Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 marzo 2018
Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art. 2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio;
Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui risultati di detti progetti e' inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;
Visto il decreto 22 maggio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2017-2109 l'incremento delle misure del diritto annuale per le camere di commercio elencate nell'allegato A) al medesimo decreto;
Viste le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;
Vista la proposta di Unioncamere del 29 gennaio 2018, prot. n. 2160 cosi' come integrata con nota n. 3553 del 9 febbraio 2018;
Vista la nota del 27 febbraio 2018 prot. n. 0078185 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero;
Ritenuto che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro;
Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali;

Decreta:

Art. 1

Autorizzazione all'incremento delle misure
del diritto annuale per gli anni 2018-2019

1. E' autorizzato per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Ministero dello Sviluppo Economico
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento
delle misure del diritto annuale

1. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati nel comma 1 dell'art. 1, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 e ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo unico del medesimo decreto, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1.
2. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto e le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui le camere di commercio affidano alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attivita' o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sara' inviata alla camera di commercio debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori della azienda speciale o dell'unione regionale.
3. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017 e non gia' rendicontate ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017, entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018.
4. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 e non gia' rendicontate ai sensi del comma 1 entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019.
 
Art. 3

Termine versamento conguaglio

1. Le imprese che hanno gia' provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-184
 
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