Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 aprile 2018 |
Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM). (Decreto n. 367/2018). |
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IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni; Viste le norme del capitolo VI della Convenzione Solas 74 e successive modificazioni ed in particolare quelle contenute nella regola 2 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, laddove si stabilisce l'obbligatorieta' della determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» prima dell'imbarco; Vista la MSC. 1/Circ. 1475 del 9 giugno 2014, con la quale l'IMO ha adottato le «Linee guida relative alla massa lorda verificata del contenitore» (Guidelines regarding the verified gross mass of container carrying cargo); Vista la lettera circolare n. 3624 in data 10 febbraio 2016 dell'IMO, avente per oggetto «Massa lorda verificata del contenitore - emendamenti alla regola VI/2 della Solas» (Verification of the gross mass of packed containers - amendments to Solas regulation VI/2); Considerato che l'emendamento alla Convenzione Solas 74 e' entrato in vigore il 1° luglio 2016; Considerato lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito il codice doganale dell'unione; Considerato che si e' conclusa la fase di pragmatica prima applicazione prevista dalla MSC. 1/Circ. 1548 del 23 maggio 2016; Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del proprio decreto dirigenziale n. 447 del 5 maggio 2016;
Decreta:
Art. 1
Scopo
Aggiornare, approvare e rendere esecutive le norme che disciplinano le previsioni della regola VI/2 della Convenzione Solas 74 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida concernenti le procedure applicative. Scopo delle linee guida e' quello di definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonche' individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello shipper, ove richiesto. |
| Allegato
LINEE GUIDA APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA "MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE" (VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER - VGM) AI SENSI DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE SOLAS 74, EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Applicazione
Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano ai contenitori trasportati su unita' «impiegate in viaggi internazionali». Ai fini di quanto sopra si intendono: a. per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unita' Roll-on/roll-off siano esse da carico o da passeggeri; b. per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio trailer, chassis e vagoni ferroviari); c. per contenitore quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso. |
| Art. 3
Esclusioni
Il presente decreto e le relative linee guida allegate non si applicano ai contenitori trasportati su: a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; e b. navi impiegate in viaggi nazionali. |
| Art. 4
Norme transitorie)
I titolari di Autorizzazione AEO (Sicurezza AEOS - Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che abbiano gia' ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, in base alle precedenti disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 447/2016, potranno continuare ad utilizzare tale metodo, seppur prive della certificazione di cui al punto 4.1 delle linee guida allegate al presente decreto, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2 delle predette linee guida ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4.1. A far data dal 1 gennaio 2019 l'autorizzazione AEO, sia essa «Sicurezza» (AEOS) che «Semplificazioni doganali» (AEOC), sara' intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l'accesso al metodo 2. |
| Art. 5
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca specifico o piu' grave reato, ogni riscontrata mendacita' nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potra' essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'art. 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potra' trovare applicazione il disposto dall'art. 1231 cod. nav. Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procedera' a carico del Comandante della nave ai sensi dell'art. 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell'operazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 1215 cod. nav. qualora dall'avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilita' della nave. L'esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, comporta, a seconda della gravita', la sospensione o la revoca dell'iscrizione dello shipper dall'elenco pubblicato dall'Autorita' competente. |
| Art. 6
Entrata in vigore ed abrogazioni
Il presente decreto, unitamente al suo allegato ed all'annesso che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. E' abrogato il decreto dirigenziale 5 maggio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2016. Roma, 9 aprile 2018
Il comandante generale: Pettorino |
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