Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018
Istituzione del registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, comma 44, che, cosi', recita «E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 45, della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» la quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), che prevede tra le competenza di tale Autorita' quella di cura delle «... tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
Visto, altresi', l'art. 15 del suddetto Codice, che riconosce al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e alla gestione dei piani nazionali di numerazione;
Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito PNN) ;
Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni del piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera 8/15/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che ha espresso il proprio avviso con nota protocollo n. 12719 del 22 febbraio 2018;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, istituisce il registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e determina i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) soggetto autorizzato: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata, o autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
b) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
c) operatore mobile virtuale: un'impresa autorizzata, non titolare di diritti d'uso di frequenza per servizi mobili, che fornisce un servizio di comunicazioni mobili e personali;
d) fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche: l'impresa autorizzata che fornisce al cliente, anche utilizzando servizi all'ingrosso di altri soggetti autorizzati, il servizio di comunicazione elettronica stabilendo un rapporto contrattuale di fornitura;
e) assegnazione di numerazione: la concessione dei diritti d'uso di una determinata numerazione;
f) numero o numerazione: sequenza di cifre che identifica una specifica utenza;
g) risorse nazionali di numerazione:
numero geografico: ciascun numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete. La definizione prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento;
numero non geografico: ogni numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico;
h) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
i) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome dell'utente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.
 
Art. 3
Criteri

1. Ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione ha l'obbligo di iscriversi nell'apposita sezione del registro, tenuto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione si intende il caso in cui le risorse di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto, assegnate ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, vengono utilizzate da un soggetto diverso da quest'ultimo come mero identificativo dell'utente del servizio di comunicazioni mobili e personali.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le regole e le condizioni per la tenuta del registro e per l'iscrizione dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 196
 
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