IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici, di appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attivita' economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016; Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialita' utilizzate nell'ambito degli studi di settore; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017, di approvazione di modifiche agli studi di settore; Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e' approvata, in base all'art. 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. 2. Gli studi di settore in vigore per il periodo di imposta indicato al comma precedente sono quelli approvati con i decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016. 3. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonche' la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalita' economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto. 4. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita', ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2018
Il Ministro: Padoan |