Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2018
Apporto di un immobile di proprieta' dello Stato al fondo "i3-INPS".



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;
Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»);
Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuova, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo e con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la societa' per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'» o «Invimit SGR») per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014 che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' trasferire o conferire beni del patrimonio immobiliare non strumentale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito «decreto»);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4 del decreto, il quale prevede che con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri ministri competenti, su proposta motivata di Invimit SGR, sono individuati gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui al decreto;
Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, in forza del quale l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i beni di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 27962 del 3 novembre 2014 di individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato, che ha, tra l'altro, individuato l'immobile demaniale sito a Napoli, via San Bartolomeo n. 54, identificato al NCEU partita 70475, foglio 2, particella 73 e al NCT foglio 139, particella 138;
Visto il decreto di rettifica n. 2015/12400/DNCO del 25 giugno 2015 del citato decreto individuativo del 3 novembre 2014, con il quale, a seguito di ulteriori accertamenti, l'Agenzia del demanio ha ritenuto di procedere all'esatta e completa identificazione e alla corretta indicazione dell'indirizzo di due immobili ivi individuati, ed in particolare dell'immobile demaniale in via San Bartolomeo numeri 52, 54 e 55 (di seguito «l'immobile»);
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Societa' del 23 dicembre 2014, che ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sue successive modificazioni, il Fondo immobiliare denominato «i3 - INPS» approvandone il relativo Regolamento di gestione (di seguito «Regolamento»);
Vista la nota della Societa' Invimit SGR n. 2408/14 del 30 dicembre 2014, con la quale la Societa' ha comunicato che per l'immobile non e' necessario alcun processo di valorizzazione urbanistica;
Vista la nota prot. U0408/15 del 20 febbraio 2015, con la quale la Societa', sulla base degli esiti della due diligence, ha individuato, nell'ambito degli elenchi trasmessi dall'Agenzia del demanio, una prima selezione di immobili, proponendo, tra gli altri, di destinare l'immobile al fondo «i3 - INPS»;
Vista la nota n. 4392/2015 DGPS/VVP/CPV del 3 marzo 2015, con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'immobile al fondo «i3 - INPS»;
Vista la nota n. U0758/15 del 7 aprile 2015, con la quale la Societa' chiede all'Agenzia del demanio di verificare la presenza di ulteriori cespiti di patrimonio disponibile, aventi caratteristiche idonee all'apporto al fondo «i3 - INPS»;
Vista la nota n. 7059 del 9 aprile 2015, con la quale l'Agenzia del demanio riferisce di aver sottoposto all'attenzione della Societa' tutti gli immobili al momento rispondenti ai criteri selettivi indicati dalla stessa Societa' e, nel contempo, si rende disponibile a sottoporre all'esame della Societa' tutti gli ulteriori beni che, rispondenti ai criteri selettivi, dovessero nel tempo pervenire nella propria disponibilita';
Vista la nota n. U0813/15 del 13 aprile 2015, con la quale la Societa' ha trasmesso la relazione di due diligence sulla quale si basa la valutazione dell'immobile, effettuata dalla societa' Praxi S.p.A., incaricata in qualita' di esperto indipendente;
Vista la relazione di stima del 26 aprile 2015 effettuata dalla societa' Praxi S.p.A. per l'immobile oggetto di apporto al Fondo «i3 - INPS», nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il «valore di mercato degli immobili nell'ipotesi di vendita frazionata delle singole unita'», pari ad euro 2.785.000,00 ed il «valore di mercato dell'intero portafoglio», pari ad euro 2.500.000,00 al netto dello sconto di apporto del 10%;
Vista la nota n. U0957/15 del 28 aprile 2015, con la quale la Societa' ha trasmesso i risultati definitivi dell'attivita' estimale, effettuata sull'immobile dalla societa' Praxi S.p.A., incaricata in qualita' di esperto indipendente;
Vista la nota n. 9496 del 13 maggio 2015, con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la Commissione di congruita', con verbale n. 2015/77 dell'11 maggio 2015, ha congruito la valutazione di stima dell'immobile effettuata dagli esperti indipendenti incaricati dalla Invimit SGR, per l'importo di euro 2.785.000,00;
Viste le note n. 2015/11105 dell'8 giugno 2015 e n. 2015/12418 del 25 giugno 2015, con le quali l'Agenzia del demanio comunica che lo sconto di apporto ipotizzato dalla Invimit SGR (tra un min 6,3% e max 10%) e' posto all'interno dell'alea estimale insita in ogni processo valutativo - del +/- 10% circa - e, pertanto, non inficia la validita' della stima congruita dall'Agenzia del demanio;
Vista la nota n. 2017/13441 del 17 ottobre 2017, con la quale l'Agenzia del demanio conferma il valore di apporto, proposto al netto del relativo sconto pari a euro 2.500.000,00, compatibile con la stima aggiornata dalla societa' Praxi S.p.A. in data 5 luglio 2017 pari a euro 2.625.360,00;
Visto la nota n. 14457 del 27 ottobre 2017, con la quale l'Agenzia del demanio - Direzione regionale Campania - comunica che non vi sono elementi ostativi al conferimento dell'immobile al Fondo «i3 - INPS»;
Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;
Preso atto che per l'immobile di cui all'art. 1 del presente decreto, sottoposto a vincolo di interesse storico artistico, e' stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, con decreto direttoriale n. 2164 del 23 ottobre 2014, l'autorizzazione all'alienazione, con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, e' individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a Napoli in via San Bartolomeo numeri 52, 54, 55, identificato al NCEU partita 70475, foglio 2, particella 73 e al NCT foglio 139, particella 138, per il conferimento al fondo immobiliare «i3 - INPS», a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'immobile e' conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorche' non espressamente individuati nel citato decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio.
 
Art. 2

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3 - INPS» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore stimato dell'immobile di euro 2.500.000 - corrispondente alla stima effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' - diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00.
Le quote emesse dal fondo «i3 - INPS» sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli S.p.A.
Nel caso in cui il fondo «i3 - INPS» non raggiunga, nel termine di ventiquattro mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operativita' previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si procedera' alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'immobile allo Stato. La revoca e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001.
 
Art. 4

Il fondo immobiliare «i3 - INPS» sara' immesso nel possesso giuridico dell'immobile all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Societa' di apposito verbale di consegna. La Societa', ai sensi del comma 8-quinquies dell'art. 33, si fara' carico delle attivita' di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvedera' alle conseguenti attivita' di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarita' del diritto sull'immobile.
 
Art. 5

I beni immobili oggetto del presente decreto saranno alienati nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettante ai relativi conduttori, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 6

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 474
 
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