'art. 4, del presente decreto.
2. Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di danno ammissibili ai sostegni di mercato di cui all'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016.
3. Gli interventi di cui al punto a), sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016.
 
Allegato A

===================================================================== | Regioni ad alto rischio | +===================================================================+ |Piemonte | +-------------------------------------------------------------------+ |Lombardia | +-------------------------------------------------------------------+ |Emilia Romagna | +-------------------------------------------------------------------+ |Friuli Venezia Giulia | +-------------------------------------------------------------------+ |Veneto | +-------------------------------------------------------------------+ |Umbria | +-------------------------------------------------------------------+ |Lazio | +-------------------------------------------------------------------+

 
Allegato B

===================================================================== | Regioni e Province autonome a basso rischio | +===================================================================+ |Abruzzo | +-------------------------------------------------------------------+ |Basilicata | +-------------------------------------------------------------------+ |Calabria | +-------------------------------------------------------------------+ |Campania | +-------------------------------------------------------------------+ |Liguria | +-------------------------------------------------------------------+ |Marche | +-------------------------------------------------------------------+ |Molise | +-------------------------------------------------------------------+ |Puglia | +-------------------------------------------------------------------+ |Sardegna | +-------------------------------------------------------------------+ |Sicilia | +-------------------------------------------------------------------+ |Toscana | +-------------------------------------------------------------------+ |Valle d'Aosta | +-------------------------------------------------------------------+ |Provincia autonoma di Trento | +-------------------------------------------------------------------+ |Provincia autonoma di Bolzano | +-------------------------------------------------------------------+

 
Allegato C
Importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base
dello specifico livello di rischio assegnato ad ognuna di esse

===================================================================== | | | |Percentuale di | | | Posizione | Regione |Peso| ripartizione | Importo | +============+==================+====+===============+==============+ | 1 | Veneto |1,00| 35,06% |€ 2.804.800,00| +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | 2 | Lombardia |0,79| 27,70% |€ 2.216.000,00| +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | 3 | Emilia-Romagna |0,60| 21,12% |€ 1.689.600,00| +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | 4 | Piemonte |0,22| 7,72% | € 617.600,00 | +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | 5 | Umbria |0,10| 3,45% | € 276.000,00 | +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | | Friuli Venezia | | | | | 6 | Giulia |0,08| 2,74% | € 219.200,00 | +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | 7 | Lazio |0,06| 2,21% | € 176.800,00 | +------------+------------------+----+---------------+--------------+ | | | | Totale | | | | | | contributo  |€ 8.000.000,00| +------------+------------------+----+---------------+--------------+


===================================================================== | | | |Percentuale di | | | Posizione | Regione |Peso | ripartizione | Importo | +============+==================+=====+===============+=============+ | 1 | Sicilia |1,00 | 24,89% |€ 248.895,20 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 2 | Campania |0,75 | 18,57% |€ 185.749,64 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 3 | Puglia |0,53 | 13,22% |€ 132.223,60 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 4 | Marche |0,37 | 9,14% | € 91.449,92 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 5 | Molise |0,32 | 7,87% | € 78.652,92 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 6 | Abruzzo |0,28 | 7,08% | € 70.821,22 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 7 | Toscana |0,26 | 6,45% | € 64.454,00 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 8 | Sardegna |0,20 | 5,08% | € 50.782,43 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 9 | Calabria |0,15 | 3,82% | € 38.151,71 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | | Trentino-Alto | | | | | 10 | Adige |0,08 | 2,07% | € 20.726,56 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 11 | Liguria |0,04 | 1,10% | € 11.049,15 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 12 | Basilicata |0,03 | 0,70% | € 7.043,65 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | 13 | Valle d'Aosta |0,00 | 0,00% | € - | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+ | | | | Totale | | | | | | contributo  | € 1.000.000 | +------------+------------------+-----+---------------+-------------+

 
Allegato D
Criteri minimi per la stipula da parte delle regioni e province
autonome di contratti con aziende specializzate per il servizio di
abbattimento, disinfezione e smaltimento degli avicoli

1. Il Capitolato tecnico deve contenere la predisposizione da parte dell'aggiudicatario di misure tecnico-operative ed organizzative, ivi compresa la messa a disposizione di squadre operative adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti, al fine di contrastare e mitigare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale.
2. L'aggiudicatario deve garantire almeno:
a) l'abbattimento degli animali entro ventiquattro ore dall'emanazione del relativo provvedimento di abbattimento dell'Autorita' competente;
b) la disinfezione degli stabilimenti entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'Autorita' competente;
c) lo smaltimento delle carcasse entro ventiquattro ore dall'abbattimento.
 
Art. 2
Risorse e soggetti destinatari

1. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, istituito con l'art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017 per assicurare la realizzazione degli interventi per la finalita' di cui al medesimo comma, lettera a), della legge n. 205 del 2017, pari a 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono destinate esclusivamente agli interventi previsti all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
2. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, per assicurare la realizzazione degli interventi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 507, lettera b), della legge n. 205 del 2017, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, come previsto dall'art. 1, comma 508, delle legge medesima, sono destinate ai seguenti soggetti:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro alle regioni classificate ad alto rischio, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e 1 milione di euro alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano classificate a basso rischio, indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (di seguito: IZSVe-CRN influenza aviaria): 1 milione di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 3
Criteri e quote di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono ripartite sulla base delle richieste regionali che tengono conto dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorita' competenti, di misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria, che comportano limitazioni nella movimentazione degli animali e delle merci derivate nelle zone interessate, nonche' della perdita di reddito dovuta a difficolta' di ripopolamento, a seguito di provvedimenti disposti dall'autorita' sanitaria competente; al trasferimento delle risorse si provvede mediante le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono ripartite in base alla classificazione delle regioni e delle province autonome ad alto o basso rischio di introduzione e diffusione di influenza aviaria e all'assegnazione ad ognuna di un determinato livello di rischio, effettuata alla data del 1° gennaio 2018 dall'IZSVe-CRN influenza aviaria - sulla base dell'analisi dei dati afferenti ai seguenti parametri, raccolti negli ultimi cinque anni:
a) la situazione epidemiologica, in particolare per quanto riguarda:
1. l'individuazione di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;
2. la conferma di focolai di influenza aviaria in aziende che detengono pollame;
b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' nelle aziende, in particolare:
1. l'ubicazione delle aziende nelle aree di svernamento degli uccelli acquatici;
2. la distanza delle aziende da zone umide;
c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', in particolare in caso di:
1. zona caratterizzata da elevata densita' di aziende avicole tenuto conto del numero dei capi, distinti per specie, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica alla data del 31 dicembre 2017;
2. elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonche' degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
d) i risultati del programma di sorveglianza di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 9 del 2010.
3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, calcolati in funzione dello specifico livello di rischio assegnato ad ognuna di esse, secondo le modalita' previste dal precedente comma 2, sono indicati nella tabella di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4
Priorita' di intervento

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densita' di allevamenti.
2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attivita' di cui ai seguenti punti da a) a h), del presente comma, che sono prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria:
a) incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica;
b) attivita' di simulazione in campo;
c) adozione di un programma di sorveglianza nei volatili domestici e nei selvatici, predisposto, sulla base del rischio, dal Ministero della salute con il supporto tecnico dell'IZSVe-CRN influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per il 2018;
d) raccolta e analisi di informazioni sull'ecologia dei volatili selvatici e sulla loro interazione con i volatili domestici per l'individuazione dei fattori di rischio di trasmissione della malattia, effettuate dall'IZSVe-CRN influenza aviaria;
e) costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per la gestione degli interventi in situazioni di epidemia quali, ad esempio, disinfettanti, Dispositivi di protezione individuali - DPI, materiali per l'esecuzione dei campionamenti;
f) potenziamento e standardizzazione, anche attraverso l'attivazione di una rete interregionale, dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione e intervento nei focolai anche con la acquisizione di strutture mobili;
g) stipula da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma associata, di contratti con aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali da attivare ove necessario, i quali dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai criteri minimi di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
h) interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonche' interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densita' degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni ad alto rischio, in fase emergenziale, previo parere dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, qualora gli stessi non siano compensati da aiuti dell'Unione europea.
3. Le regioni ad alto rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, al finanziamento delle attivita' di rispettiva competenza previste dalle lettere da a) ad h), del comma 2, del presente articolo. Per l'attivita' di cui alla lettera h), comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio destinano al massimo il 12% della propria quota parte.
3-bis. Per la definizione degli interventi di cui alla lettera h), comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio, sulla base della valutazione del rischio, elaborano un programma specifico di azioni tese al miglioramento della biosicurezza negli allevamenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a basso rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, per il finanziamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b), comma 2, del presente articolo.
5. L'IZSVe-CRN influenza aviaria, destina totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, allo sviluppo di sistemi per lo studio della correlazione genotipica e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico prestata in favore del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' di cui alle lettere da a) a h), comma 2, del presente articolo.
 
Art. 5
Attivita' del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute, avvalendosi del supporto dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, svolge attivita' di coordinamento e vigila sulla corretta attuazione degli interventi di cui all'art. 4.
2. In caso di emergenza, il coordinamento della rete interregionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), e' assicurato dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, in collaborazione con l'IZSVe-CRN influenza aviaria e con le regioni e le province autonome coinvolte.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'IZSVe-CRN influenza aviaria trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, su base semestrale, una relazione tecnica-finanziaria sulle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole ai fini di una eventuale modifica delle modalita' operative di funzionamento indicate nel Manuale operativo allegato al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.
5. E' istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo di coordinamento, costituito da due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due rappresentanti delle regioni e province autonome e un rappresentante dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, al fine di individuare per le regioni ad alto rischio, sentite le associazioni di categoria, linee guida contenenti criteri utili per:
a) la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti di allevamenti di avicoli in funzione della densita' di aziende avicole gia' presenti;
b) la valutazione di compatibilita' ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio;
c) la gestione delle richieste di nuovi accasamenti nelle situazioni emergenziali;
d) la definizione di misure di controllo e di riduzione temporanea della densita' negli allevamenti a rischio piu' elevato, in particolare nelle aree in cui e' concentrata la produzione avicola nazionale.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, le relative informazioni, necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto, nonche' le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2018

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 673
 
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