Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2018 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 aprile 2018
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Granpidam», «Hizentra» e «Orkambi», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 555/2018).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 febbraio 2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2018 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure Centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14 - 16 marzo 2018;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
GRANPIDAM;
HIZENTRA;
ORKAMBI, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nela Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 aprile 2018

Il direttore generale: Melazzini
 
Allegato
Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni.
GRANPIDAM.
Codice ATC - Principio attivo: G04BE03 - sildenafil.
Titolare: Accord Healthcare limited.
Cod. procedura: EMEA/H/C/4289/IAin/1/G.
GUUE: 23 febbraio 2018. Indicazioni terapeutiche.
Adulti: trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacita' di fare esercizio fisico. L'efficacia e' stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.
Popolazione pediatrica: trattamento di pazienti pediatrici di eta' compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacita' di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare e' stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita (vedere paragrafo 5.1). Modo di somministrazione.
Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un medico esperto nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico nonostante il trattamento con «Granpidam», devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche.
«Granpidam» e' esclusivamente per uso orale. Le compresse devono essere assunte a circa 6-8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto.
Confezioni autorizzate:
EU/1/16/1137/003 - A.I.C: 045184037/E in base 32: 1C2X15 - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 15 X 1 compresse (dose untiaria);
EU/1/16/1137/004 - A.I.C.: 045184049/E in base 32: 1C2X1K - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALL) - 90 X 1 compresse (dose unitaria);
EU/1/16/1137/005 A.I.C: 045184052 /E in base 32: 1C2X1N - 20 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALL) - 300 X 1 compresse (dose unitaria). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e descritti nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL):
EU/1/16/1137/003 A.I.C.: 045184037 /E in base 32: 1C2X15 - 20 mg - Compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 15 x 1 compresse (Dose untiaria);
EU/1/16/1137/004 A.I.C.: 045184049 /E in base 32: 1C2X1K - 20 mg - compressa rivestita con film - uso Orale - blister (PVC/ALL) - 90 X 1 compresse (dose unitaria);
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP):
EU/1/16/1137/005 A.I.C.: 045184052 /E In base 32: 1C2X1N - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALL) - 300 X 1 compresse (dose unitaria). Nuove confezioni
HIZENTRA.
Codice ATC - Principio attivo: J06BA01 - Immunoglobulina umana normale (SCIg).
Titolare: CSL Behring gmbh.
Cod. procedura EMEA/H/C/2127/II/74.
GUUE 23 febbraio 2018. Indicazioni terapeutiche.
Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (da 0 a 18 anni) in caso di:
sindromi da immunodeficienza primaria con alterata produzione di anticorpi (vedere paragrafo 4.4);
ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (CLL), per i quali la profilassi con antibiotici e' inefficace o controindicata;
ipogammaglobulinemia e infezioni ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM).
ipogammaglobulinemia in pazienti pre - e post-trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT). Modo di somministrazione
La terapia sostitutiva deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'immunodeficienza.
Solo per uso sottocutaneo.
L'infusione sottocutanea per il trattamento domiciliare deve essere iniziata e monitorata da un operatore sanitario esperto nella guida dei pazienti in terapia domiciliare. Possono essere usati dispositivi di infusione appropriati per la somministrazione sottocutanea delle immunoglobuline. Il paziente o la persona che se ne prende cura deve essere istruito in merito ai dispositivi di infusione, al mantenimento di un diario del trattamento, al riconoscimento di reazioni avverse severe e alle misure da adottare qualora si manifestino.
«Hizentra» puo' essere iniettato in siti quali l'addome, la coscia, la parte superiore del braccio e l'anca laterale.
La velocita' di infusione iniziale raccomandata dipende dalle necessita' individuali del paziente e non deve superare i 15 ml/h/sito.
Se ben tollerata (vedere anche paragrafo 4.4), la velocita' di infusione puo' essere quindi aumentata gradualmente a 25 ml/h/sito per le due successive infusioni.
Piu' di un dispositivo di infusione puo' essere usato contemporaneamente. La quantita' di medicinale infusa in un particolare sito varia. Negli infanti e nei bambini, il sito di infusione puo' essere cambiato ogni 5-15 ml. Negli adulti dosaggi superiori a 30 ml possono essere suddivisi in base alla preferenze del paziente. Non ci sono limiti rispetto al numero di siti di infusione. I siti di infusione devono trovarsi ad almeno 5 cm di distanza l'uno dall'altro.
Confezioni autorizzate:
EU/1/11/687/015 - A.I.C.: 041157153/E in base 32: 1780K1 - 200 mg/ml - Soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) - 5 ml - 1 siringa pre-riempita;
EU/1/11/687/016 - A.I.C: 041157165/E in base 32: 1780KF - 200 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) - 5 ml - 10 siringhe pre-riempite;
EU/1/11/687/017 - A.I.C.: 041157177/E in base 32: 1780KT - 200 mg/ml - soluzione iniettabile - USO sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) - 10 ml - 1 siringa pre-riempita;
EU/1/11/687/018 A.I.C.: 041157189/E in base 32: 1780L5 - 200 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) - 10 ml - 10 siringhe pre-riempite; Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. Rilascio ufficiale dei lotti
In conformita' all'articolo 114 della direttiva 2001/83/EC, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - internista, infettivologo. Nuove confezioni.
ORKAMBI.
Codice ATC - Principio attivo: R07AX30 - lumacaftor/ivacaftor.
Titolare: Vertex pharmaceuticals (EUROPE) limited.
Cod. procedura EMEA/H/C/3954/X/20
GUUE 23 febbraio 2018.
- Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere il paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche
Orkambi e' indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di eta' pari o superiore a 6 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1). Modo di somministrazione
Orkambi deve essere prescritto esclusivamente da medici esperti nel trattamento della fibrosi cistica.
Se il genotipo del paziente non e' noto, la presenza della mutazione F508del deve essere confermata con un metodo di genotipizzazione accurato e validato, in entrambi gli alleli del gene CFTR.
Per uso orale.
I pazienti devono essere avvisati di ingerire le compresse intere. Non devono cioe' masticare, rompere o dissolvere le compresse. I pazienti possono iniziare ad assumere Orkambi in qualsiasi giorno della settimana.
Confezioni autorizzate: EU/1/15/1059/005 A.I.C.: 044560047 /E in base 32: 1BHVPH - 100 mg / 125 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/PVC/ALU) - 112 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Obbligo di condurre attivita' post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, la seguente attivita':

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|  Descrizione |  Tempistica |
+=========================================+=======================+
| Il richiedente deve condurre uno studio | |
|osservazionale a lungo termine della | |
|durata di 5 anni con lumacaftor/ivacaftor| |
|in pazienti con fibrosi cistica, | |
|comprendente anche endpoint | |
|microbiologici e clinici (ad es. | |
|esacerbazioni), secondo un protocollo | |
|approvato. Il richiedente deve presentare| |
|analisi annuali, da dicembre 2017 a | |
|dicembre 2020, e il CSR finale entro |CSR finale dicembre |
|dicembre 2021. |2021 |
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Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL): Centri di cura Fibrosi Cistica ed erogazione tramite i centri stessi o le farmacie convenzionate (distribuzione diretta e per conto).
 
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