Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 24 aprile 2018
Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES. (Ordinanza n. 55).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto l'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 28 febbraio 2018 e con il quale e' stata prevista un'ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri per un massimo di centottanta giorni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati ancora estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
il comma 2 dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario dispone l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita';
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;
Considerato che il medesimo art. 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, e' concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalita' sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialita' rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuita' delle attivita' economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al commissario straordinario, nell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, di regolare anche l'entita' delle spese ammissibili a rimborso, purche' riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 la quale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ha completato a corredo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonche' la temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza;
Visto l'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, inserito dall'art. 2-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per gli interventi anche di delocalizzazione temporanea legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 recante «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016»;
Considerata le necessita' di coordinare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 con le disposizioni di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in particolare, in ordine agli interventi realizzati in maniera unitaria e all'obbligatorieta' di ricorrere alla costituzione di consorzi in tale ipotesi;
Ritenuta la necessita' di impartire ulteriori disposizioni per definire il quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attivita' produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;
Ritenuto altresi' necessario modificare l'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», con un nuovo allegato, in ragione delle modificazioni apportate nell'ambito della riunione del 15 marzo 2018 del Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza;
Ritenuto, altresi', necessario modificare la previsione di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 in ragione dell'erronea indicazione dell'art. 21 in luogo dell'art. 20;
Ritenuto necessario, ancora, procedere al differimento del termine previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, inizialmente fissato al 30 aprile 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della documentazione richiesta per gli interventi di immediata esecuzione;
Ritenuto necessario procedere alla fissazione di un termine finale per la presentazione delle schede AeDES inizialmente previsto dall'art. 2-bis, comma 5, previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di consentire una completa ricognizione dei danni;
Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 aprile 2018;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'urgente indifferibile necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I soggetti legittimati di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, nel caso in cui abbiano proceduto alla delocalizzazione di attivita' economiche anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute con le modalita' di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 9 del 2016 attuati rispettivamente con le modalita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma occorso il 24 agosto 2016.
3. La richiesta di rimborso delle spese sostenute e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 giugno 2018, a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilita', a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4. La richiesta di rimborso e' resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:
a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilita' causale dei danni subiti all'evento sismico verificatisi il 24 agosto 2016;
b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonche' di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;
c) la descrizione delle attivita' svolte dall'impresa delocalizzata;
d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa ha delocalizzato la propria attivita', con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere avuto la disponibilita';
e) la descrizione degli eventuali interventi che si sono resi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti.
4. Nella perizia asseverata di cui al comma 3 devono altresi' essere specificamente indicati:
a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilita' che ha interessato l'edificio, nonche' la scheda AeDES su cui questa si basa;
b) il canone di locazione dell'edificio, ove si e' delocalizzata l'attivita', e il costo degli interventi eventualmente resisi necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attivita' economica o produttiva, ovvero, in alternativa, il computo metrico estimativo delle opere eseguite utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario;
c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;
d) il costo di ripristino delle scorte;
e) l'importo delle spese tecniche sostenute;
f) l'eventuale indennizzo assicurativo gia' percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;
g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute.
5. Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati:
a) i fornitori presso cui si e' proceduto al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;
b) l'impresa che ha proceduto agli interventi di realizzazione della struttura temporanea;
c) il progettista e il direttore dei lavori che sono stati incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettera e).
6. Le imprese all'atto della presentazione della domanda di rimborso, devono:
a) essere iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
b) non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. I professionisti di cui al comma 5, lettera c), devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l'incarico puo' essere conferito anche a professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco.
8. Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati:
a) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di rimborso, nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;
c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione;
d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.
9. Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, verificata l'entita' dei danni attestati e la loro riconducibilita' causale agli eventi sismici nonche' la congruita' delle spese sostenute, adotta il decreto di concessione del contributo. Il vice commissario provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
10. La concessione del rimborso di cui al comma 9 e' subordinata al parere favorevole del comune in ordine all'autorizzabilita' dell'intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonche' sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente.
11. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio o dell'unita' immobiliare preesistente, finanziato ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, e' subordinata alla rimozione della struttura temporanea realizzata ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le eventuali strutture temporanee installate sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attivita' economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.
 
Allegato 1
Criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di
Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici
a far data dal 24 agosto 2016

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione del rimborso e modalita' di erogazione

1. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 2016 e' determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della medesima ordinanza.
2. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 9 del 2016 e' determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima ordinanza.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 2016.
4. In tutti i casi il rimborso e' erogato dal presidente della regione - vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 3

Ulteriori disposizioni

1. Nel caso di delocalizzazione temporanea attuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, per la quale sia stato erogato il rimborso con la modalita' fissata dall'art. 8, comma 1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attivita' nell'edificio in cui e' stata autorizzata la delocalizzazione.
2. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale del contributo gia' erogato e/o alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.
3. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione ai sensi delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in relazione alle delocalizzazioni attuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attivita' nell'edificio in cui e' stata autorizzata la delocalizzazione.
4. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale, del contributo gia' erogato, e:
a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e all'eventuale ripetizione dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso l'edificio in cui il soggetto legittimato si era delocalizzato;
b) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della permanenza presso l'edificio in cui l'attivita' si era delocalizzata, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.
 
Art. 4

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. L'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e' abrogato.
 
Art. 5

Modifiche all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017

1. L'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», e' sostituito dall'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 6

Modifiche all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

1. Al terzo periodo del comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 le parole «di costituire un consorzio volontario» sono sostituite dalle parole «di procedere ad un intervento unitario».
 
Art. 7

Modifiche all'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018

1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 e' cosi' modificato: «L'art. 20 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e' abrogato».
2. La modifica di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018.
 
Art. 8
Differimento del termine di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189
del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e' differito alla data del 31 luglio 2018.
 
Art. 9

Fissazione del termine per la presentazione
delle schede AeDES

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni previste dall'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES e' fissato il termine perentorio al 30 giugno 2018.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilita' della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 11

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottata al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed e' dichiarata provvisoriamente efficace.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 24 aprile 2018

Il commissario straordinario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 846
 
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