Estratto determina AAM/PPA n. 341/2018 del 4 aprile 2018
Si autorizzano le seguenti variazioni: VN2/2013/325, Tipo II, C.I.4). Modifica dei paragrafi 4.1 e 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle rispettive sezioni del foglio illustrativo per allineamento degli stampati autorizzati al Core Safety Information (CSI) aziendale, come approvata nel verbale CTS n. 38 del 18-20 maggio 2015; VN2/2013/326, Tipo II, C.I.4). Aggiornamento dei paragrafi 5.1 «Proprieta' farmacodinamiche» e 5.2 «Proprieta' farmacocinetiche» del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), per meglio esplicitare le caratteristiche farmacologiche del medicinale in adeguamento al Core Safety Information (CSI) aziendale; N1B/2015/6360, Tipo IB, C.I.z). Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test. Le presenti variazioni si applicano alla specialita' medicinale ROCALTROL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: A.I.C. n. 024280012 - 30 capsule molli 0,25 mcg; A.I.C. n. 024280024 - 30 capsule molli 0,50 mcg. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione. Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. (codice fiscale 00747170157). Codici pratica: VN2/2013/325 - VN2/2013/326 - N1B/2015/6360.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |