Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2018
Modifiche al regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015. (Provvedimento n. 71).



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);
Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La disciplina della Banca dati degli Attestati di Rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio»;
Considerata la necessita' di modificare il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e di modificare ed integrare il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosita' dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, di cui alla lettera j) dell'art. 1 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi) nonche' sulla base dei sinistri pagati con riferimento a coperture assicurative di durata inferiore all'anno (c.d. temporanee);
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015

1. La disposizione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto».
2. La disposizione di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «una tabella di sinistrosita' pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e del numero dei sinistri con responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita'».
3. All'art. 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo di proprieta' o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio».
4. Il comma 3 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: «3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonche' degli accessi alle stesse, nel rispetto delle misure di sicurezza, anche minime, atte a garantire la protezione delle informazioni contenute nella Banca dati, in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: «4. La responsabilita' e il controllo dell'uso delle utenze assegnate alle imprese, al fine della consultazione delle informazioni presenti nella Banca dati, e' dell'impresa e dell'amministratore di sistema individuato dall'impresa stessa. Tali soggetti nonche' il personale interno, gli intermediari ed eventuali societa' di servizi che operano per conto dell'impresa, che in funzione delle mansioni da loro svolte sono abilitati all'accesso, sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge».
6. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
7. Nel comma 4 dell'art. 2 la frase «qualora a seguito di piu' sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita'» e' sostituita dalla seguente: «qualora a seguito di piu' sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosita'».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'art. 1 e' sostituito dal seguente «Art. 1 (Finalita'). - La Banca dati degli Attestati di Rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione della Banca dati degli Attestati di Rischio da parte delle imprese, le modalita' di accesso e di consultazione della stessa, nonche' le modalita' di comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee».
2. Dopo l'art. 4 e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis (Comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee). - 1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca dati degli Attestati di Rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonche' i sinistri relativi a coperture temporanee, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia; la comunicazione avviene secondo il tracciato record cosi' come definito nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonche' secondo le modalita' tecniche riportate nel documento "SITA-ATRD" Documentazione Tecnica del Servizio - Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite l'Identificativo Univoco di Rischio - Domini ed esempi» pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese. 2. Il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato e' pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni».
 
Art. 2 bis
Modifica allegato al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'allegato n. 1, di cui all'art. 3, del provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, e' sostituito dall'allegato n. 1 al presente provvedimento.
 
Art. 3
Obblighi di informativa

1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in occasione della scadenza della polizza, contestualmente alla consegna dell'attestato di rischio e secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, comunicano ai contraenti le modifiche alle disposizioni previgenti contenute nel presente provvedimento.
 
Art. 4
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dal 1° giugno 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018. Con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente all'estensione a dieci anni della «Tabella di sinistrosita' pregressa», dal 1° gennaio 2019. A decorrere da tale data la tabella sara' progressivamente integrata annualmente con indicazione di un'annualita' in piu', fino a raggiungere il decennio.

Roma, 16 aprile 2018

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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