Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36
Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Minaccia

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 16,
lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154:
«16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina
del regime di procedibilita' per taluni reati e delle
misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni
settori del codice penale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati
contro la persona puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui
all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il
patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso
la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle
seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice
penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato
alla persona offesa sia di rilevante gravita';
b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela
ai sensi della lettera a), commessi prima della data di
entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione
della medesima lettera a), il termine per presentare la
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa
ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato;
prevedere che, se e' pendente il procedimento, il pubblico
ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato
della facolta' di esercitare il diritto di querela e il
termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e'
stata informata;
(Omissis).
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I
relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque emanati.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 612 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'articolo 339.».
 
Art. 2

Violazione di domicilio commessa
da un pubblico ufficiale

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 615 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 615 (Violazione di domicilio commessa da un
pubblico ufficiale).- Il pubblico ufficiale, che, abusando
dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si
trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi
senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge,
la pena e' della reclusione fino a un anno.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.».
 
Art. 3
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 617-ter del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 617-ter (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, al fine di
procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il
testo di una comunicazione o di una conversazione
telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto
o in parte il contenuto di una comunicazione o di una
conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo
occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.».
 
Art. 4

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto
di comunicazioni informatiche o telematiche

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 617-sexies del
codice penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o
telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad
altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna
delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei
casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.».
 
Art. 5
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da
persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 619 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza commesse da persona addetta al servizio
delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). - L'addetto al
servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il
quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti
preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o
in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito,
qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con
la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da
euro 30 a euro 516.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.».
 
Art. 6
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona
addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 620 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza,
commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei
telegrafi o dei telefoni). - L'addetto al servizio delle
poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia,
in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza
aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una
conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad
altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona
diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la
conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.».
 
Art. 7
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto
speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilita'

Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
 
Art. 8

Truffa

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 640 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita';
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».
 
Art. 9

Frode informatica

1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 640-ter del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso
della qualita' di operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con
furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno
di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente
all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in
riferimento all'eta', e numero 7.».
 
Art. 10

Appropriazione indebita

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a euro 1.032.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di
deposito necessario, la pena e' aumentata.».
 
Art. 11
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto
speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilita'

Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
 
Art. 12

Disposizioni transitorie in materia
di perseguibilita' a querela

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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