Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone del Mugello», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonche' nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, protocollo n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente direttiva. Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (UE) n. 497/2018 della commissione del 21 marzo 2018, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 497/2018 della commissione del 21 marzo 2018. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 19 aprile 2018
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»
Art. 1.
La indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
La zona di produzione del «Marrone del Mugello» e' costituita in un unico corpo comprendente i territori dei seguenti Comuni: Comune di Barberino di Mugello - per intero; Comune di Borgo S. Lorenzo - per intero; Comune di Dicomano - per intero; Comune di Firenzuola - per intero; Comune di Londa - per intero; Comune di Marradi - per intero; Comune di Palazzuolo Sul Senio - per intero; Comune di Pelago - per intero; Comune di Pontassieve - per intero; Comune di Rufina - per intero; Comune di S. Godenzo - per intero; Comune di Scarperia e San Piero a Sieve - per intero; Comune di Vaglia - per intero; Comune di Vicchio Mugello - per intero. |
| Art. 3.
Il «Marrone del Mugello» deriva da una serie di ecotipi correntemente indicati col nome della localita' e/o Comune di provenienza ma tutti riconducibili alla varieta' Marrone Fiorentino che viene propagato per via agamica da molti secoli. I frutti rispondenti alla denominazione «Marrone del Mugello» hanno in comune le seguenti caratteristiche botaniche: numero di frutti per riccio (o cardo) normalmente in numero di tre; pezzatura medio-grossa; forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcamente convessa; cicatrice ilare (base) di forma sensibilmente rettangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo; pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso e' facilmente distaccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio» e poco invaginato; il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; molto limitati i frutti con seme diviso (settato). |
| Art. 4.
I castagneti da frutto destinati alla produzione del «Marrone del Mugello» devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati nell'area definita all'art. 2 comprendenti almeno il 90% di piante di castagni appartenenti alla varieta' «Marrone Fiorentino». La densita' degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonche' la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti. E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi. La resa produttiva e' stabilita in massimo Kg 2.500 di frutti per ettaro e con densita' inferiore a 80 piante per ettaro in Kg 30 per pianta. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati. |
| Art. 5.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con «cura» in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, nonche' quelle di essiccazione e di molitura ed il confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di produzione di cui all'art. 2. Ai fini della commercializzazione il prodotto puo' essere conservato, per graduarne la vendita, in locali idonei. Il prodotto fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione. |
| Art. 6.
Il «Marrone del Mugello» allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) pezzatura: non superiore a 90 frutti/Kg; b) prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda per non piu' di otto giorni o prodotto sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda; non e' consentito l'utilizzo di additivi; c) prodotto selezionato in modo che: i frutti siano interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di forma e aspetto normali; cosi' come descritto nell'art. 3; i frutti non abbiano tracce di muffa sulla buccia e non siano lesionati, vuoti, germogliati; sono ammesse per ogni chilo di prodotto rappresentativo della partita, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale: 6% di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre cause; 3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia; 5% di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti che ne pregiudichino l'aspetto; d) prodotto calibrato in modo che il numero dei frutti risulti omogeneo per Kg; e) fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c) e d), i frutti freschi di pezzatura superiore a 90 frutti/Kg possono fregiarsi della IGP «Marrone del Mugello» per essere utilizzati esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati; f) le confezioni possono essere di peso variabile e nel caso di uso di reti queste devono essere di colore rosso. Ogni confezione deve recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P., rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo. |
| Art. 7.
Il «Marrone del Mugello» puo' essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti caratteristiche: 1 - in guscio o sgusciato intero; 2 - sfarinato, ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in «metati» su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno. Per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura superiore ai 90 frutti/Kg. L'umidita' contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare l'8%; il prodotto finale immesso in commercio deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in peso di marroni secchi pelati non puo' superare la percentuale del 35%, mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non puo' superare il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni etc.), la resa massima in peso di farina non puo' superare il 30% del prodotto fresco. Per il prodotto secco in guscio, e' facoltativo procedere alla calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori. Il prodotto trasformato deve essere commercializzato in contenitori di materiale idoneo alla conservazione come previsto dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle diverse tipologie di prodotto richiamate al primo comma. Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P. rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo. |
| Art. 8.
Alla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, sia per il prodotto fresco che per quello essiccato, l'uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o localita' e/o azienda comprese nel territorio di cui all'art. 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta. E' consentito naturalmente l'apposizione del nome e marchio di impresa e del calibro. |
| Art. 9.
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' TCA - Toscana certificazione alimentare S.r.l. - viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze, tel. +39 - 055 368850 - web: www.tca-srl.org - Pec: tca@pec.tca-srl.org |
| Art. 10.
Il logo del «Marrone del Mugello» I.G.P., come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (verticale) che sta nel rapporto di 1:1,35 (lato corto su lato lungo) e si configura dalla scritta «Mugello» (colore nero; Font Futura) posta in alto sul lato corto, e la scritta «Marrone del» sul lato sinistro estremo posta in verticale (Font Futura, colori: «Marrone» colore Pantone 470- C 29%; M 72%; Y 100%; K 23%; «Del» colore Pantone 368- C 65%; M 0%; Y 100%; K 0%). L'intera scritta ha una spaziatura fra lettere del 40% corpo carattere e una spaziatura fra parole del 3% del corpo carattere. Sotto la scritta Mugello, in fondo bianco, al centro inclinato sulla destra, si trova la graficizzazione del Marrone del Mugello (che rappresenta il sole) con una variazione di colore a doppia sfumatura, che ne evidenzia la rotondita', che va dal marrone chiaro (pantone 1605c - C 40%; M 80%; Y 100%; K 0%) al marrone scuro (Pantone 4695c- C 40%; M 100%; Y 100%; K 50%); la base del Marrone del Mugello invece ha una sfumatura, che va da sinistra verso destra, da un ocra (Pantone 7413cc- C 20%; M 60%; Y 100%; K 0%) a un marrone chiaro (Pantone 1605c- C 40%; M 80%; Y 100%; K 0%). II frutto e' adagiato su una forma stilizzata del riccio aperto (che rappresenta i raggi del sole) di colore sfumato da sinistra in basso (Pantone 584c- C 35%; M 5%; Y 85%; K 0%) a destra in alto (Pantone 290c - C 30%; M 0%; Y 0%; K 0%). Sotto troviamo, le doppie «m» (Marrone del Mugello), di segno grafico ampio, di colore nero e discostate fra loro a creare la tipica prospettiva delle verdi colline mugellane; la collina superiore ha un fondo di colore verde (Pantone 347 - C 100%; M 0%; Y 79%; K 8%) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base del marchio; la seconda collina in primo piano ha uno sfondo di colore verde chiaro (Pantone 368c- C 60% M 0%; Y 100%; K 0%) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base della scritta posizionata su tre righe «Indicazione Geografica protetta» di colore bianco editata con il Font Futura. Le iniziali di ogni parola sono in Futura Bold; Spaziatura fra lettere almeno 40% carattere; Allineamento: giustificato forzato; Interlinea: uguale corpo carattere. Il logo puo' essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo. Il limite di riduzione, relativamente al lato corto, e' di 1,5.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 11.
Il legame geografico del marrone con il Mugello, zona particolarmente vocata per la coltivazione del castagno da frutto, deriva principalmente dal fatto che gli ecotipi locali di castagno tutti riconducibili alla varieta' Marrone Fiorentino, riprodotti agamicamente nella zona da molti secoli (come testimoniato dalla presenza di numerose piante secolari), oltre ad essere geneticamente adattate all'ambiente locale (terreni, clima, tecniche di coltivazione, ecc.), formano con esso un binomio inscindibile e conferiscono ai marroni prodotti caratteristiche peculiari tali da renderli perfettamente distinguibili da quelli di altre zone. Nel corso dei secoli si sono inoltre associate all'albero ed ai frutti del castagno anche numerose e importanti tradizioni locali, tecniche e pratiche, paesane e domestiche, tanto da far parlare nella zona dell'esistenza di una vera e propria «civilta' del castagno». Le caratteristiche qualitative del «Marrone del Mugello» sono sempre state conosciute ed apprezzate anche in altre zone, come sta a testimoniare il commercio con altre regioni, esistente anche in passato. |
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