Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)»;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito. Le Sezioni COCER Marina e COCER Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio centrale di rappresentanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla Sezione Marina del Consiglio centrale di rappresentanza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1
Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate." e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
"Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi
i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli
ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello
ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto
legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e
militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e
delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 .
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate .
Art. 2. Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
"Art. 7. Procedimento
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono
avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le
organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.".
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171, recante "Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007)" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 52, recante "Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio
economico 2006 - 2007" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre
2010, n. 185, recante "Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (biennio economico 2008-2009)" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 novembre
2010, n. 263.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2016":
"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019":
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere
dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui,
posti a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2017, recante "Ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)":
"Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma
365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per
effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017
ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,
e' ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020":
"679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art.17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
e).".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle
premesse.
Per i riferimenti al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94, si vedano le note alle premesse.
 

Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del presente decreto relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;
introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilita' di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;
riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola Amministrazione;
rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;
eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;
rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;
introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»;
rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);
previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale rivisitazione di quelle gia' esistenti;
previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;
valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ | | | Euro | Euro | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente Colonnello | 150 | 24 | 26.193,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 150 | 24 | 26.193,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 144,5 | 23,12 | 25.232,59 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 139 | 22,24 | 24.272,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 133,25 | 21,32 | 23.268,12 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |Luogotenente | 139 | 22,24 | 24.272,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |(con 8 anni nel | | | | |grado) | 135,5 | 21,68 | 23.661,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 133 | 21,28 | 23.224,46 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 128 | 20,48 | 22.351,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 124 | 19,84 | 21.652,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 120,75 | 19,32 | 21.085,37 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo (con 8 anni | | | | |nel grado) | 122,5 | 19,6 | 21.390,95 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 120,25 | 19,24 | 20.998,06 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 116,25 | 18,6 | 20.299,58 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 112,25 | 17,96 | 19.601,10 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto (con 8 | | | | |anni nel grado) | 113,5 | 18,16 | 19.819,37 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 111,5 | 17,84 | 19.470,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 108 | 17,28 | 18.858,96 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 104,5 | 16,72 | 18.247,79 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 101,25 | 16,2 | 17.680,28 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ | | | Euro | Euro | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente Colonnello | 150 | 37,63 | 26.356,50 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 150 | 37,63 | 26.356,50 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 144,5 | 36,25 | 25.390,10 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 139 | 34,87 | 24.423,69 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 133,25 | 33,42 | 23.413,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |Luogotenente | 139 | 34,87 | 24.423,69 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |(con 8 anni nel | | | | |grado) | 135,5 | 33,99 | 23.808,71 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 133 | 33,36 | 23.369,43 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 128 | 32,11 | 22.490,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 124 | 31,1 | 21.788,04 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 120,75 | 30,29 | 21.216,98 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo (con 8 anni | | | | |nel grado) | 122,5 | 30,73 | 21.524,48 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 120,25 | 30,16 | 21.129,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 116,25 | 29,16 | 20.426,29 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 112,25 | 28,16 | 19.723,45 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto (con 8 | | | | |anni nel grado) | 113,5 | 28,47 | 19.943,09 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 111,5 | 27,97 | 19.591,67 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 108 | 27,09 | 18.976,68 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 104,5 | 26,21 | 18.361,70 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 101,25 | 25,4 | 17.790,64 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ |Tenente Colonnello | 154 | 38,63 | 27.059,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 154 | 38,63 | 27.059,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 150,5 | 37,75 | 26.444,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 148 | 37,12 | 26.005,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 136,75 | 34,3 | 24.028,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Luogotenente | 148 | 37,12 | 26.005,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Luogotenente | 143,5 | 36 | 25.214,39 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |con 8 anni nel | | | | |grado | 140 | 35,12 | 24.599,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 137,5 | 34,49 | 24.160,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 133,5 | 33,49 | 23.457,29 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 131 | 32,86 | 23.018,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 124,75 | 31,29 | 21.919,82 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo qualifica | | | | |speciale | 131 | 32,86 | 23.018,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo con 4 anni nel| | | | |grado | 125,75 | 31,54 | 22.095,53 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 124,25 | 31,17 | 21.831,97 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 121,5 | 30,48 | 21.348,77 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 116,75 | 29,28 | 20.514,14 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | | | | |qualifica speciale | 121,5 | 30,48 | 21.348,77 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto con 5 | | | | |anni nel grado | 117 | 29,35 | 20.558,07 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 116,5 | 29,22 | 20.470,22 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 112 | 28,09 | 19.679,52 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 108,5 | 27,22 | 19.064,54 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 105,25 | 26,4 | 18.493,48 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ |Capitano | 150,5 | 67,1 | 26.796,53 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 148 | 65,98 | 26.351,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 136,75 | 60,97 | 24.348,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Luogotenente | 148 | 65,98 | 26.351,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Luogotenente | 143,5 | 63,98 | 25.550,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |con 8 anni nel | | | | |grado | 140 | 62,42 | 24.927,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 137,5 | 61,3 | 24.481,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 133,5 | 59,52 | 23.769,68 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 131 | 58,4 | 23.324,55 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 124,75 | 55,62 | 22.211,74 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo qualifica | | | | |speciale | 131 | 58,4 | 23.324,55 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo con 4 anni nel| | | | |grado | 125,75 | 56,06 | 22.389,79 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 124,25 | 55,39 | 22.122,71 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 121,5 | 54,17 | 21.633,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 116,75 | 52,05 | 20.787,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | | | | |qualifica speciale | 121,5 | 54,17 | 21.633,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto con 5 | | | | |anni nel grado | 117 | 52,16 | 20.831,85 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 116,5 | 51,94 | 20.742,83 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 112 | 49,93 | 19.941,60 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 108,5 | 48,37 | 19.318,43 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 105,25 | 46,92 | 18.739,76 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante "Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86":
"Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di
cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.


Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al
31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di
effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185:
"Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2
assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art.10. Trattamento economico e previdenziale a
regime del personale militare
(Omissis).
6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al
31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
(Omissis). ".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, recante "Sistema
dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86":
"Art. 3. Effetti del sistema dei parametri
stipendiali
A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5.
(Omissis).".
La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante
"Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della
legge 8 agosto 1995 n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare":
Art. 2. Armonizzazione
(Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis). ".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171:
"Art. 1. Ambito di applicazione e durata
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014":
"452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in
godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. (Legge di bilancio 2017)" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.
 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato.":
"Art. 82. Assegno alimentare
All'impiegato sospeso e' concesso un assegno
alimentare in misura non superiore alla meta' dello
stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.".
Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato":
"Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono
autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti
economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei
provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi
conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle
comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per
la determinazione del trattamento stesso.".
 
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

===================================================================== | | Incrementi mensili |Importi mensili| | Gradi e corrispondenti | lordi | lordi | +=============================+=====================+===============+ |Capitano | 45,91 | 315,94| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Tenente | 45,5 | 313,17| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sottotenente | 43,95 | 302,49| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Luogotenente | 46,5 | 320,03| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Luogotenente | 46,5 | 320,03| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Maresciallo (con 8 anni| | | |nel grado) | 44,92 | 309,15| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Maresciallo | 44,92 | 309,15| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo Capo | 43,84 | 301,74| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo Ordinario | 43,06 | 296,34| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo | 42,32 | 291,24| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo con | | | |qualifica speciale | 42,9 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo (con 4| | | |anni nel grado) | 42,9 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo | 42,9 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente maggiore | 41,98 | 288,91| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente | 41,34 | 284,52| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | | | |con qualifica speciale | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | | | |(con 5 anni nel grado) | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo | 41,34 | 284,52| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Scelto | 41,2 | 283,58| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Caporal Maggiore | 41,01 | 282,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n.
185:
"Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile
(Omissis).
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli
incrementi previsti dal comma 1 sono riportati
nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le
disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di
base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52,
riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella"..
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a
regime del personale militare
(Omissis).
7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n.
185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde,
per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e
luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con
qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro
anni di anzianita' nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con
qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con
cinque anni di anzianita' nel grado.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, recante "Recepimento dello schema di concertazione per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005
ed al biennio economico 2002-2003":
"Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita'
(Omissis).
15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per
cento.".
 
Art. 5
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue rispettivamente di euro 48,40 ed euro 166,04.
2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
===================================================================== | Misure orarie del lavoro | | | | | straordinario a decorrere dal 1°| |Notturno o | Notturno | | gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo | +===================+=============+=========+===========+===========+ |Gradi ed equiparati| Parametri | Euro | Euro | Euro | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Capitano | 150,5 | 15,67 | 17,72 | 20,45 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Tenente | 148 | 15,41 | 17,42 | 20,1 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Primo Luogotenente | 148 | 15,41 | 17,42 | 20,1 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Luogotenente | 143,5 | 14,94 | 16,9 | 19,5 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Primo maresciallo | | | | | |(con 8 anni) | 140 | 14,58 | 16,49 | 19,02 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Primo maresciallo | 137,5 | 14,32 | 16,2 | 18,69 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Maresciallo capo | 133,5 | 13,9 | 15,72 | 18,14 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Maresciallo | | | | | |ordinario | 131 | 13,64 | 15,44 | 17,81 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sergente maggiore | | | | | |capo «qualifica | | | | | |speciale» | 131 | 13,64 | 15,44 | 17,81 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sergente maggiore | | | | | |capo (con 4 anni | | | | | |nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sergente maggiore | | | | | |capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sergente maggiore | 121,5 | 12,65 | 14,3 | 16,5 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Sergente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Caporal maggiore | | | | | |capo scelto | | | | | |«qualifica | | | | | |speciale» | 121,5 | 12,65 | 14,3 | 16,5 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Caporal maggiore | | | | | |capo scelto (con 5 | | | | | |anni nel grado) | 117 | 12,19 | 13,78 | 15,9 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Caporal maggiore | | | | | |capo scelto | 116,5 | 12,12 | 13,71 | 15,81 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Caporal maggiore | | | | | |capo | 112 | 11,66 | 13,19 | 15,21 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |Caporal maggiore | | | | | |scelto | 108,5 | 11,3 | 12,78 | 14,75 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+ |1° Caporal maggiore| 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 | +-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163:
"Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi
(Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185:
"Art.6. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal
2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro
straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 8 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a
regime del personale militare
(Omissis).
8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per
lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche e'
determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno
indicate:
a) caporal maggior capo scelto e gradi
corrispondenti con cinque anni di anzianita' di grado:
feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo
diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;
b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti
con quattro anni di anzianita' di grado: feriale diurno
euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23;
notturno festivo euro 16,42;
c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83;
feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno
festivo euro 19,35.
(Omissis).".
 
Art. 7
Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
+------------------------+----------+-------------+-------------+ | Grado | Fascia | Importo | sab.,dom. | | | | lun.-ven. | e festivi | +------------------------+----------+-------------+-------------+ | 1° Capor. Magg. | I | 64,00 | 128,00 | | Capor. Magg. Capo | | | | | Capor. Magg. Sc. | | | | | Capor. Magg. Capo Sc. | | | | +------------------------+----------+-------------+-------------+ | Sergente | II | 68,00 | 136,00 | | Sergente Maggiore | | | | | Serg. Magg. Capo | | | | | Maresciallo | | | | | Maresciallo Ordinario | | | | | Maresciallo Capo | | | | +------------------------+----------+-------------+-------------+ | Primo Maresciallo | III | 74,00 | 148,00 | | Luogotenente | | | | | S. Tenente | | | | | Tenente | | | | | Capitano | | | | +------------------------+----------+-------------+-------------+


 
Art. 8
Compenso forfetario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:


+------------------------+---------------+-------------+ | Grado | Fascia | Importo | +------------------------+---------------+-------------+ | 1° Capor. Magg. | I | 41,50 | | Capor. Magg. Capo | | | | Capor. Magg. Sc. | | | | Capor. Magg. Capo Sc. | | | +------------------------+---------------+-------------+ | Sergente | II | 44,50 | | Sergente Maggiore | | | | Serg. Magg. Capo | | | | Maresciallo | | | | Maresciallo Ordinario | | | | Maresciallo Capo | | | +------------------------+---------------+-------------+ | Primo Maresciallo | III | 47,50 | | Luogotenente | | | | S. Tenente | | | | Tenente | | | | Capitano | | | +------------------------+---------------+-------------+

 
Art. 9
Operativa di base

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' integrata della posizione economica riferita al Sergente maggiore capo con 29 anni di anzianita' di servizio cui corrisponde l'importo economico mensile di euro 306,55.
 
Art. 10
Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato, il militare puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 55 septies, comma
5ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
"Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
(Omissis).
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
"Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina e Aeronautica)":
"Art. 13. Licenze straordinarie
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per
le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare
presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia
a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".
 
Art. 11
Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53":
"Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta
fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi
4, 6 e 7.".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53":
"Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi
dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
"Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina e Aeronautica)":
"Art. 13. Licenze straordinarie
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per
le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare
presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia
a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 47. Congedo per la malattia del figlio (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al
genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e'
inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,
che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione
delle certificazioni di malattia di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente
inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro
interessato e all'indirizzo di posta elettronica della
lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".
Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 36.Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai
genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del
minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della
maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e'
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia."
"Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.".
 
Art. 12
Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del
decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 5.Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
(Omissis).
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita',
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare
il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attivita' didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in
questione di fruire delle ferie.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 930 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare":
"Art. 930. Transito nell'impiego civile
1. Il personale delle Forze armate giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni
dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero
della difesa, secondo modalita' e procedure definite con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e innovazione.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica,
a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai
volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di
rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine
delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in
servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di
sopravvenuta inidoneita' al servizio militare
incondizionato. Il predetto personale transita secondo la
corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e'
sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe
derivare una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di
cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura
di transito.
1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze
armate che transita nei ruoli del personale civile della
Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni
pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e'
inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informati il Consiglio centrale di
rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le
finalita' indicate nel presente comma, si applica la
tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente
per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare.".
 
Art. 13
Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 9, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 52:
"Art. 14. Orario di lavoro
(Omissis).
9. Fermo restando il diritto al recupero, al
personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel
festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.".
 
Art. 14
Trattamento di missione

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52,
modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2009, n. 119.
 
Art. 15
Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante " Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico":
"Art. 32.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari
in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in
servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta
dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero
professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a
carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n. 135:
"Art.18. Rimborso delle spese di patrocinio legale
1. Le spese legali relative a giudizi per
responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento
del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.".
 
Art. 16
Trattamento tavola per Graduati

1. L'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' cosi' modificato: «d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 487 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante " Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246", modificato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010,
n. 140, S.O.
 
Art. 17
Fondo efficienza servizi istituzionali

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato:
«1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.».

Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.:
Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 7, della
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi
di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
(Omissis).
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163:
"Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego
(Omissis).
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei
compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le
risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono
ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della
Difesa.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie
di lavoro":
"Art. 19. Specificita' delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante
"Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999":
"Art.15. Informazione
1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER
in ordine:
a) alle emanate disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e
modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari
e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b),
entro 20 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine
di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto il verbale
dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. In caso di divergenza, i COCER possono
trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il
periodo in cui si svolge l'informazione preventiva
l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di
motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni
definitive.
5.".
 
Art. 18
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 52:
"Art. 8. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal
Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore
Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono
attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate
negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di
cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

".
 
Art. 19
Norma programmatica

1. Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a 6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Note all'art. 19:
Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 20
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
 
Art. 21
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto ed all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari ad euro 352.489.696 per l'anno 2018 e a euro 239.794.525 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 61.184.972 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a complessivi 51.510.199 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 239.794.525 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 30.592.486, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 51.510.199, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365 punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 157.691.840, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 795

Note all'art. 21:
Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a),
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le
note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle
premesse.
 
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