Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 23 aprile 2018 |
Dichiarazione di ammissibilita' alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere operanti in Italia, aderenti alla Convezione di Lisbona. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI. 5; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordine interno e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214 relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato; e in particolare gli articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini e le procedure necessarie ai fini della valutazione delle istanza presentate; Visto l'art. 2, commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativi alla costituzione «dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento ANVUR); Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 con il quale, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' stato definito un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2017 da ESCP Europe con sede a Parigi con la quale tale Istituzione, accreditata nel sistema di istruzione superiore tecnica della Francia, ha chiesto l'attivazione di una sede universitaria in Italia e l'ammissione a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo nella sede italiana; Viste le note ministeriali del 26 luglio 2017 con le quali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 214/2004, sono stati richiesti i pareri all'ANVUR, al CUN e Comitato regionale di coordinamento delle Universita' della Lombardia, nonche' al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri di formulare eventuali osservazioni di rispettiva competenza; Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza 5 settembre 2017; Visto il parere espresso dal Comitato regionale di coordinamento delle Universita' del Piemonte nella seduta del 16 novembre 2017; Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR in data 21 marzo 2018; Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri; Ritenuto di dovere provvedere favorevolmente in merito alla sopraindicata istanza;
Decreta:
Art. 1
1. La ESCP Europe Istituzione di istruzione superiore della Francia e' autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede di Torino, dei seguenti corsi di studio a decorrere dall'a.a. 2018/2019: Bachelor in Management - BIM (limitatamente al secondo anno di corso); Master in Management - MIM (limitatamente primo anno di corso). I restanti anni di corso sono attivati nelle sedi di ESCP Europe autorizzate all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio. 2. I titoli di studio rilasciati dalla sede italiana della ESCP Europe per i corsi di studio di cui al comma 1 sono dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani. |
| Art. 2
1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR provvede, con cadenza almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana dell'Universita' di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti previsti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi delle Universita' nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 214/2004, o venga cessata o interrotta l'attivita' formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2018
Il Ministro: Fedeli |
|
|
|