Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 febbraio 2018 |
Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172; Visto, in particolare, l'art. 15-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po», il quale prevede che: «Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ...»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 15-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di provenienza 7002, piano gestionale 34, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota 23 gennaio 2018, protocollo n. 22, con cui l'Unione delle Province d'Italia ha trasmesso l'elenco delle opere con la stima dei costi da finanziare con le risorse di cui al citato decreto-legge n. 148 del 2017 ed ha, altresi', indicato i soggetti attuatori degli interventi; Considerato che e' necessario assegnare la quota di finanziamento alle province interessate, per la realizzazione degli interventi, trasferire alle province medesime gli importi individuati all'art. 1 del presente decreto, nonche' fissare i criteri e le modalita' di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento; Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2018, rep. atti n. 3/UC;
Decreta:
Art. 1 Enti attuatori e interventi da finanziare
1. Le risorse, per l'importo complessivo di euro 35 milioni, autorizzate dall'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le finalita' ivi previste, sono assegnate, in conto competenza 2017, come indicato ai commi 2 e 3. 2. La somma di euro 12 milioni, destinata al finanziamento del 100 per cento del fabbisogno stimato degli interventi, in quanto in presenza di condizioni emergenziali, e' ripartita come segue: a) euro 6 milioni in favore della Provincia di Parma, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Colorno - localita' Casalmaggiore; b) euro 6 milioni in favore della Provincia di Parma, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Verdi. 3. La somma che residua dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e pari ad euro 23 milioni, e' ripartita, in modo proporzionale rispetto al fabbisogno stimato, come segue: a) euro 3.785.635, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 5 milioni, in favore della Provincia di Reggio Emilia, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Dosolo Guastalla; b) euro 7.571.270, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 10 milioni, in favore della Provincia di Piacenza, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Castelvetro; c) euro 5.586.080, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 7.378.000, in favore Provincia di Pavia, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Pieve Porto Morone; d) euro 1.514.255, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 2 milioni, in favore della Provincia di Pavia, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte della Becca; e) euro 2.801.370, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 3.700.000, in favore della Provincia di Pavia, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte della Gerola; f) euro 454.280, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 600.000, in favore della Provincia di Cuneo, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Carde'; g) euro 1.287.110, a fronte di un fabbisogno stimato di euro 1.700.000, in favore della Provincia di Vercelli, quale soggetto attuatore dell'intervento Ponte Trino Vercellese. |
| Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori
1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi entro e non oltre dodici mesi dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo. 2. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso in caso di ricorso in sede di gara o per causa di forza maggiore. 3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto all'art. 4. 4. Qualora l'infrastruttura stradale appartenga a piu' province, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - con il quale viene confermata una sola provincia quale soggetto attuatore, come segnalata dall'Unione delle Province con la citata nota protocollo n. 22 del 2018. |
| Art. 3 Erogazioni e modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali in favore degli Enti attuatori, con le seguenti modalita': a) fino all'80 per cento del finanziamento, a richiesta del soggetto attuatore, a seguito dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo; b) il saldo, a richiesta del soggetto attuatore, allegando la certificazione rilasciata dal responsabile unico del procedimento e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente attuatore che attesti che l'intervento e' stato realizzato in conformita' al progetto approvato e regolarmente collaudato, nonche' l'importo complessivo speso con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento. 2. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica del soggetto attuatore. 3. Le economie accertate a seguito dell'esecuzione degli interventi sono versate da parte del soggetto attuatore in conto entrate del bilancio dello Stato - Capitolo 3570 capo XV - causale «Somma non utilizzata finanziata dalla legge n. 172/2017, art. 15-quater» - trasmettendo la ricevuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. 4. Il soggetto attuatore e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ad implementare la banca dati delle amministrazioni pubbliche. 5. Al fine di permettere alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, il responsabile del procedimento dell'intervento trasmette una certificazione semestrale sull'andamento dei lavori al 31 luglio e al 31 gennaio. Tale certificazione e' trasmessa entro trenta giorni dalle medesime date di scadenza, unitamente ad un cronoprogramma dei futuri pagamenti per il completamento dell'opera. |
| Art. 4 Revoche
1. Le risorse assegnate sono revocate, nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, e nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulta assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita'. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse erogate, ai sensi dell'art. 3, sono versate da parte del soggetto attuatore nei modi e nei termini indicati all'art. 3, comma 3. |
| Art. 5 Controllo e disposizioni finali
1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali puo', anche tramite gli Uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, effettuare verifiche e ispezioni sugli interventi finanziati per la verifica dello stato di attuazione. 2. Nel corso delle verifiche di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura la necessaria collaborazione ed assistenza, mettendo a disposizione il personale ed i mezzi necessari. 3. Il soggetto attuatore assume l'esclusiva responsabilita' della esecuzione dei lavori e del rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio 396 |
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