Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 aprile 2018 |
Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2018, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI). |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU); Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2018; Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2018 = 1,01; per l'anno 2017 = 1,01; per l'anno 2016 = 1,01; per l'anno 2015 = 1,02; per l'anno 2014 = 1,02; per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 2012 = 1,05; per l'anno 2011 = 1,08; per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 2008 = 1,15; per l'anno 2007 = 1,19; per l'anno 2006 = 1,22; per l'anno 2005 = 1,26; per l'anno 2004 = 1,33; per l'anno 2003 = 1,37; per l'anno 2002 = 1,42; per l'anno 2001 = 1,46; per l'anno 2000 = 1,51; per l'anno 1999 = 1,53; per l'anno 1998 = 1,55; per l'anno 1997 = 1,59; per l'anno 1996 = 1,64; per l'anno 1995 = 1,69; per l'anno 1994 = 1,74; per l'anno 1993 = 1,78; per l'anno 1992 = 1,79; per l'anno 1991 = 1,83; per l'anno 1990 = 1,91; per l'anno 1989 = 2,00; per l'anno 1988 = 2,09; per l'anno 1987 = 2,26; per l'anno 1986 = 2,44; per l'anno 1985 = 2,61; per l'anno 1984 = 2,79; per l'anno 1983 = 2,96; per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2018
Il direttore generale delle finanze Lapecorella |
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