Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 marzo 2018
Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;
Visto il decreto 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarieta' sociale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, recante «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 106 del 2016, che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, emanato sulla scorta delle disposizioni che precedono, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le procedure connesse;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31, comma 2 e seguenti, in tema di modalita' di esecuzione degli adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche e amministrative;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalita' per l'esecuzione di tali adempimenti.
 
Art. 2

Atti e documenti da depositare

1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonche' i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, la nomina di uno o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilita' e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.
3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato art. 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale e' redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale.
5. Per l'attribuzione dei codici di attivita' economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco.
6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale.
8. Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
 
Art. 3

Adeguamento alle disposizioni recate
dal decreto legislativo n. 112 del 2017

1. Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle societa' cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attivita' produttive ed il registro delle imprese.
 
Art. 4

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 2017, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione.
2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese e' comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla medesima data cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro dello sviluppo
economico
Calenda
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
 
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