Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 28 marzo 2018
Modalita' di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonche' di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016). (Ordinanza n. 50).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con il quale l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto l'art. 3 del richiamato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016» e segnatamente:
il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;
il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati»;
il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario»;
Visto, altresi', l'art. 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e segnatamente:
il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»;
il comma 3-bis secondo cui, «il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario»;
il comma 7, secondo cui «con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;
il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;
il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamente, l'art. 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 con cui e' stata disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario ed in particolare gli articoli 9 e 10;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017 recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell'8 settembre 2017 recante «Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e segnatamente l'art. 1, comma 7, secondo cui «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 43 rubricato «Responsabile per la trasparenza»;
Ravvisata la necessita' di definire le modalita' di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale in comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, presso la struttura commissariale, delle necessarie risorse economiche al fine di consentire continuita' e regolarita' nell'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del predetto personale, ai sensi del richiamato art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189/2016;
Ritenuto opportuno, altresi', definire le modalita' di attuazione e l'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, con riferimento alle forme di reclutamento del personale ivi previste, assicurino il miglior utilizzo delle risorse contemperando le esigenze di contenimento della spesa e l'efficacia dell'azione amministrativa, avuto riguardo agli obiettivi temporali di breve termine della gestione straordinaria;
Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie da destinare a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione finalizzate al potenziamento delle rispettive dotazioni di personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, mediante la ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse di cui al medesimo art. 3, comma 1, quarto e sesto periodo;
Ritenuto opportuno, infine, definire linee di indirizzo che consentano ai Vice-commissari, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali per la ricostruzione, di dare diretta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1
Modalita' di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse
economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale
pubblico della struttura commissariale.
1. Il trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale della struttura commissariale di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in posizione di comando, fuori ruolo od altro analogo istituto, e' determinato, ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, secondo periodo, secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 15 e 18, lettera B), del contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009.
2. Gli importi previsti dall'art. 15, comma 1, del contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2006-2009 in favore del personale di cui al precedente comma sono aumentati di un importo pari all'incremento riconosciuto annualmente al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri per effetto dei risparmi di gestione di cui all'art. 82 del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2004.
3. Al personale di cui al precedente comma 1 e' riconosciuta la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalita' di cui all'ordinanza commissariale n. 40/2017.
4. Le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui all'art. 50, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016, sono determinate sulla base delle istruzioni e delle modalita' operative specificate nell'allegato «A» che forma parte integrante della presente ordinanza.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge presso la Struttura commissariale centrale anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Alla relativa nomina provvede il Commissario straordinario con proprio decreto nell'ambito del personale della Struttura commissariale con qualifica dirigenziale.
 
Art. 3

Riparto e destinazione delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Le risorse previste dall'art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 come segue:
per il 10% alla Regione Abruzzo;
per il 14% alla Regione Lazio;
per il 62% alla Regione Marche;
per il 14% alla Regione Umbria.
2. All'assunzione di personale con forme contrattuali flessibili di cui all'art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al reclutamento di personale mediante comandi e distacchi di cui all'art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse di cui al citato art. 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti massimi ivi previsti.
3. La ripartizione percentuale fra le Regioni, fissata dall'art. 2 dell'ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica anche alle ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stanziate dall'art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2017, incrementano le disponibilita' per l'esercizio 2018.
 
Art. 4

Attuazione dell'art. 50, comma 7-bis,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ciascun Vice Commissario e' delegato ad emanare i provvedimenti attuativi dell'art. 50, comma 7-bis, in relazione alla dotazione di personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Dei provvedimenti adottati dai Vice Commissari in applicazione del comma 1 e' data comunicazione al Commissario straordinario.
 
Art. 5

Efficacia e pubblicazione

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 marzo 2018

Il Commissario straordinario: De Micheli

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 661
 
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