Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 aprile 2018
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte. (Ordinanza n. 516).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino ed e' stata stanziata la somma di euro 36.902.647,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 con cui lo stanziamento di risorse di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 e' integrato di euro 14.097.353,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge n. 225 del 1992;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017 con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con cui e' stato prorogato, fino al 10 dicembre 2017, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Piemonte;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Piemonte e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Presidente della Regione Piemonte e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro termine di cui al comma 2 il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Presidente della Regione Piemonte, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Piemonte provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430/2017, che viene allo stesso intestata fino al 10 dicembre 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente della Regione Piemonte puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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