Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2018 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantofir»


Estratto determina n. 579/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: PANTOFIR.
Titolare A.I.C.: Farto S.r.l., farmaco biochimico toscano, viale Alessandro Guidoni, 97 - 50127 Firenze - Italia.
Confezioni:
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10);
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.
Validita' prodotto integro: 4 anni.
Composizione:
principio attivo: pantoprazolo;
eccipienti: nucleo:
mannitolo (E421);
sodio carbonato anidro;
sodio amido glicolato;
acido metacrilico copolimero;
calcio stearato. rivestimento primario:
ipromellosa;
titanio diossido (El71);
talco;
macrogol (PEG 400);
sodio-lauril-solfato; rivestimento secondario:
acido metacrilico-etilacrilato copolimero dispersione 30%;
glicole propilenico;
ossido di ferro giallo (E172);
titanio diossido (E171);
talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47;
nota AIFA: 1 48.
Confezione:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28;
nota AIFA: 1 48.
La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantofir» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantofir» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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