Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 aprile 2018
Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;
Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN);
Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalita' definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che con il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 sono state definite le modalita' di consultazione dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012;
Considerato che tra i dati di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009 da rendere accessibili al pubblico rientrano anche quelli relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria;
Considerato che tutte le copie certificate conformi delle licenze comunitarie in corso di validita', sia per il trasporto di merci che di persone, sono state rilasciate mediante procedura informatica, atta ad archiviare nel REN non solo il numero di serie della licenza comunitaria ma anche il numero di serie delle relative copie certificate conformi rilasciate;
Considerata la necessita' di rendere accessibili al pubblico, a fini di consultazione, anche i dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria, conformemente a quanto stabilito dal suddetto regolamento CE n. 1071/2009;
Ritenuto altresi' opportuno semplificare le modalita' di consultazione pubblica dei dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» del REN prevista dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto n. 191 del 2015 per una loro piu' immediata fruizione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, dell'art. 1, comma 1, lettera d) e dell'art. 2, comma 2 del decreto n. 191 del 10 novembre 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. La lettera d) del comma 1, dell'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 e' cosi' sostituita: «tipo di autorizzazione (idoneita' trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria, numero di serie delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, data di scadenza della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi».
2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.

Roma, 18 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: Chiovelli
 
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