Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2018 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 22 dicembre 2017
Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 123/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e delle Province autonome;
Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri per l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto-legge n. 211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;
Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2017, che ha destinato la somma di euro 55.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017, di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma di 55.000.000 di euro da destinare per l'anno 2017 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali;
Considerato che la proposta del Ministro della salute tiene conto, secondo quanto previsto al citato art. 1, comma 562, della legge n. 190 del 2014, del nuovo criterio di riparto condiviso in data 13 settembre 2017 dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria sopra citato, e che pertanto la ripartizione tiene conto unicamente della popolazione maggiorenne residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 1° gennaio 2017 (dati ISTAT);
Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle Regioni a statuto speciale e' subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli OPG, con le modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi' come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;
Considerato che le richiamate funzioni risultano gia' trasferite, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2011 per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192 del 2010 per la Regione Valle d'Aosta e ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2015 per la Regione Siciliana.
Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del gia' citato art. 2, comma 109, della legge 191 del 2009, nonche' del gia' citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252;
Considerato che per la Regione Friuli Venezia Giulia la quota spettante viene accantonata poiche' il relativo trasferimento delle funzioni in materia di superamento degli OPG e' subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali, che dovra' essere determinato e disposto da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2010;
Considerato infine che la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione, ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilita' per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;
Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 novembre 2017 (Rep. Atti n. 145/CU);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012);
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2017, l'importo di euro 55.000.000 - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011, come convertito, con modificazioni, in legge n. 9 del 2012 - e' ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario, nonche' alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana la somma di euro 52.934.927, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.
3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia, pari a euro 1.124.767, e' accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2010. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari rispettivamente ad euro 480.604 ed euro 459.702, restano indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, nonche' dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2010 richiamati in premessa.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti
Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 291
 
Allegato

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