Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2018 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44
Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, commi 139 e 145;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per assicurare l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per le imprese operanti
nelle aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «5 aprile 2017,» sono inserite le seguenti: «nonche', fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna».
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 2

Misure urgenti per il completamento
dei piani di crisi aziendale

1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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